CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 12116 depositata il 13 giugno 2016

FALLIMENTO – ACCERTAMENTO DEL PASSIVO – OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO – PROCEDIMENTO – TRATTAZIONE DAVANTI AD UNO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DELEGATO DAL PRESIDENTE – RIMESSIONE AL COLLEGIO PER LA DECISIONE – MODALITÀ – DISCIPLINA DEL RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE – INAPPLICABILITÀ – FONDAMENTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bologna ha parzialmente accolto l’opposizione proposta da BAS – Bologna Airport Services s.p.a. allo stato passivo del fallimento Doro Group societa’ consortile a r.l., dal quale era stato escluso il credito della opponente di Euro 331.296,06 per “inadempimento di un contratto di appalto di servizi”.

Il Tribunale ha motivato riferendo che la curatela fallimentare, costituitasi, aveva eccepito che il credito della opponente andava determinato nella minor somma di 81.121,73, dalla quale occorreva detrarre un controcredito residuo della societa’ fallita pari a Euro 22.766,50, sicche’ la opponente andava ammessa al passivo solo per la differenza di Euro 58,335,23. Ha quindi aderito alla tesi della curatela perche’ “a fronte delle contestazioni mosse dal fallimento nei confronti della pretesa della opponente, quest’ultima non ha formalmente replicato nei termini concessi” e “apparendo corrette le argomentazioni giuridiche e i conteggi effettuati dal fallimento”.

La BAS ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale articolando due motivi di censura. La curatela ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione della L. Fall., art. 99, dell’art. 111 Cost. e degli artt. 189 e 190 c.p.c., si deduce la nullita’ del decreto impugnato perche’, dopo la trattazione svolta dal solo giudice designato dal presidente, il collegio e’ stato investito della decisione senza che le parti fossero state invitate a precisare le conclusioni e senza che fossero stati loro concessi termini per depositare comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi degli artt. 189 e 190 c.p.c..

1.1. – Il motivo e’ infondato.

Ai sensi della L. Fall., art. 99 la trattazione dei procedimenti di impugnazione di cui all’art. 98, ivi compreso quello di opposizione allo stato passivo, puo’ avvenire davanti al collegio ovvero davanti ad uno dei suoi componenti, delegato dal presidente ai sensi del comma 3. Allorche’ si sia optato per questa seconda modalita’, come nella specie, l’investitura del collegio per la decisione non e’ disciplinata dalle norme del codice di rito invocate dalla ricorrente: esse infatti riguardano il rito ordinario, non lo speciale rito delle impugnazioni dello stato passivo fallimentare, regolato invece dalla L. Fall., art. 99, cit., che non prevede analoghe modalita’ di investitura del collegio a conclusione della fase di trattazione e istruttoria, e la stessa concessione di termini per memorie, che contempla al penultimo comma, e’ puramente eventuale e facoltativa. Ne’ le modalita’ ordinarie di investitura del collegio possono ritenersi imposte per ragioni logiche o sistematiche, ben potendo, viceversa, il collegio essere investito in via breve dal giudice designato, in coerenza con la de formalizzazione tipica del nuovo rito speciale in questione, ispirata a esigenze di celerita’.

2. – Con il secondo motivo si denuncia la nullita’ del decreto impugnato per difetto assoluto di motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

2.1. – Il motivo e’ fondato.

La motivazione esibita dal decreto, infatti, si riduce, in definitiva, alle parole sopra testualmente riportate in narrativa, ossia ad un puro e semplice rinvio alle difese della curatela (illegittimo secondo la giurisprudenza di questa Corte: cfr. Cass. 20648/2015, 12542/2001), delle quali non viene neppure indicato specificamente il contenuto; ne’ viene indicato specificamente il contenuto delle pretese della opponente (che quest’ultima deduce essere piu’ articolate di quanto venga riferito nella motivazione censurata, essendo basate non soltanto su un contratto di appalto di servizi, ma anche e soprattutto su un distinto contratto di noleggio di attrezzature aeroportuali). Si tratta, in definitiva, di una motivazione solo apparente, che non da’ conto, se non in maniera del tutto generica, delle ragioni della decisione.

L’assoluta genericita’ del riferimento alle difese di parte distingue, infine, la presente fattispecie da quella considerata dalla recente Cass. Sez. Un. 642/2015, richiamata in memoria dalla curatela controricorrente.

3. – In conclusione il decreto impugnato va cassato, in accoglimento del motivo accolto, con rinvio per un nuovo esame al giudice indicato in dispositivo.

Il giudice di rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Bologna in diversa composizione.