Con l’approvazione della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), viene introdotta l’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI) con effetto dal 1° gennaio 2017 che è un’imposizione proporzionale e separata del reddito d’impresa, applicabile dalle imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria (società in nome collettivo ed in accomandita semplice) nella misura fissa del 24%, prevedendo la deducibilità dalla base imponibile delle somme prelevate dall’imprenditore e dai soci di società di persone e la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell’IRPEF dell’imprenditore e dei soci.
L’imposta sul Reddito d’Impresa (IRI) è disciplinata dal nuovo art. 55-bis, TUIR, come introdotto dall’art. 1 comma 547 della legge 232/2016, ed è applicabile su opzione da parte delle imprese individuali, delle società di persone (Snc e Sas) in contabilità ordinaria, ed ai sensi del comma 2-bis dell’art. 116 del TUIR l’opzione può essere esercitata anche dalle srl trasparenti.
Le imprese in contabilità semplificata non possono adottare il regime sostitutivo dell’IRI, se non a seguito dell’opzione per la contabilità ordinaria. Questo significa che già a partire dal 1° gennaio 2017, le imprese minori che intendono transitare al regime l’IRI dovranno tenere una contabilità ordinaria la cui scelta dovrà poi essere comunicata nel quadro VO della dichiarazione Iva 2018.
La predetta opzione, da esercitare nella dichiarazione dei redditi, per il nuovo regime IRI ha durata pari a 5 periodi d’imposta, ed avrà effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione (per il 2017 nel mod. UNICO 2018).
Come disposto dal nuovo art. 55-bis c. 4 TUIR l’adozione del regime IRI:
- è opzionale e vincola l’impresa per 5 anni;
- è rinnovabile (anche se la norma non chiarisce se il rinnovo vale un anno oppure un ulteriore quinquennio);
- la scelta va esercitata in Unico, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione (per il 2017 nel modello Unico PF, SP, SC 2018).
Pertanto a seguito dell’opzione per lIRI il reddito d’impresa dei soggetti che l’hanno esercitata, avendone i presupposti, non concorre più, ai fini IRPEF, alla formazione del reddito complessivo ma è assoggettato a tassazione separata con applicazione della medesima aliquota prevista ai fini IRES (24%), mentre le somme che l’imprenditore (o i soci della società di persone) preleva dall’impresa vengono tassate, ai fini IRPEF, come reddito ordinario soggetto alla progressività propria di questo tributo. Al contempo, tali somme sono deducibili dal reddito d’impresa.
Le finalità della nuova imposta, che ha revisionato l’imposizione sul reddito d’impresa per imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria, si rinvengono nella Relazione illustrativa al DDL, da cui si evince che il nuovo sistema intende perseguire i seguenti effetti:
1) tassare alla stessa aliquota tutte le forme d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta;
2) il reddito non distribuito è tassato sempre all’aliquota dell’imposta sulle società, che è generalmente inferiore all’aliquota marginale massima dell’imposta personale dell’imprenditore o dei soci;
3) considera l’impresa come “separata” dall’imprenditore ed evidenzia il contributo lavorativo che quest’ultimo vi apporta;
4) scindendo il reddito dell’impresa da quello dell’imprenditore diviene possibile sgravare in modo sostanziale e percepibile il reddito reinvestito nell’impresa e mantenere una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro (dipendente o da pensione) sulla parte di reddito che l’imprenditore ritrae dall’azienda per soddisfare i propri bisogni; in sostanza, mentre si mantiene un’equità orizzontale ai fini IRPEF sui redditi personali dei diversi tipi di lavoro (dipendente, autonomo, imprenditoriale), si riconosce, concedendo un carico fiscale ridotto, l’utilità sociale della patrimonializzazione e dell’investimento nell’azienda;
5) la tassazione del reddito d’impresa dei soggetti IRPEF, sia essa ad aliquota proporzionale IRI sia essa ad aliquota marginale IRPEF, resta idealmente riferibile in capo all’imprenditore ovvero ai soci in ragione della quota di partecipazione agli utili anche se versata dall’impresa o dalla società;
6) risultano deducibili dal reddito d’impresa le somme prelevate dall’imprenditore nei limiti dell’utile di esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione sostitutiva negli anni precedenti.
In sostanza l’IRI è pagata sul reddito d’impresa che tiene conto delle variazioni fiscali, come pure le somme prelevabili e deducibili sono a carico dell’utile e delle riserve nei limiti del reddito dell’esercizio e dei redditi dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata.
Per cui con l’Iri al 24% alle imprese sarà applicata, salvo il calcolo di convenienza, una tassazione minore sui redditi lasciati in azienda, per incentivare gli investimenti dei proventi e degli utili aziendali all’interno delle piccole e medie imprese si pone l’obiettivo di agevolare la crescita e lo sviluppo delle attività produttive.
Nel calcolo della convenienza della nuova Iri, bisogna tenere conto di diversi fattori, quali addizionali all’Irpef, presenza di detrazioni personali, altri redditi dell’imprenditore, inoltre chi dovesse prelevare un importo consistente degli utili per impiego personale (è il caso degli imprenditori individuali che vivono del proprio lavoro) potrebbe avere una scarsa convenienza a scegliere l’Iri, proprio perché gran parte del reddito cadrebbe comunque sotto la tassazione ordinaria.
Ultimo fattore da considerare è che l’Iri essendo riservata solo a chi esercita attività d’impresa in contabilità ordinaria, le imprese in contabilità semplificata che dovessero scegliere il nuovo regime dovrebbero rinunciare ai vantaggi in termini di adempimenti e di tenuta dei registri per poter accedere alla tassazione proporzionale.
E’ bene evidenziare che l’Iri al 24% si applicherà esclusivamente sugli utili reinvestiti in azienda.
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