Edili (industria): accordo territoriale di lavoro della provincia di Taranto

 

Parte 1

Costituzione Delle Parti. Premessa

In Taranto, in data 28 luglio 2017,

tra

l’Ance Taranto Sezione Costruttori Edili di Confindustria Taranto

e

la FENEAL-UIL
la FILCA-CISL
la FILLEA-CGIL

PREMESSO CHE

– Il settore delle costruzioni si conferma alle prese con una lunga crisi che da diversi anni ne ha fortemente eroso i livelli produttivi ed occupazionali;

– La situazione di crisi ha progressivamente aggravato i fenomeni di diffusa illegalità e di sleale concorrenza, con serie ripercussioni sulla tenuta delle imprese sane e sulle condizioni dei lavoratori;

– Tendono a consolidarsi sul territorio forti criticità quali il diffondersi di forme improprie di lavoro autonomo, la perdita di terreno del contratto collettivo edile a favore di altri contratti, il radicarsi del lavoro irregolare soprattutto nel settore privato, il ripetersi di casi di imprese che assolvono solo episodicamente ai propri obblighi contributivi per poi proseguire nell’anonimato;

CONSIDERATO CHE

– Tale quadro rende ancor più indispensabile l’azione comune delle parti per far fronte, con unità di intenti e chiarezza di visione, ai problemi strutturali che continuano a segnare in negativo le sorti del settore;

– Il sistema della contrattazione territoriale rappresenta un importante momento di confronto tra le parti per la elaborazione comune di strumenti ed azioni finalizzate all’obiettivo di portare l’impresa ed il lavoro edile fuori dalle strette della crisi.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue.

Parte 2

Concertazione Territoriale Per La Legalita’, Il Contrasto All’economia Irregolare E La Promozione Del Sistema Imprenditoriale Sano

Le parti condividono l’obiettivo prioritario di perseguire con tenacia e decisione i principi della legalità, trasparenza, leale concorrenzialità ed attenzione al territorio, per la tutela e salvaguardia del lavoro e della parte sana del tessuto imprenditoriale delle costruzioni.

Si conviene inoltre di agire congiuntamente per contrastare la perdita di centralità del contratto collettivo dell’edilizia, i cui ambiti di applicazione vengono continuamente erosi da altri contratti evidentemente più favorevoli e dalla impropria diffusione di forme non trasparenti di lavoro autonomo.

Tale negativo fenomeno, richiede un impegno ancora maggiore nella direzione di un rilancio della capacità, come sistema della bilateralità territoriale, di porsi come riferimento obbligato per tutti i cantieri della provincia.

Al fine di contrastare con efficacia sommerso ed illegalità diffusa, nonché per affermare i giusti ambiti di applicazione del contratto, si ricerca e si persegue il metodo del confronto e della collaborazione tra amministrazioni, enti di controllo, enti bilaterali e parti sociali.

In tale ottica, le parti si impegnano a portare all’attenzione del Prefetto e degli organi di controllo le problematiche inerenti il settore, ricercando le opportune intese per:

– promuovere la più ampia concertazione territoriale per il contrasto all’illegalità ed al sommerso nei cantieri;

– integrare l’azione della Cassa Edile e del Formedil CPT nella più ampia rete istituzionale posta a presidio delle attività edili sul territorio;

– attuare un più efficace presidio delle attività edili sul territorio, al fine di ricondurre nell’ambito dei corretti adempimenti contrattuali, della formazione e della sicurezza, il maggior numero possibile di cantieri, soprattutto quelli privati.

Le parti si danno atto della necessità di un comune impegno per un virtuoso processo di gestione degli appalti, dalla selezione del contraente all’esecuzione.

Le problematicità emerse e radicate nel locale sistema degli appalti rappresentano pericolose fonti di alimentazione dell’economia illegale, producono sommerso, aggiramento e violazione di norme e contratti posti a presidio della leale concorrenza e dei diritti fondamentali del lavoro.

Le parti condividono l’esigenza di contrastare tali derive e sollecitano l’adozione di azioni e misure tese a sostenere la componente sana del sistema economico ed a marginalizzare progressivamente comportamenti imprenditoriali inaccettabili per la concorrenza e la coesione sociale.

Le parti, nel quadro delle apposite previsioni di legge contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, auspicano la piena attenzione al territorio ed al suo sistema di piccole e medie imprese nella realizzazione delle opere programmate nella provincia.

A tale scopo, le parti si impegnano a favorire, attraverso una comune azione propositiva nelle opportune sedi istituzionali, la partecipazione delle piccole e medi imprese del territorio agli appalti e un adeguato utilizzo, per i lavoratori del settore, della clausola sociale.

Le parti riconoscono il fondamentale valore della congruità del costo della manodopera sul valore dell’opera ed a tale scopo, in accordo con le iniziative che saranno assunte a livello nazionale, si impegnano a promuoverne anche in forma sperimentale l’utilizzo di tale criterio di valutazione dell’operato delle imprese.

Parte 3

Applicazione Contratto Edile Per I Lavoratori Impegnati Nel Cantiere. Contratto Di Cantiere

Le parti condividono la necessità che, nel quadro dei futuri scenari contrattuali e normativi, tutto il personale operante nei cantieri edili della provincia di Taranto divenga destinatario delle medesime condizioni e tutele sul piano della sicurezza, della formazione e del trattamento economico complessivo.

In tale quadro, nel perimetro del cantiere si dovrà garantire che a uguali rischi dovranno corrispondere uguali costi di prevenzione e di protezione dei lavoratori. Pertanto, le imprese che svolgono nel cantiere lavorazioni di natura analoga o equivalente a quella edile e che applicano ai lavoratori contratti collettivi di settori merceologici diversi da quello edile dovranno attivare tutte le previsioni e le misure individuate dal contratto edile al fine di consentire nei fatti la realizzazione di condizioni omogenee di tutela.

Le parti si impegnano, negli ambiti di competenza e nelle sedi anche istituzionali opportune, ad attivare un confronto che porti alla definizione di misure idonee a riportare il contratto dell’edilizia al centro del processo di unificazione e innovazione, prevedendone l’applicazione a tutti coloro che operano nei cantieri, indipendentemente dall’attività svolta, rendendo omogenei i costi sostenuti da tutte le imprese coinvolte ed effettive le tutele, soprattutto in tema di sicurezza e formazione, a favore di tutti i lavoratori interessati e a tutela dei committenti e delle imprese coinvolte.

A tal fine dovrà essere enfatizzato il ruolo e le funzioni del Sistema Bilaterale, che garantisce rilevanti effetti positivi a favore della promozione della sicurezza sul lavoro, della formazione e qualificazione degli addetti del settore.

In questo ambito la Cassa Edile potrà contribuire in modo determinante a garantire la regolarità contributiva e retributiva, contrastando pericolosi fenomeni di evasione o di elusione, assicurando una leale concorrenza tra le imprese e sostenendo gli sforzi e la qualità delle imprese sane e strutturate.

A tale scopo le parti si impegnano, nell’ambito delle linee tracciate a livello nazionale, ad istituire apposita figura incaricata di dare attuazione a livello territoriale dei presenti impegni.

Le parti concordano che l’applicazione di una forma indotta di “contratto unico di cantiere”, pertanto, potrà essere un valido strumento per ridurre e superare le gravi distorsioni che possono derivare dall’applicazione in cantiere di numerosi e differenti contratti collettivi di lavoro, strumentalmente utilizzabili per l’elusione o l’evasione.

Parte 4

Sistema Edilizia Taranto

Le parti riconoscono la necessità ed il valore del presentarsi, all’intera comunità territoriale, come sistema integrato di imprese, lavoratori ed enti strumentali per l’attuazione delle politiche di settore.

Ciò al fine di accrescere la capacità di affermarsi come sistema che eroga servizi e sostiene efficacemente lavoratori ed imprese. Integrando e promuovendo al meglio le attività messe in campo – assistenza e previdenza, formazione ed informazione, consulenza per la sicurezza – le parti considerano importante rendere l’applicazione del contratto non un mero adempimento ma una precisa scelta di convenienza ed adesione ad un sistema di regole comuni e servizi di qualità.

A tal fine, attraverso la condivisione di una apposita carta unitaria dei servizi, si promuove la costituzione di un Sistema Edilizia Taranto, riconoscibile attraverso uno specifico marchio unitario che lo rappresenta.

Le parti si impegnano, nell’ambito delle iniziative unitarie che si intenderanno intraprendere per il sostegno e lo sviluppo del settore, ad utilizzare tale marchio, unitamente a quelli delle singole organizzazioni ed enti bilaterali provinciali, come segno di impegno comune ed unitario. Attraverso la carta dei servizi unitaria, le parti promuoveranno l’adesione al sistema di imprese e lavoratori e, attraverso specifiche azioni, potranno diffondere i servizi del sistema per accrescere il valore dell’adesione ed il senso di appartenenza.

Ciascuna parte, inoltre, potrà utilizzare il marchio unitario di sistema, unitamente al proprio, per mettere in campo proposte ed azioni tese a promuovere una più ampia e stabile applicazione del contratto e per favorire un allargamento della propria area di rappresentanza.

Parte 5

Enti Bilaterali

Le problematiche strutturali in premessa evidenziate possono essere affrontate con un’intensa e qualificata attività degli enti bilaterali preposti dal contratto all’attuazione delle politiche per il settore.

Per far ciò le parti, nello sviluppo di un intenso dialogo sociale e attraverso una stretta unità d’intenti, si impegnano ad operare per il rafforzamento del ruolo degli enti bilaterali sul territorio e per un rilancio della loro operatività al servizio delle esigenze del settore.

Per ciò che concerne la Cassa Edile, le parti confermano l’obiettivo di promuoverne, in un quadro di equilibrio economico e patrimoniale da perseguire e tutelare, le funzioni di propulsivo organismo preposto alla legalità ed alla regolarità del lavoro in edilizia.

Per uno sviluppo delle suddette funzioni, le parti considerano indispensabile il consolidamento sul territorio di un ruolo a rilevanza pubblica della Cassa quale organismo modernamente interconnesso con enti ed istituzioni addette al

controllo, alla previdenza ed assistenza, e profondamente Impegnato nell’azione di affermazione dei valori del lavoro e della legalità.

Con riferimento al Formedil CPT, restano fermi gli intenti espressi dalle parti in relazione al continuo e sempre più efficace supporto alle esigenze di professionalità delle maestranze, competitività delle imprese, qualità e sicurezza sul lavoro. Le parti confermano inoltre l’importanza dell’attuazione sul territorio:

– dei servizi connessi al mercato del lavoro, fondamentali per l’efficace incrocio tra domanda ed offerta, tra fabbisogni delle imprese e lavoratori, soprattutto giovani, ciò attraverso un effettivo ed efficace utilizzo della piattaforma blen.it;

– delle attività di assistenza e consulenza per la sicurezza direttamente in cantiere.

Le parti prendono atto dell’esigenza di realizzare una reale integrazione di Cassa, Formedil CPT e parti stipulanti, attraverso la promozione di una Carta dei Servizi del “Sistema Edilizia Taranto”, in grado di valorizzare la presenza di imprese e lavoratori, veicolare in forma coordinata e sinergica i servizi formativi, di assistenza e consulenza del Formedil CPT, le erogazioni e le prestazioni della Cassa Edile, le attività di sostegno e rappresentanza ad imprese e lavoratori svolte rispettivamente da Ance e dalle Organizzazioni Sindacali.

Parte 6

EVR. ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In applicazione di quanto stabilito dal vigente CCNL in provincia di Taranto viene confermato l’Elemento Variabile della Retribuzione EVR, quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e senza incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L’EVR, così come convenuto dalla parti nazionali con il CCNL 2014, per il periodo di vigenza del presente accordo territoriale, è pari al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2014.

L’EVR viene definito utilizzando i seguenti quattro indicatori, con i relativi pesi ponderali espressi in termini percentuali.

INDICATORELIVELLOPESO PONDERALE
Numero Lavoratori iscritti in Cassa EdileNazionale20%
Monte Salari denunciato in Cassa EdileNazionale25%
Ore di Lavoro denunciate in Cassa EdileNazionale25%
Totale domande definite CIG Edilizia da dati INPSTerritoriale30%

Per la determinazione dell’E.V.R. Secondo quanto stabilito dal vigente CCNL., si prenderà a riferimento il valore assunto dai suddetti indicatori nei seguenti intervalli temporali:

– prima annualità 1/6/2017-31/5/2018
media triennio 2016/2015/2014 con media triennio 2015/2014/2013

– seconda annualità 1/6/2018 – 31/5/2019
media triennio 2017/2016/2015 con media triennio 2016/2015/2014

– terza annualità 1/6/2019-31/5/2020
media triennio 2018/2017/2016 con media triennio 2017/2016/2015

L’E.V.R. per la prima annualità di vigenza del presente contratto territoriale così come sopra definita, è individuato dalle tabelle al presente accordo allegate.

La determinazione dell’E.V.R. per le annualità successive alla prima, avverrà insede di verifica congiunta delle parti che si incontreranno entro il termine di scadenza di ogni singola annualità di vigenza del presente contratto territoriale.

In tale occasione, le parti procederanno, secondo le disposizioni del vigente CCNL e del presente contratto territoriale, al calcolo dell’E.V.R. Secondo il valore assunto dagli indicatori sopra definiti nell’intervallo temporale di riferimento.

Determinato l’E.V.R. a livello territoriale, con riferimento ai medesimi intervalli temporali presi a riferimento nel presente contratto, ogni impresa procederà al calcolo dei Seguenti parametri aziendali:

– ore denunciate in Cassa Edile;

– volume d’affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alle scadenze di legge.

Il predetto calcolo dovrà essere effettuato dall’azienda nel suo complesso, comprendendo l’insieme delle unità produttive dislocate a livello territoriale.

Effettuato tale calcolo, qualora uno dei suddetti parametri dovesse risultare negativo, per avvalersi della possibilità dell’applicazione in misura ridotta dell’E.V.R. così come stabilita dall’art. 38 del vigente CCNL, l’impresa dovrà trasmettere un’apposita dichiarazione, redatta secondo lo schema allegato, alla Cassa Edile di Taranto ed all’ANCE Taranto, dandone comunicazione alle RSA o RSU laddove costituite.

L’ANCE Taranto darà tempestiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto e, se da queste richiesto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà attivare un apposito confronto con le stesse per la verifica dell’autodichiarazione. Tale confronto, così come stabilito dal citato CCNL, potrà effettuarsi esclusivamente sulla base delle dichiarazioni annuali IVA e della documentazione della Cassa Edile inerente le ore denunciate.

Per le imprese associate ad ANCE Taranto, la verifica sarà effettuata con l’assistenza di un funzionario dell’Associazione.

Accertata secondo le previste modalità, la effettiva sussistenza dei presupposti per la riduzione dell’E.V.R., l’azienda potrà procedere all’applicazione di tale riduzione per l’intera annualità di riferimento.

Qualora entrambi i suddetti parametri dovessero risultare negativi, l’impresa non erogherà l’E.V.R.

L’E.V.R. determinato secondo i criteri sopra riportati, sarà erogato in quote mensili ai dipendenti in forza, seguendo le modalità di seguito indicate.

Per gli operai, il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 ore. Per gli impiegati l’E.V.R. sarà erogato mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

Le parti si danno atto che l’E.V.R. nel suo ammontare come sopra determinato, risponde ai requisiti dalla legge prescritti in materia di tassazione agevolata delle erogazioni effettuate in relazione ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.

Per tutto quanto nello specifico previsto dal presente accordo, si rinvia alla disciplina di cui all’art. 38 del vigente CCNL.

Parte 7

Indennita’ Di Trasporto Ed Indennita’ Sostitutiva Di Mensa

A partire dall’1/6/2017, l’indennità per gli operai a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi dall’abitazione al posto di lavoro o nel diverso luogo di raccolta stabilito dall’impresa e viceversa, è fissata nella misura di € 0,18 per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

L’indennità sostitutiva di mensa corrisposta al lavoratore, a partire dall’1/6/2017, viene stabilita nella misura di € 0,32 per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

Parte 8

Prestazioni Cassa Edile

Le parti concordano sulla necessità di aggiornare e rivedere l’intero sistema di prestazioni facoltative erogate dalla Cassa Edile ed a tal fine si impegnano a definire, attraverso apposito accordo da stipularsi entro il prossimo mese di ottobre 2017, un nuovo regolamento delle assistenze.

Parte 9

Premialita’ Per Le Imprese Virtuose

Le parti concordano sulla necessità di contrastare la concorrenza sleale da parte di imprese che non assolvono correttamente e con continuità agli obblighi contributivi in Cassa Edile. A tale scopo, pertanto, le parti convengono sull’opportunità di sostenere le imprese virtuose e di avviare un percorso concertato che riconosca il valore della correttezza contributiva e dell’impegno profuso sul fronte della formazione e della sicurezza dei lavoratori.

Pertanto, compatibilmente con la situazione economica e patrimoniale degli enti bilaterali territoriali, le parti si impegnano a definire, attraverso apposito accordo da stipularsi entro il 31 dicembre 2017, i criteri per la individuazione delle imprese virtuose e le forme di premialità da riconoscere alle stesse.

Parte 10

Concertazione Grandi Opere

Con riferimento ai lavori pubblici, da eseguirsi nella provincia di Taranto, per il cui affidamento è richiesta la Classifica VIII di cui al vigente sistema di qualificazione degli esecutori di opere pubbliche (oppure in alternativa 10 mln di euro), le parti si impegnano a porre in essere una procedura di consultazione preventiva alla quale prendono parte le associazioni ed organizzazioni sindacali stipulanti e l’impresa affidataria.

Tale momento di concertazione potrà definire gli impegni che le parti e l’impresa potranno assumere con riferimento alle modalità di coinvolgimento delle PMI e delle maestranze locali, ai rapporti con gli enti bilaterali, alla sicurezza sul lavoro, ai livelli di contrattazione e ad ogni altro aspetto giudicato utile ad una proficua integrazione del cantiere con il territorio.

Le eventuali intese assunte andranno ad integrare le previsioni della vigente contrattazione territoriale.

Parte 11

Rlst

Le parti confermano modalità ed entità della contribuzione attualmente vigente per effetto del Contratto Integrativo Provinciale del 10 aprile 2012, da porre ad esclusivo carico delle imprese con non più di 15 dipendenti al cui interno non sia stato nominato il RLS aziendale.

Le parti, a partire dal mese di settembre 2017, si incontreranno per verificare il progetto organizzativo a base della rinnovata operatività della figura. Effettuata tale verifica, le parti procederanno alla riconfigurazione della relativa contribuzione, identificando apposita aliquota percentuale in sostituzione dell’attuale.

Le parti, nel confermare che il RLST esercita le proprie attribuzioni esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio provinciale nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS, si impegnano, nei tempi di cui sopra, a definire con apposito accordo i profili operativi della figura, oltre a quelli posti dalla legge e dalla vigente contrattazione.

Resta inteso che le imprese con non più di 15 dipendenti, non soggette a tale obbligo contributivo in virtù della presenza di proprio RLS, devono far pervenire alla Cassa Edile copia della comunicazione effettuata all’Inail ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. aa) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell’attestazione di frequenza al corso di formazione di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

La Cassa Edile trasmette al Formedil CPT l’elenco delle imprese nel cui ambito sia stato eletto o designato il RLS aziendale, indicando altresì il relativo nominativo.

Parte 12

Validita’, Decorrenza E Durata

Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro entra in vigore il 1° luglio 2017 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2019, salvo diverse determinazioni che le parti nazionali, in sede di rinnovo del CCNL, dovessero al riguardo assumere.

In ogni caso, salvo disdette rese secondo i modi ed i tempi di cui alle vigenti regole contrattuali, il presente Contratto avrà validità fino alla stipula di un nuovo accordo provinciale.

ALLEGATO 1 – MODELLO AUTODICHIARAZIONE AZENDALE SU EVR

(carta intestata dell’impresa)

Luogo e Data

Spett.le
Cassa Edile della Provincia Jonica
Via Crispi 28/A-74121 Taranto

Spett.le
ANCE Taranto
Sezione Costruttori Edili di Confindustria Taranto
Via Dario Lupo 65-74121 Taranto

Spett.le
RSU ORSA
c/o Sede dell’Impresa (*)

Oggetto: Elemento Variabile della Retribuzione. Autodichiarazione per l’anno …………………. di non raggiungimento di uno dei parametri aziendali

Ai sensi e per gli effetti dell’art.38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nonché dell’accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del 30 maggio 2017, a scrivente impresa, nel periodo preso a riferimento dal citato CCPL del per l’erogazione dell’EVR per l’anno ………….. (triennio ………….. / …………../ ………….. rapportato al triennio ………… /……….. /…………..), dichiara di non aver raggiunto il seguente parametro: – ore denunciate in Cassa Edile;

– volume di affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto dichiarato, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l’anno ………….. , l’impresa erogherà l’EVR nella misura ridotta pari al 30% definito a livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

La presente dichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetto delle vigenti disposizioni contrattuali nazionali e territoriali, anche ai fini dell’eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni sindacali.

Distinti Saluti.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante
……………………………………………..

_____________

(*) Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU.

Parte 14

TABELLA PARAMETRI EVR

I ANNO
PARAMETRI NAZIONALI
PARAMETRI2016
2016/2015  (*)
2015
2015/2014  (*)
2014
2014/2013  (*)
2013
2013/2012 (*)
MEDIA 2016-14MEDIA 2015-13VariazioneEsito
I anno
Numero Lavoratori iscritti in Cassa Edile3.5604.0964.2114.5673.955,674.291,33-335,67NEG
Monte Salari denunciato in Cassa Edile35.375.43733.838.42434.799.86137.405.90934.671.240,6735.348.064,67-676.824,00NEG
Ore di lavoro denunciato in Cassa Edile3.319.2193.109.3483.690.0413.852.0333.372.869,333.550.474,00-177.604,67NEG
PARAMETRO TERRITORIALE
Totale domande CIGS edilizia dati INPS2.8183.1904.8863.7563.6313.944-313POS
(*) Esercizio finanziario Cassa Edile

TABELLA EVR – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE definito, per il periodo di vigenza del presente contratto territoriale, nella misura del 30% dell’EVR concordato (4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1°luglio 2014).

Elemento Variabile della Retribuzione
Impiegati
Quadri
7° livello19,5685
6° livello17,6115
5° livello14,6762
4° livello13,6981
3° livello12,7195
2° livello11,4476
1° livello9,7843
Operai
4° livello0,079
3° livello0,073
2° livello0,066
1° livello0,056