INAIL – Circolare 13 ottobre 2017, n. 44

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2017 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi

Quadro Normativo

– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.

– Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.

– Decreto 19 luglio 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1° luglio 2017, per il settore industria, compreso il settore marittimo.

– Circolare Inail 11 ottobre 2016, n. 36: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2016 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi”.

– Circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2017.”

PREMESSA

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2017 (NOTA 1) ha confermato, con decorrenza 1° luglio 2017, gli importi del minimale e del massimale di rendita vigenti già dal 1° luglio 2016 pari a euro 16.195,20 e a euro 30.076,80, di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2016 (NOTA 2).

Si confermano, pertanto, i limiti di retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo che variano secondo la rivalutazione delle rendite erogate dall’Inail, riportati nelle circolari 11 ottobre 2016, n. 36 e 18 aprile 2017, n. 17.

Il riepilogo per gli anni 2009 – 2017 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell’allegato 1.

TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI

  1. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (NOTA 3):

– detenuti e internati;

– allievi dei corsi di istruzione professionale;

– lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;

– lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;

– lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale.

Dal 1° luglio 2017
Retribuzione convenzionalegiornalieraeuro 53,98*
mensileeuro 1.349,60

*per arrotondamento del valore di euro 53,984

  1. Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. (NOTA 4)
Dal 1° luglio 2017
Retribuzione convenzionalegiornalieraeuro 54,21*
mensileeuro 1.355,32

* per arrotondamento del valore di euro 54,2128

  1. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 (NOTA 5)
Dal 1° luglio 2017
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensilieuro 1.207,56(euro 100,63 x 12)
  1. Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time (NOTA 6)
Dal 1° luglio 2017
Retribuzione convenzionalegiornalieraeuro 100,26*
mensileeuro 2.506,40

*per arrotondamento del valore di euro 100,256

  1. Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time (NOTA 7)
Dal 1° luglio 2017
Retribuzione convenzionale orariaeuro 12,53*

* per arrotondamento del valore di euro 12,5325 (euro 100,26 : 8)

  1. Retribuzione di ragguaglio (NOTA 8)
Dal 1° luglio 2017
Retribuzione convenzionalegiornalieraeuro 53,98*
mensileeuro 1.349,60

*per arrotondamento del valore di euro 53,984

  1. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati (NOTA 9)
Dal 1° luglio 2017
Minimo e massimo mensileeuro 1.349,60euro 2.506,40

7.1 Prestazioni occasionali (NOTA 10)

Dal 1° luglio 2017
Minimo e massimo mensileeuro 1.349,60euro 2.506,40
Minimo e massimo giornalieroeuro 53,98euro 100,26
  1. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti (NOTA 11)
Dal 1° luglio 2017
Minimo e massimo annualeeuro 16.195,20euro 30.076,80
  1. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (NOTA 12)

Dal 1° luglio 2017, la misura del premio annuale a persona è confermata in euro 2,59.

Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio 2016/2017 e per l’anticipo del premio 2017/2018:

Alunni e studenti diu scuole e istituti non stataliPremio annuale a personaAnno scolastico 2016/2017 regolazioneAnno scolastico 2017/2018 anticipo
euro 2,59euro 2,59
  1. Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP) (NOTA 13)
Anno 2017Euro
Retribuzione minima giornaliera53,98
Premio speciale unitarioEuro
Annuale58,00

PROFILO RISARCITORIO

Dal 1° luglio 2017
Minimale di renditaannualeeuro 16.195,20
giornalieroeuro 53,98
Massimale di renditaannualeeuro 30.076,80
giornalieroeuro 100,26

—

(1) Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale dal 9 agosto 2017 al 9 agosto 2018 – Numero repertorio 262/2017.

(2) Vedi circolare Inail n. 11 ottobre 2016, n. 36.

(3) Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 5.1 punto A.

(4) Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 5.1 punto B.

(5) Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 5.1 punto B.

(6) Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 6.4.

(7) Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 6.4.

(8) Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 7.

(9) Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 8.

(10) Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 8.1.

(11) Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, paragrafo 9.

(12) Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17, SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari, paragrafo 1.6.

(13) Cfr circolare Inail 18 aprile 2017, n. 17 SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari, paragrafo 1.10.

Allegato

RIEPILOGO PER GLI ANNI 2009 – 2017 DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DA VARIARE SECONDO LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE INAIL (NOTA 1)

Tipologie di lavoratori20092010201120122013201420152016 -2017
fino al 30.6dal1.7fino al 30.6dal1.7finoal

30.6

dal1.7dal1.1Finoal

30.6

dal1.7finoal

30.6

dal1.7finoal

30.6

dal1.7
Lavoratoricon

retribuzione

convenzionale annuale pari al minimale di rendita

(NOTA 2)

– detenuti ed internati46,3347,8348,1948,9451,7253,2853,8853,98
– allievi dei corsi di istruzione professionale
– lavoratori in lavori socialmente utili
– lavoratori in tirocini formativie di orientamento
– lavoratori in lavori di pubblica utilità
– lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale
Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c. (NOTA 3)46,5448,0448,4049,1551,9453,5154,1154,21
Lavoratori di società ex compagnie / gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 (NOTA 4)86,38 x 1289,17 x 1289,84 x 1291,23 x 1296,41 x 1299,32 x 12100,44 x 12100,63 x 12
Lavoratoridell’area

dirigenziale

con contratto part-time(NOTA 5)10,7611,1011,1911,3612,0112,3712,5112,53
senza contratto part-time(NOTA 6)86,0588,8389,4990,8896,0498,94100,06100,26

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Note:

(1) Importi in euro.

(2) E’ indicato l’importo giornaliero (minimale annuale di rendita : 300).

(3) La retribuzione convenzionale giornaliera vale per l’impresa familiare non artigiana.

(4) Fino al 31.12.1995 erano in vigore due distinte retribuzioni convenzionali giornaliere, stabilite con DM 13.11.1987 (v. circolare n. 14/1994).

(5) Dal 1.1.1996 il DM 12.1.1996 stabilisce una sola retribuzione convenzionale giornaliera, da moltiplicare per 12 giorni mensili. La stessa vale per le società non cooperative.

(6) E’ indicato l’importo della retribuzione convenzionale oraria.

(7) E’ indicato l’importo giornaliero del massimale di rendita (: 300).