La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21404 depositata il 15 settembre 2017 intervenendo in tema accertamento fondato su processo verbale di constatazione relativo a movimentazione bancarie ha stabilito che qualora, nel corso del processo tributario, venga contestata il mancato deposito, da parte della Amministrazione Finanziaria, del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza tale inadempimento è santao se l’atto è prodotto in giudizio dal contribuente.
La vicenda ha riguardato una srl a cui, successivamente ad una verifica fiscale in cui venivano rinvenuti documenti extracontabile che dimostravano l’esistenza di pratiche e comportamenti elusivi, l’Agenzia delle Entrate rettificava le dichiarazioni Iva, Irpeg e Irpef. Avverso l’avviso di accertamento ricevuto la società contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici non accolsero le doglianze della ricorrente. Avverso la decisione dei giudici di prime cure la società propose ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello accolsero il ricorso annullando l’avviso di accertamento evidenziando la mancata produzione da parte della Agenzia delle Entrate del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, sulla base del quale era stato emesso l’avviso di accertamento, e affermando che, di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria non aveva assolto all’onere della prova sulla stessa gravante, avendo omesso, in particolare, di fornire completi elementi di fatto in ordine ai movimenti bancari e ai beneficiari dei prelievi.
L’Amministrazione finanziaria avverso la decisione della CTR propose ricorso in cassazione fondato su cinque motivi.

Gli Ermellini accolgono il ricorso del Fisco. I giudici di legittimità, infatti, evidenziano che i giudici di appello hanno omesso di considerare che la copia del PVC era stata depositata dalla società contribuente per cui  “ tale prova era, comunque, stata ritualmente acquisita al processo e la Commissione tributaria provinciale aveva, di conseguenza, l’obbligo, a mente della disposizione richiamata dalla ricorrente (secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti), di valutare le risultanze di tale atto nella sua valenza oggettiva, con la conseguente violazione, nella decisione adottata, di tale disposizione, avendo il giudice dichiarato espressamente di non considerare tale elemento benché ritualmente acquisito al giudizio (cfr., al riguardo, Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192; Sez. 3, Sentenza n. 20382 del 11/10/2016, Rv. 642907)”.

La Corte Suprema accoglie anche la doglianza sulla natura dei movimenti bancari ribadendo il principio di diritto secondo cui “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili”). Per cui la CTR ha errato nel ritenere che l’onere di provare la portata delle movimentazioni bancarie e i beneficiari dei prelevamenti incombesse all’amministrazione.

Si rammenta, infine, l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo, come statuito dagli artt. 42 del D.P.R.n.600/73 e 56 del D.P.R.n.633/72 ed art. 7 comma 1 della L. 27 luglio 2000, n. 212, è stato ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità necessario che l’atto contenga i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo sostengono, così da consentire al contribuente di valutare nei dettagli la questione ed esercitare il diritto di difesa.