COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Lombardia sez. 1 sentenza n. 657 depositata il 21 febbraio 2017
Notifica dell’appello a mezzo posta – Assenza della ricevuta di spedizione – Produzione dell’avviso di ricevimento – Ammissibilità.
Massima:
Qualora si utilizzi il servizio postale per la notifica dell’atto di impugnazione, l’appello non può essere considerato inammissibile se, in luogo della ricevuta di spedizione della raccomandata alla controparte, l’appellante depositi l’avviso di ricevimento. Solo nel caso in cui sia contestata o dubbia la tempestività dell’appello si dovrà far riferimento alla ricevuta di spedizione per provare la data di invio dell’atto.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Associazione C. G. G. era sottoposta ad una verifica generale per il periodo 1.7.2007-30.6.2008, che si concludeva con un p.v.c. in data 14.11.2011, consegnato al professionista delegato dal legale rappresentante dell’Associazione. La verificata presentava in data 12.1.2012 richiesta di revisione del p.v.c. che non era accolta, sì che seguiva in data 27.4.2012 la notifica dell’avviso d’accertamento col quale era contestato il diritto dell’associazione, stante anche l’entità dei suoi ricavi, di fruire delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 148 c.3 del D.P.R. 600/73 e L. 98/91, con conseguente applicazione di imposte e sanzioni. L’accertamento, nei confronti dell’associazione, era notificato anziché al legale rappresentante sig. R. P. al commercialista M. V. ed anche al sig. P. F., rappresentante della società all’epoca dei fatti “allo scopo di renderlo edotto della sua responsabilità solidale”, nonché allo Studio dell’avv. A. A.. I Signori R. e F. impugnavano l’accertamento e la C.T.P. di Brescia con sentenza n, 35/16/13, dopo aver accolto l ‘istanza di sospensione, accoglieva il loro ricorso posto che “l’atto è stato notificato al dott. M. V., mentre doveva essere notificato a coloro che avevano agito in nome e per conto dell’associazione, responsabili solidali ex art. 38 cod.civ. dopo lo scioglimento della stessa. Il consulente commercialista dott. M. V. era estraneo alla società G. C. G., privo di poteri e responsabilità. La mancanza di valida notifica comporta l ‘accoglimento del ricorso”. L’Agenzia delle Entrate è insorta avverso detta pronuncia sostenendo la violazione dell’art. 112 c.p.c. posto che i ricorrenti avevano eccepito non già la carenza di poteri del V. ma il fatto dell’avvenuta cancellazione dell’associazione in data 1.7.2011 e cioè prima della notifica del p.v.c.. Da qui l’impossibilità di ricevere la notifica per conto di un soggetto che si era estinto ancora prima dell’inizio dell’attività di controllo. In ogni caso – ha aggiunto l’appellante – oggetto dell’impugnazione era l’atto impositivo, regolarmente noti ficato posto che legale rappresentante all’epoca dei fatti era F. P., responsabile ex art. 38 cod.civ. avendo agito in nome e per conto dell’associazione; la Cassazione ha ritenuto tale responsabilità assimilabile alla fidejussione e come tale soggetta alla decadenza di cui all ‘art. 1957 cod.civ. (Cass. 22982 del 7.12.2004) decadenza non verificatasi in quanto la consegna del p.v.c. è stata tempestiva, con successiva diligente continuazione delle istanze proposte contro il debitore. Ha concluso per la riforma della sentenza, con condanna di F. P. al pagamento delle somme descritte nell’atto impositivo. La difesa dell’associazione e dei Signori R. e F. ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello per il mancato deposito della fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata, con richiamo dell’art. 22 c. 1 e 2 del D.lgs. 546/92; l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 59 del D.lgs. 546/92 in quanto non sussistendo ipotesi di rimessione al primo giudice l ‘appellante avrebbe dovuto dedurre anche le questioni di merito, non riproposte e quindi rinunciate ai sensi dell’art. 56 D.lgs. 546/92; ha sostenuto che la notifica dell’accertamento è stata erroneamente indirizzata alla società cessata e non all’ex legale rappresentante; che vi è similitudine con la cessazione della società commerciale; che la responsabilità personale e solidale del rappresentante presuppone la prova dell’attività da lui effettivamente svolta in nome e nell’interesse dell’associazione. Gli appellati hanno poi riproposto le eccezioni già svolte: difetto di delega; violazione dell’art. 39 D.P.R. 600/73 essendo stati tassati i ricavi e non i redditi; errore di calcolo per duplicazione di una fattura per € 174.000, che invece era stata annullata, con l’effetto di far rientrare l ‘associazione entro i l imiti per fruire delle agevolazioni fiscali.
DIRITTO
L’appello non può essere considerato inammissibile per mancata prova della notifica in quanto è ben vero che l’art. 22 del D.lgs. 31.12.1992 n. 546 prevede il deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata con la quale è stato notificato l ‘appello, ma la produzione, in luogo della ricevuta di spedizione, dell’avviso di ricevimento dell’atto costituisce nel caso in esame un quid pluris che consente di ritenere pienamente adempiuto il precetto di legge il cui fine è evidentemente quello di fornire all’atto della costituzione in giudizio la prova della tempestività dell’appello, sulla base appunto della data di spedizione. Solo nel caso in cui sia contestata o dubbia detta tempestività, per provare la data dell’invio si dovrà necessariamente far riferimento alla ricevuta di spedizione. Ma nel nostro caso la sentenza di primo grado, non notificata, è stata depositata in data 15.5.2013 e l’appello pervenuto al domiciliatario in data 19.12.2013 – come risulta dalla ricevuta prodotta con la costituzione in giudizio – e dunque, considerata la sospensione feriale di 45 giorni, assolutamente entro il termine di legge, tant’è che nessuna eccezione al riguardo è stata né poteva essere mossa. E’ invece fondata l’eccezione d’inammissibilità dell’appello per la mancata riproposizione delle questioni di merito che non erano state affrontate dalla sentenza di primo grado, in quanto l’appellante ha affrontato solo la questione relati va alla regolarità della notifica dell’avviso d’accertamento, sostenendo che la C.T.P. di Brescia avrebbe errato nel ritenere invalido l’accertamento per una presunta erronea notifica del p.v.c. a soggetto non legittimato. Il consulente dott. V. aveva assistito alla verifica per delega del legale rappresentante dell’associazione al quale il p.v.c. è regolarmente pervenuto, tant’è che in relazione allo stesso è stata presentata memoria difensiva, con argomenti esaminati e motivatamente disattesi nell’avviso d’accertamento. L’accertamento impugnato è stato indirizzato sia alla società sia – per conoscenza – al legale rappresentante all’epoca dei fatti ai quali l’accertamento s1 riferisce, sig. P. F., “allo scopo di renderlo edotto della sua responsabilità solidale”. Tuttavia, una volta che fosse anche accertata la legittimità della notifica dell’accertamento non alla società ma al legale rappresentante all’epoca dei fatti (effettuata allo scopo di renderlo edotto della sua responsabilità solidale) questa Commissione non potrebbe che per ciò dichiarare fondato l’accertamento nei confronti del F., non essendo state riproposte le questioni di merito non esaminate dal primo giudice siccome assorbite. Secondo l’insegnamento della S.C. (S.U. 12541/1998) qualora non possa essere disposto il rinvio al primo Giudice per le ipotesi di cui all’art. 59 D.lgs. 546/92, un appello fondato esclusivamente su vizi di rito, senza contestuale gravame contro l’ingiustizia della sentenza di primo grado, per la fondatezza della pretesa azionata, deve considerarsi inammissibile. Alla reiezione dell’appello consegue la condanna dell’Agenzia alle spese che sono liquidate in € 5.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Commissione dichiara inammissibile l’appello. Liquida a favore degli appellati le spese del grado in € 5.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2017
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