COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Basilicata sez. 3 sentenza n. 414 depositata il 26 maggio 2017
Con tempestivo ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza il sig. xxxxxxxxxx, residente a xxxxx (PZ), impugnava l’avviso di accertamento in epigrafe con il quale la Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza aveva recuperato a tassazione Irpef, IVA e Irap gli importi indicati specificatamente nell’avviso a seguito della rettifica di quanto indicato nelle autofattura che riportava un imponibile di € 4.580,05 pari al 10% del valore originario della merce che veniva espressamente indicata come “merce da destinarsi a finalità extraimprenditoriali”.
Il ricorrente esponeva di aver attivato il contraddittorio con l’Ufficio, non andato a buon fine, e denunciava l’illegittimità dell’avviso per violazione di legge in quanto basato esclusivamente sulla ritenuta presunzione di cessione al valore normale delle merci indicate nella autofattura, presunzione contraddetta dalle prove sulla effettiva inesistenza di qualsivoglia ipotesi evasiva atte che le merci erano state stoccate in locali di proprietà del ricorrente perché invendute e perché consistenti in capi di abbigliamento assolutamente obsoleti come provato dalla circostanza che negli ultimi anni non vi erano stati acquisti essendosi la caratterizzata dalla liquidazione delle merci esistenti alla quale il sig. xxxxxxx si era determinato per la su avanzata età anagrafica.
L’Ufficio, costituitosi in giudizio, difendeva la legittimità del proprio operato.
La Commissione Tributaria di primo grado, nel contraddittorio delle parti, rigettava il ricorso.
Avverso tale decisione hanno interposto appello principale la parte privata.
L’Ufficio si è costituito in appello.
La causa, dopo la concessione della sospensione della efficacia esecutiva della sentenza e dell’atto impugnato ex art. 52 Dlg.vo 546/92, è stata decisa alla pubblica udienza del 04.12.2015 come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello é fondato e va accolto.
Rileva infatti la CTR che, così come pacifico tra le parti in causa, la controversia ha per oggetto unicamente i rilievi sulla autofattura con la quale il sig. xxxxxx concluse le attività liquidatorie della sua attività di vendita di capi di abbigliamento.
Tale fattura, a dire dell’Ufficio, costituirebbe la prova di una cessione in evasione di imposta in quanto recante importi non conformi al valore normale dei beni né, in quanto non conforme al DPR 447/97, avrebbe avuto valenza di autofattura utile a costituire prova di una dismissione di beni invenduti alla fine di una attività liquidatoria in vista della cessazione della attività avvenuta nel periodo di imposta 2007.
Sul punto l’appellante censura la decisione impugnata per essersi sostanzialmente appiattita sui descritti rilievi formali senza considerare che vi era la prova della inesistenza di ogni ipotesi evasiva in base alle risultanze documentali in atti.
Il motivo di appello è fondato poiché anche ad ammettere che l’esistenza di una presunzione di cessione al valore normale una volta non rispettai i criteri posti dal DPR 447/97 sulla auto fatturazione delle merci in rimanenza e che il valore normale debba essere ordinariamente reperito in base alle risultanze di bilancio ed alle cessioni comunemente operate nel settore merceologico di appartenenza, non possono residuare dubbi sul fatto che in ogni caso trattasi di presunzioni non assolute e quindi costituiscono elementi di prova vincibili attraverso elementi di segno contrario quali quelli relativi al fatto che le merci erano rimaste nella materiale disponibilità del sig. xxxxxxproprio a causa della loro incommerciabilita’ (v. materiale fotografico versato in atti)
La incommerciabilità dei beni e quindi il loro valore pressoché inesistente è del resto provato dall’andamento dell’andamento degli ultimi anni di attività essendo rimasto incontestato in maniera assolutamente coerente con una gestione liquidatoria in vista di una chiusura finale, che la attività si è strutturata attraverso la vendita dell’esistente senza una adeguato riacquisto di merci per riassortire il magazzino, di talché le merci invendute non potevano che essere quelle più vetuste e quindi sostanzialmente non commerciabili.
L’appello va quindi accolto con ed in riforma della sentenza di primo grado va dichiarato nullo l’avviso impugnato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Pertanto la Commissione Tributaria Regionale di Potenza, definitivamente pronunciando,
P.Q.M.
Accoglie l’appello, annulla l’atto impugnato e condanna l’appellata alla refusione delle spese che liquida in € 1.200,00 oltre IVA e Cap.
Potenza, 4.12.2015