La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 35786 depositata il 20 luglio 2017 interviene in tema di reati riguardanti il mancato versamento dell’IVA e delle ritenute per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, alla luce della riforma del D.Lgs. n. 158/2015 che ha modificato le soglie di punibilità, ha statuito che solo l’omologazione del concordato, e non la semplice ammissione a tale procedura concorsuale, consente di evitare che scatti il reato di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000. Si rammenta che in giurisprudenza esistono due indirizzi ed i giudici con la sentenza in commento hanno scelto quello più penalizzante per il contribuente. Infatti secondo  l’indirizzo scelto la fattispecie dei reati non si realizzano solo per gli adempimenti che scadono dopo l’omologazione del concordato, per cui i reati di omesso versamento dell’Iva e delle ritenute, sussistono anche in presenza dell‘ammissione al concordato preventivo

La vicenda ha riguardato un amministratore di una srl nei cui confronti veniva emesso, dal GIP, il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, per i reati di omesso versamento delle ritenute (articolo 10-bis del Dlgs 74/2000) e dell’Iva (articolo 10-ter) di cui era accusato l’amministratore. Il rappresentante legale ricorreva al Tribunale del riesame avverso l’ordinanza. Il giudice adito confermava il provvedimento sequestro preventivo. Per cui l’amministratore presentava ricorso, avverso l’ordinanza di rigetto del Tribunale, proponeva ricorso in cassazione ritenendo l’illegittimità del decreto, in quanto la società era stata ammessa prima della scadenza del termine, per il versamento dell’Iva al concordato preventivo. Inoltre, la difessa dell’amministratore, evidenziava che l’eventuale versamento del dovuto, entro i termini previsti avrebbe comportato la violazione del principio della “parcondicio creditorum”.

Gli Ermellini rigettano il ricorso.
I giudici di legittimità, con la sentenza in commento, hanno fornito, in controtendenza con l’orientamento prevalente, che la sola ammissione al concordato preventivo non è sufficiente per evitare di configurare il reato, in capo al rappresentante legale,  di cui al citato articolo 10-ter, anche laddove l’ammissione sia precedente alla scadenza del termine per il pagamento dello stesso debito. Per cui secondo la Suprema Corte sono necessarie le seguente condizioni:
  • prevedere espressamente nel piano di concordato (e si ritiene conseguentemente nell’accordo di ristrutturazione del debito) una dilazione di pagamento del debito per Iva o ritenute (anche a seguito della transazione fiscale) in epoca successiva alla scadenza del termine per l’insorgere del reato,
  • ottenere il decreto di omologa prima di tale data.
Inoltre per i giudici del palazzaccio gli Stati sono tenuti, per essere in linea con il diritto dell’Unione, a garantire la riscossione dell’Iva sul loro territorio. Anche la disciplina sul concordato preventivo impone, con una norma inderogabile di ordine pubblico (articolo 182-ter della legge fallimentare) il pagamento dell’imposta, “aprendo” solo alla dilazione.
Una delle problematiche che molto spesso le imprese devono affrontare nell’ambito della crisi di impresa, attiene al mancato versamento dell’Iva (articolo 10-ter del D.Lgs 74/2000) e delle ritenute (articolo 10-bis del D.Lgs. 74/2000); si tratta infatti di un aspetto caratterizzante la maggior parte delle procedure concorsuali, laddove l’impresa preferisca pagare i propri dipendenti e fornitori a scapito dell’erario, essendo quest’ultimo un creditore quantomeno silente nel breve periodo.

Si ricorda che il D.Lgs. 158/2015 ha modificato la soglia di punibilità per il reato di omesso versamento dell’Iva, è stata innalzata ad euro 250.000, mentre per l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate, la stessa soglia è stata elevata ad euro 150.000.