COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sezione 1 sentenza n. 623 depositata il 27 aprile 2017

La sig.ra A.B. ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole con attribuzione, in qualità di socia, del 50% della plusvalenza accertata a carico della società …..

Contestava la nullità dell’atto impositivo per decorrenza dei termini scadenti in data 31.12.2012 e con notifica in data 07.01.2013.

Contestava nel merito la plusvalenza accertata, facendo riferimento alle perdite commerciali, e l’illegittimità delle sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate faceva presente che l’atto notificato era conseguente all’accertamento societario relativo all’imposta di registro , definita con adesione, dal quale scaturiva la plusvalenza notificata al 50%, in base alla componente societaria.

Riteneva correttamente notificato l’atto in quanto consegnato all’ufficio del comune prima della scadenza dei termini.

La C.T.P. accoglieva il ricorso della contribuente rilevando la tardiva notifica dell’atto.

Ricorre l’Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza chiedendo la riunione del fascicolo a quello societario, come già inutilmente richiesto in primo grado. Nel merito conferma l’accertamento e la regolare notifica.

Controdeduce la parte confermando la tardiva notifica dell’atto e contestando la plusvalenza accertata conforme a quella accettata per l’imposta di registro.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, valutato quanto apportato dalle parti, ritiene che la sentenza impugnata debba essere sostanzialmente confermata.

Preliminarmente si respinge la richiesta di cassazione della sentenza di primo grado per costituzione del litisconsortium necessarium. E’ sufficiente che i processi relativi alla società ed ai suoi soci risultino trattati simultaneamente in sede di merito. Ciascuna parte processuale ha piena consapevolezza dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti: pertanto nessuna contestazione è possibile e si conferma la legittimità dei separati avvisi emessi dall’Ufficio.

La stessa Corte di Cassazione, con sentenza 6876/2016, ha ritenuto sufficiente riunire, in grado di legittimità, separati giudizi in assenza di litisconsorti senza dichiararli nulli quando siano stati gestiti parallelamente pur senza riunirli in unico processo.

Questo è avvenuto in C.T.P. e nel giudizio presso la presente Commissione alla cui attenzione sono stati portati sia gli atti relativi alla società sia quelli relativi ai due soci.

Entrando nel merito non si può non rilevare, contrariamente a quanto affermato dall’Ufficio, la tardività della notifica dell’atto contestato.

L’Agenzia ha errato nella notifica consegnando, regolarmente, l’atto al Comune di Sestri Levante ma rilevando, tardivamente, che la contribuente risiedeva in altro Comune, precisamente a Chiavari.

Solo questo, pur convenendo con l’Ufficio sul perfezionamento della notifica all’atto della consegna ai messi o all’ufficiale giudiziario o a chi altro sia preposto alla consegna, determina la decadenza dei termini risultando la data di perfezionamento della notifica successiva al 31.12.2012.

Non risulta neppure applicabile l’art. 184 bis del Codice di procedura civile perché la parte per essere eventualmente rimessa in termini avrebbe dovuto dimostrare di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, il che non può certamente essere invocato nel presente giudizio.

Quanto sopra è già motivo assorbente per dichiarare la nullità dell’atto impugnato ma, entrando nel merito della contestata plusvalenza, occorre rilevare che l’art. 5 comma 3 d.lgs. 147/2015 ha fornito interpretazione autentica delle norme in tema di calcolo delle plusvalenze immobiliari, escludendo che l’esistenza di un maggior corrispettivo possa desumersi da quanto dichiarato o definito ai sensi di imposta di registro.

Pertanto l’accertamento, come quello in discussione, basato solo su quanto definito in sede di accertamento con adesione ai fini imposta di registro, risulta illegittimo e, di conseguenza, nullo.

La reiterata soccombenza comporta l’attribuzione delle spese del giudizio all’Agenzia delle Entrate come da dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione respinge l’appello dell’Agenzia delle Entrate e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio in euro 500,00, oltre iva e c.p.a. se dovute. Determina, inoltre, il rimborso del c.u. al contribuente.

Genova, 20.04.2017