COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LA SPEZIA – Sentenza 05 ottobre 2017, n. 415

Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione tramite posta elettronica certificata

La s.r.l. E. ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale notificatale come allegato alla comunicazione di posta elettronica ricevuta e certificata il 21.4.2016 e proveniente da Equitalia Nord s.p.a.

La ricorrente, premesso di aver impugnato con distinto ricorso davanti a questa Commissione Tributaria il sotteso avviso di accertamento sia il ruolo nelle more formato dall’Agenzia delle Entrate, con il primo motivo di ricorso lamenta la mancanza di autenticità ed originalità della cartella impugnata, in quanto da considerarsi copia priva dei requisiti di legge essenziali (valida dichiarazione di Conformità).

Si duole altresì anche del fatto che il file allegato alla comunicazione pervenuta via pec possa considerarsi documento informatico in quanto non sottoscritto con la firma digitale richiesta, oltre che della validità del ruolo in quanto sottoscritto da soggetto privo dei poteri e non legittimato e recante una pretesa tributaria non determinata né determinabile.

L’ufficio si è costituito in giudizio, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione.

La ricorrente ha successivamente depositato memoria integrativa, sostenendo con richiami giurisprudenziali le proprie tesi, oltre alla la sentenza n. 49\17 emessa da diversa sezione di questa Commissione Tributaria nel citato procedimento instaurato a seguito del ricorso presentato dalla E. srl avverso l’avviso di accertamento e conclusosi con sentenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere conseguente all’estinzione del debito tributario.

Dopo la trattazione in pubblica udienza, nella quale le parti si sono riportate ai rispettivi scritti, la Commissione ha emesso la presente decisione.

La commissione ritiene che il ricorso debba essere accolto.

Le cartelle possono essere notificate a mezzo della posta elettronica certificata, con esclusione della disciplina prevista ex art 149 bis c.p.c., il che rende consentita unicamente la notificazione del documento informatico e non della copia informatica del documento emesso (per la differenza tra le due figure vedi la normativa dettata dal D.lgs. num. 82\2005 – artt. 20, 21 e 22).

E’ incontestato che nel caso di specie quello che è stato notificato è un file (verosimilmente PDF) e che si tratta quindi di notificazione di una copia informatica.

L’art. 38 della legge 78/2010, il DIgs. 159/2015 ha introdotto la possibilità di notifica a mezzo pec delle cartelle esattoriali e previsto che a partire dal primo giugno 2016 tutte le notifiche di Equitalia dovranno essere eseguite tramite questo strumento nei confronti di quei soggetti, quali imprenditori individuali, società e professionisti che ne devono esserne forniti per legge, mentre per i privati continuerà ad essere una scelta discrezionale dell’Ente.

La Commissione ritiene che, ai fini di una verifica in merito alla validità della notificazione, vada posta l’attenzione su quello che è stato effettivamente inviato alla parte ricorrente e cioè se si tratti di una copia informatica dell’originale come definita ex art. 23 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale o se si tratti della copia informatica di un documento analogico ex art. 22 C.a.d.

Resta il fatto che entrambe necessitano, per essere considerate pienamente legittime e valide, di un’attestazione resa da parte di un pubblico ufficiale autorizzato al fine di essere ritenute conformi all’originale, attestazione che rimanda a un potere di certificazione del quale i funzionari di Equitalia non sono in possesso.

Ciò vale a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, vi sia contestazione.

La Commissione, quindi, accertato che la cartella esattoriale allegata alla PEC e notificata sotto forma di documento informatico risultava essere un semplice file “.pdf”, privo dell’estensione “.p7m” (che è quella che rende valido il documento firmato digitalmente), aderisce a quell’orientamento espresso da ormai numerose C.T.P. (vedi i richiami effettuati dalla ricorrente) in base al quale deve ritenersi che la forma di notificazione/comunicazione in concreto realizzata non può qualificarsi idonea a garantire, con assoluta certezza, da una parte l’identificabilità del suo autore e la paternità dell’atto e, dall’altra, la sua l’integrità e immodificabilità, così come richiesto dal codice dell’amministrazione digitale.

Inoltre quale ulteriore profilo di illegittimità, va confermato come dall’esame degli atti come notificati sia mancata una legittima attestazione della conformità della cartella notificata all’originale, con la conseguenza che sussiste un ulteriore profilo di invalidità della notificazione per posta elettronica certificata.

La nullità quindi della notificazione fa conseguire l’illegittimità derivata della stessa cartella che, per tale motivo, va annullata.

Si ricorda anche che, in materia sostanzialmente analoga (validità della produzione in giudizio di cartelle esattoriali originali e/o di copie delle stesse), la Giurisprudenza della Cassazione (Ord. 8446/2015 del 27/04/2015), ha statuito come sia onere dell’ente esattore di depositare, in sede di ricorso proposto dal contribuente, gli originali degli atti contestati.

Le spese di causa possono essere compensate attesa l’obbiettiva controvertibilità della materia e la novità della questione.

P.Q.M.

Annulla la cartella impugnata.

Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.