COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Friuli Venezia Giulio sez. 1 sentenza n. 113 depositata il 23 maggio 2017
RGA 621/15.
I Sig.ri “A”, “B” e “C” ricorrevano alla Commissione tributaria Provinciale di Udine avverso un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Udine che recuperava imposta di registro, sanzioni ed accessori, in relazione ad un atto di compravendita rogito notaio “omissis” dd. 1.3.2013. In data 28.3.2013 il notaio rogante chiedeva che l’atto venisse registrato ma ometteva di versare all’erario le imposte dovute.
I Ricorrenti assumevano l’insussistenza dall’obbligo di pagamento dei tributi richiesti con l’avviso di liquidazione avendo già provveduto a versare le imposte in via anticipata al notaio evidenziando che detto versamento aveva natura liberatoria ex art. 1188 cod. civ.
Resisteva l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Udine costituendosi nel giudizio di primo grado concludendo per il rigetto del ricorso.
La Commissione tributaria Provinciale di Udine accoglieva il ricorso e condannava l’ufficio alla rifusione delle spese di lite in favore dei Contribuenti.
L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Udine ha quindi proposto appello concludendo per la riforma della pronuncia di primo grado con vittoria di spese di lite.
Resistono i Contribuenti appellati contro deducendo e concludendo per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza gravata con vittoria di spese di lite.
Seguiva memoria dell’ufficio depositata in data 13.9.2016 in ottemperanza all’ordinanza del Collegio dd. 20.6.2016 ove si chiedeva di relazionare in ordine all’esito dell’avviso di liquidazione notificato al notaio “omissis”. L’ufficio esponeva che le azioni esecutive intraprese nei confronti del notaio hanno dato esito negativo e la partita risulta ancora integralmente iscritta a ruolo.
La vertenza è trattata in pubblica udienza.
Il Collegio di primo grado ha errato evidenziando che a seguito dell’introduzione della procedura telematica per la registrazione degli atti, il notaio risulta essere l’unico soggetto abilitato ad effettuare il versamento delle imposte e pertanto deve essere qualificato come responsabile del pagamento dei tributi.
Va osservato che in tema di imposta di registro, il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, è responsabile d’ imposta ma, come stabilito dall’art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell’atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d’inadempimento, l’avviso di liquidazione. ( Cass. Ord. 5016 dd. 12.3.2015 )
Sempre in tema d’imposta di registro, ipotecaria e catastale, il notaio rogante, operando quale mero responsabile d’imposta estraneo al rapporto tributario ed obbligato in solido con i contraenti, quale fideiussore “ex lege”, al solo fine di facilitare l’adempimento in virtù di una relazione che non è paritetica, ma secondaria e dipendente, non è legittimato alla richiesta di rimborso, ove si assuma l’indebito pagamento, in quanto i contribuenti effettivi sono solo le parti sostanziali dell’atto. ( Cass. Sent. 12759 dd. 21.6.2016 ).
I principi sopra menzionati, condivisi dal Collegio, risolvono la vertenza, non sussistendo ragioni per discostarsi dai principi generali del diritto tributario che delineano la figura di responsabile d’imposta, quale è il notaio soggetto estraneo al rapporto tributario propriamente detto, e le parti contraenti debitori solidali e sostanziali dei tributi, prescindendo dai rapporti privatistici intercorrenti fra parti contraenti e notaio.
In conclusione va accolto l’appello proposto dall’Ufficio.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano a favore dell’appellante per il doppio grado di giudizio come da dispositivo.
In riforma dell’appellata decisione, respinge i ricorsi dei contribuenti che condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi che liquida in Euro 350,00 per ciascun grado oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Trieste, 21.2.2017.