CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 11781 depositata il 8 giugno 2016
TRIBUTI – SOCIETA’ DI CAPITALI – DEDUCIBILITA’ DEI COMPENSI CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI – NECESSARIA UN’ESPLICITA DELIBERA ASSEMBLEARE – IMPLICITA DETERMINAZIONE NELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO, CON RICONFERMA DEGLI IMPORTI DEGLI ANNI PRECEDENTI – NON VALIDA
IN FATTO E IN DIRITTO
La società F. C. s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di vari tributi per l’anno 2006 e, per quel che qui riguarda, la ritenuta indeducibilità dei costi sostenuti dalla società per compensi agli amministratori, non risultando gli stessi approvati con delibera assembleare.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso anche in relazione ad altre questioni in questa sede non rilevanti, ritenendo detti costi comunque approvati in uno con il bilancio d’esercizio.
L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione di primo grado innanzi alla CTR della Lombardia che, con sentenza n. 182/2013/07, depositata il 19.11.2013, confermava la decisione impugnata. Secondo la CTR la circostanza che l’importo dei compensi degli amministratori fosse rimasto invariato per diversi anni rispetto a quelli previsti da precedenti delibere assembleari rendeva legittimo l’operato della società essendo sufficiente, ai fini della prova del costo, la documentazione dell’erogazione, risultando invece la previsione della previa delibera assembleare di origine civilistica e non fiscale. Ad opinare nel senso dell’amministrazione, peraltro, si sarebbe avuta una duplicazione d’imposta in relazione alla tassabilità dei compensi in capo ai consiglieri.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale la parte intimata, all’esito della rinnovazione della notifica ritualmente eseguita dall’Agenzia su impulso di questa Corte, ha fatto seguire il deposito di memoria di costituzione con richiesta di rigetto del ricorso.
Con l’unica censura dedotta si lamenta la violazione dell’art. 109 TUIR, nonché degli artt. 2364 e 2389 c.c. La CTR aveva errato non solo nel ritenere deducibili i costi per compensi agli amministratori non deliberati dall’assemblea, ma anche nel considerare che la ripresa a tassazione determinava una duplicazione di imposta.
La censura è manifestamente fondata.
Questa Corte è ferma nel ritenere che qualora la determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell’art. 2389, primo comma cod. civ., non sia stabilita nell’atto costitutivo, è necessaria un’esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio,atteso: a)la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall’essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell’interesse pubblico al regolare svolgimento dell’attività economica, oltre che dalla previsione come delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall’assemblea (art. 2630, secondo comma cod. civ., abrogato dall’art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61); b) la distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (art. 2364 n. 1 e 3 cod. civ); c)la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 cod. civ ); d) il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società (art. 2393, secondo comma, cod. civ.). Conseguentemente, l’approvazione in sé del bilancio, pur se contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori, non è idonea ai predetti fini, salvo che un’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori – cfr.Cass.n.20265/2013; Cass.n.22761/2014; Cass. n. 17673/2013; Cass. sez. un., 29 agosto 2008, n. 21933; Cass.n.28243/2005-.
A tali principi, ribaditi di recente da Cass. n. 5349/2014, che ha pure sottolineato come la necessità della preventiva delibera assembleare è funzionale alla certezza del costo e ancora più di recente da Cass. n. 21953/2015, non si è uniformata la CTR, che ha riconosciuto quali costi deducibili della società i compensi corrisposti gli amministratori in assenza di una delibera assembleare.
Parimenti errato risulta il riferimento, operato dalla CTR, alla prospettata doppia imposizione.
E’ infatti pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il divieto di doppia imposizione postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto-cfr. Cass. 19687/2011-. Circostanza non ricorrente con riguardo al caso di specie in relazione alla diversità dei presupposti fra l’IRES ripresa a tassazione nei confronti della società e l’IRPEF dovuta dagli amministratori.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.