COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Lombardia sez. 1 sentenza n. 365 depositata il 3 febbraio 2017

Pensione privilegiata – Servizio di leva nell’Esercito – Ferma volontaria in Polizia – Equiparazione – Esenzione Irpef – Sussistenza.

 

Massima: 

La titolarità dell’esenzione Irpef sulla pensione percepita per invalidità contratta durante l’espletamento del servizio militare nell’Esercito si estende anche a chi ha assolto agli obblighi di leva nel corpo della Polizia di Stato. La disciplina del servizio di leva prevedeva infatti che gli obblighi militari fossero assolvibili nella Polizia di Stato, nei Carabinieri, nella Guardia di Finanza o nella Polizia Penitenziaria, con valore di servizio sostitutivo equiparabile a quello prestato nell’Esercito, ancorché su base volontaria.

 

Testo: 

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria provinciale di Bergamo accoglieva il ricorso del sig. I. C. avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irpef, relativa agli anni 2005-2008, relativo alla pensione privilegiata ritenendo che la menomazione fisica subita dal ricorrente che svolgeva servizio presso il Corpo delle Guardie di Pubblica sicurezza, sia per effetto di una sua richiesta volontaria, fosse sostitutivo e quindi equiparabile al servizio militare obbligatorio di leva. Rigettava la richiesta per l’anno 2009, non oggetto cli domanda di rimborso. Proponeva ricorso davanti alla CTR della Lombardia l’Agenzia delle Entrate deducendo trattarsi cli rapporto volontario escluso dalla agevolazione e contestando essersi verificata la menomazione durante il servizio di leva. Il contribuente ha presentato memoria

Motivi della decisione

La pensione goduta dal contribuente risulti erogata in dipendenza di una diminuzione dell’integrità fisica subito dallo stesso durante il servizio militare sostitutivo di quello di leva, in data 20/6/1969, circa 10 mesi dopo l’inizio del servizio (all’epoca di mesi 24 per la Marina) a causa di una infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla corte dei conti (doc. 10). Debbono ritenersi esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 34, primo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 387 del 11 luglio 1989, le pensioni privilegiate ordinarie, aventi natura sostitutiva, attribuite ai militari in servizio di leva anche in forma sostitutiva, per fatti invalidanti connessi alla prestazione di tale servizio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14307 del 20/1211999, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7004 del 08/05/2003) Il servizio prestato presso il corpo delle guardie della Polizia di Stato è equiparato a quello prestato nell’Esercito ed è valido ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva, ai sensi dell’art. 16 dpr 237/1964, in quanto nel 1968 tutti i servizi alternativi della Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria potevano essere scelti volontariamente in sostituzione della leva obbligatoria; il servizio prestato dal sig. I. va, per tali ragioni, ·equiparato a quello obbligatorio di leva con la conseguenza che la menomazione subita deve ritenersi verificata durante il periodo corrispondente alla ferma obbligatoria e, come tale, esente da Irpef. Va, conseguentemente, rigettata l’impugnazione con c:ondanna dell’Agenzia appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello che si liquidano come in dispositivo

PQM

Rigetta l’impugnazione, condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.500 per compensi professionali, oltre spese documentate: di contributo unificato, spese forfettarie e accessori di legge Così deciso in Milano il 16.1.2017