CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 11546 depositata il 6 giugno 2016

TRIBUTI – ACCERTAMENTO INDUTTIVO – SPROPORZIONE TRA RICAVI E REDDITO DICHIARATO – APPLICAZIONE DI UNA INDISCRIMINATA PERCENTUALE DI REDDITIVITA’ – GENERICO RICHIAMO A PERCENTUALI DI AZIENDE SIMILARI – ILLEGITTIMITA’ DELL’ACCERTAMENTO

Osserva

La CTR di Napoli (come giudice del rinvio a seguito della sentenza di codesta Corte n. 25616/2010) ha respinto l’appello dell’Agenzia avverso la sentenza della CTP di Caserta n. 23 6/05/2001 che aveva accolto il ricorso della parte contribuente “N.M.G. Sas” (in fallimento) – ed ha così annullato l’avviso di accertamento per ILOR anno 1994 a mezzo del quale era stato induttivamente rideterminato il reddito di impresa, alla luce del riscontrato difetto di contabilità e della rilevata sproporzione tra ricavi e reddito dichiarato. La predetta CTR – dato atto che il giudizio era stato riassunto dalla curatela della società contribuente, che aveva anche richiamato il favorevole giudicato esterno della sentenza della CTR Napoli n. 19/52/2003 relativa all’esercizio 1995 – ha motivato la decisione nel senso che la Suprema Corte ha già chiarito che la legittima adozione della tipologia dell’accertamento induttivo non legittima a sua volta l’applicazione di una indiscriminata percentuale di redditività, dovendo tale applicazione basarsi su specifici riscontri obiettivi. A questo proposito, nulla di concreto era stato allegato dall’Ufficio che si era limitato a genericamente richiamare le percentuali di aziende similari, assumendo di avere anche tenuto conto della situazione critica della società, che era poi fallita nel 1997.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La parte contribuente non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 cpc – può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc.

Con il motivo di impugnazione (centrato sulla violazione degli art. 383 e 392 cpc e degli art. 7 del D.Lgs. 546/1992 e 115, 191, 213 cpc) la parte ricorrente si duole del fatto che la Commissione Regionale – quale giudice del rinvio – abbia annullato in toto l’accertamento, così esorbitando dalla statuizione della Suprema Corte che costituisce un preciso vincolo per la decisione in sede di rinvio, statuizione con cui la Corte aveva disposto che si provvedesse al “riesame di merito della vicenda giudiziaria, limitatamente alla quantificazione dell’imposta e agli oneri conseguenti”, e perciò in relazione solo al quantum della pretesa fiscale, dovendosi ritenere accertato “l’an debeatur”. Ai fini della quantificazione la CTR avrebbe dovuto avvalersi di tutti gli strumenti di cui il giudice può disporre, dal fatto notorio alla consulenza tecnica alla richiesta di informazioni alle PP.AA.

La censura appare inammissibilmente formulata, per più di un verso.

La parte ricorrente (salvo menzionare genericamente una molteplicità di norme di legge) non ha chiarito quale di esse sia stata specificamente violata dal giudicante di merito, limitandosi a postulare un obbligo di quest’ultimo di cui non ha chiarito in alcun modo né il contenuto né i riferimenti.

Invero, del tutto contraddittoriamente -oltre che vagamente, nell’ottica del canone di autosufficienza che regola il ricorso per cassazione- la parte ricorrente assume -da un lato- che sarebbe già stato accertato nel processo l’an debeatur e che si tratterebbe di accertare soltanto il quantum dell’imposta dovuta, mentre -d’altro lato- invoca il dovere del giudicante di fare ricorso “agli strumenti di cui il giudice può disporre”.

D’altronde, gli strumenti a cui la parte ricorrente si riferisce nella sua prospettazione sono in realtà strumenti di indagine officiosa, dei quali ultimi non è chiaro in che termini il giudicante avrebbe dovuto servirsi se nella specie di causa si assume essere mancata la sola quantificazione dell’oggetto dell’obbligazione tributaria, e perciò un semplice procedimento matematico di determinazione.

Pertanto, oltre che carente di autosufficienza, il ricorso si palesa anche privo del requisito di specificità e determinatezza.

Non guasta peraltro evidenziare che “gli strumenti” ai quali la parte ricorrente accenna costituiscono oggetto di un potere discrezionale di esercizio da parte del giudice del merito, del cui omesso utilizzo “tout court” le parti non possono perciò dolersi, salvo che non abbiano identificato gli specifici elementi di fatto con riguardo ai quali gli strumenti di indagine officiosa avrebbero potuto costituire fonte del dovere di rielaborazione tecnica delle informazioni già acquisite. Neppure nella specie di causa -come ha già correttamente evidenziato il giudice del merito- risultano acquisiti (ad onere dell’Ufficio che ne ha interesse) quei riscontri obiettivi che avrebbero potuto offrire fondamento degli elementi di riscontro rimessi all’iniziativa officiosa del giudicante.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza ed inammissibilità.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.