COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Sicilia sez. 11 sentenza n. 3649 depositata il 22 settembre 2017
Con sentenza n.449/07/12, depositata in data 8/5/2012, la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento rigettava il ricorso della società.
Avverso detta sentenza proponeva appello la società S. Srl, lamentando:
- la nullità della sentenza di I grado per mancanza ed insufficienza della motivazione;
- la nullità per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis, III c., dpr 600/1973;
– violazione e falsa applicazione delle norme relative alla riscossione, sulla trasparenza e motivazione degli atti tributari.
Depositava controdeduzioni Riscossione Sicilia Spa, chiedendo il rigetto dell’appello.
La controversia veniva, quindi, sottoposta all’esame di questa Commissione nel corso della pubblica udienza del 13 marzo 2017.
Non sono presenti le parti.
Si pone la causa in decisione.
L’appello è infondato.
Correttamente il Giudice di I grado ha ricostruito la fattispecie rigettando l’originario ricorso.
Trattasi, nella specie di iscrizione a ruolo di imposte a seguito di controllo automatizzato del Mod. Unico 2008. Quanto oggetto di iscrizione a ruolo è, pertanto, risultante dall’esame dei dati esposti dalla società stessa nella dichiarazione dei redditi. Orbene, la società senza nulla eccepire in merito alla sussistenza della pretesa, si limita a lamentare il mancato invio di alcuna comunicazione, prima dell’effettuazione dell’iscrizione a ruolo impugnata.
Invero, la normativa di riferimento prevede l’invio al contribuente di comunicazioni quando, a seguito della liquidazione di tributi risultanti dalle dichiarazioni, sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione stessa. Nel caso in esame, viceversa, nessuna particolare incertezza sussiste, trattandosi semplicemente di liquidazione automatica di quanto indicato dalla società. Sul punto, costante giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione ha ribadito come, in caso di liquidazione di imposte a seguito di controllo automatizzato, sulla base di dati esposti in dichiarazione, non sussiste necessità di comunicazione preventiva alcuna in quanto già la parte contribuente è a conoscenza dei dati su cui il controllo è stato effettuato, avendoli essa stessa esposti.
La sentenza impugnata, pertanto, appare correttamente ed ampiamente motivata.
Tutto ciò considerato, si rigetta l’appello della S. Srl e si conferma la sentenza della Commissione Tributaria di I grado.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia rigetta l’appello e conferma la sentenza di I grado n. 449/07/2012 della CTP di Agrigento.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 2.500,00, oltre oneri di legge