MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Circolare 09 ottobre 2017, n. 21066
Qualificazioni CQC scadute da oltre due anni.
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013 prevede, all’articolo 13, comma 11, che il rinnovo della qualificazione CQC scaduta da oltre due anni è subordinata alla frequenza di un corso di formazione periodica e allo svolgimento, con esito positivo, delle prove d’esame all’art. 11, comma 1, del medesimo decreto.
Tanto premesso, si comunica agli uffici in indirizzo che, poiché l’articolo 13, comma 11, rimanda esclusivamente all’articolo 11, comma 1 (e non anche ai commi successivi) del citato D.M. 20 settembre 2013, l’esame necessario per rinnovare una qualificazione CQC scaduta da oltre due anni ricomprende sia la prova relativa parte “comune” che alla parte “specialistica”. Di conseguenza, a titolo di esempio, un conducente titolare sia della qualificazione CQC per il trasporto di persone scaduta da oltre due anni, che della qualificazione CQC per il trasporto di cose in corso di validità, dovrà, in ogni caso, sostenere la prova d’esame sia relativa alla parte comune che alla parte specialistica.
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 13, comma 2, del citato decreto, stabilisce che il titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di persone che per il trasporto di cose, che frequenta un corso di formazione periodica, per rinnovare l’abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, e esentato dall’obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l’altra tipologia. Resta comunque fermo l’obbligo di sottoporsi alle prove d’esame, nel caso in cui una delle due tipologie di abilitazione (o anche entrambe) sia scaduta da oltre due anni.
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