COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sez. T sentenza n. 4124 depositata il 10 luglio 2017

SOCIETA’ – ESTINZIONE – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – CREDITORE – AZIONE CONTRO SOCIO E LIQUIDATORE – BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE – CONDIZIONI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso spedito il 14.3.2014 DC ha impugnato l’avviso di accertamento IRPEF (anno di imposta 2008) conseguente al maggior reddito accertato nei confronti della Societa’ B s.r.l. di cui era socio al 90%. Chiedeva annullarsi l’avviso in quanto l’accertamento contro la Societa’ era stato annullato.

avere osservato: a) che l’avviso omesso contro la societa’ con cui erano stati accertati maggiori ricavi era stato impugnto sia dal liquidatore della societa’ davanti al Giudice di Salerno, che da D quale socio, per conto della stessa; b) che il ricorso proposto dal liquidatore veniva acconto, mentre veniva respinto quello proposto dal socio; c) che, ai sensi dell’art. 2495, comma 2 c.c., i creditori possono agire nei confronti dei soci nei limiti di quanto hanno riscosso in base al bilancio finaledi liquidazione; d) che i debiti accertati a carico della societa’ si trasferiscono anche ai soci; e) che l’esito del processo instaurato dalla Societa’ contro l’avviso di accertamento era ininfluente; f) che, nella specie, si trattava di maggiori redditi accertati in capo alla societa’ respingeva il ricorso.

Avverso detta decisione ha proposto appello il contribuente ribadendo che la sentenza che aveva annullato l’accertamento a carico della societa’ era passato in giudicato e, quindi, doveva considerarsi nullo anche l’accertamento consequenziale a carico del socio. In ogni caso, era stato proposto l’accertamento rispettando la procedura ai sensi dell’art. 2495, comma 2 c.c..

Controdeduceva l’Agenzia delle Entrate insistendo per il rigetto dell’appello e la conferma del proprio operato.

L’appello e’ fondato.

Il Collegio osserva preliminarmente che la societa’ era stata posta in liquidazione e, successivamente, (in data 21.1.2010) cancellata dal registro delle imprese, con la conseguente estinzione della stessa.

Il Collegio ben conosce l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine agli effetti della cancellazione della societa’ dal registro delle imprese, ma tale contrasto e’ ormai superato dopo la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 4062 del 22.2.2010), che ha affermato il principio rapporti giuridici in capo alla medesima.

L’art. 2495 cod. civ. ( al pari dell’art. 2456 cod. civ. nel testo anteriore alla riforma di cui al lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) prevede che i crediti verso la societa’ cancellata diventano esercitabili dapprima nei confronti dei soci, nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e poi, in caso di mancato pagamento per loro colpa, nei confronti dei liquidatori, stabilendo, quindi, ulteriori e distinti fatti costitutivi. Ne deriva che l’accertamento giudiziale del credito verso la societa’, anche con forza di giudicato, pur opponibile ai soci ed ai liquidatori, non consente al creditore di far valere il titolo esecutivo ottenuto direttamente nei loro confronti, attesa la necessita’ di agire in giudizio contro gli uni e, gradatamente, contro gli altri per l’accertamento dei rispettivi presupposti.

Infatti, a seguito della riforma societaria del 2003 la cancellazione ha efficacia costitutiva, per cui il soggetto viene meno. Con la conseguenza che dopo tale cancellazione le azioni promosse contro la societa’ dovranno essere dichiarate inammissibili perche’ il soggetto non e’ piu’ esistente.

In tal caso, i creditori insoddisfatti, potranno agire ex novo contro i soci nei limiti di quanto risulta dal bilancio finale di liquidazione dai medesimi riscosso, oppure contro il liquidatore per colpa o dolo (cfr. art. 2495 c.c.).

Va, infine, precisato che nella specie, l’avviso di accertamento, oltre ad essere intestato ancora alla societa’ estinta invece che al socio, e’ stato anche notificato tardivamente, cioe’ oltre il termine di decadenza di cui all’art. 43. c. dpr 600/73 secondo cui la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione (nella specie il Mod. Unico 2009 e’ stato presentato dal contribuente nel corso del 2009, pertanto l’avviso doveva essere notificato a pena di decadenza entro il 31.12.2013, invece la notifica e’ avvenuta in data 02.01.2014).

Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere accolto. Le spese stante il contrasto giurisprudenziale superato solo di recente possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie l’appello, del contribuente. Spese compensate.