CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 ottobre 2017, n. 23520
Fallimento – Crediti Cassa edile – Privilegi ex artt. 2753 e 2754 c.c. – Contributi che trovano fonte non già nella legge ma nella contrattazione collettiva – Interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale – Non sussiste
Ritenuto
che con ricorso ex articolo 98 legge fallimentare la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia proponeva opposizione al decreto del Giudice Delegato del Fallimento L.F. Srl in liquidazione con il quale non era stato riconosciuto il privilegio di cui all’articolo 2754 c.c. al suo credito per assistenza mutualistica, contributo complementare assistenza e oneri mutualistici;
che il tribunale ordinario di Venezia sezione fallimentare rigettava l’opposizione con decreto 5443/2011;
che avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e provincia con un motivo di doglianza con il quale deduce: la violazione e falsa applicazione dell’ articolo 2754 c.c., dell’articolo 18 legge numero 55/1990, dell’art. 86 decreto legislativo numero 276/2003, dell’articolo 20 del decreto legislativo numero 251/2004, dell’articolo 2 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24/10/2007 (in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c.) poiché il privilegio di cui all’articolo 2754 c.c. andava riconosciuto anche al credito in oggetto, in considerazione: del fatto che la contrattazione collettiva di diritto comune ha efficacia vincolante non solo limitatamente agli scritti alle associazioni sindacali stipulanti ma anche nei confronti di coloro che vi abbiano prestato adesione anche implicita; del fatto che la qualifica di ente previdenziale obbligatorio è stata espressamente riconosciuta alla Cassa Edile dalla legge numero 55/90 articolo 18 comma settimo; ed inoltre dell’articolo 2754 c.c. il quale accorda il privilegio ai crediti per attività assistenziale previdenziale, come quella svolta dalla cassa mentre non fa espresso riferimento alla natura obbligatoria delle forme di tutela previdenziale ed assistenziale;
che il Fallimento L.F. Srl è rimasto intimato;
Considerato
che il motivo di ricorso è infondato avendo questa Corte chiarito in più occasioni, anche nei confronti della stessa Cassa Edile, e pure di recente (sentenza n. 25173 del 14/12/2015, n. 19792 del 2015, n. 15676 del 2006), che restano fuori dal privilegio di cui agli artt. 2753 e 1754 c.c. (ndr: 2754 c.c.) i contributi che trovano fonte non già nella legge ma nella contrattazione collettiva; posto che la causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. va individuata nell’interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine non tutelato, invece, dagli enti privati, pur portatori di interessi collettivi, che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicché i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito, alla Cassa Edile non sono assistiti dal predetto privilegio in quanto dovuti non “ex lege” ma in forza della contrattazione collettiva;
che in forza delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dunque rigettato; mentre nulla deve essere disposto sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio del Fallimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla spese.
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