La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25112 depositata il 24 ottobre 2017 intervenendo in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’incarico ricevuto per il danno subito da quest’ultimo costituente in condotte omissive dell’avvocato ha statuito che l’onere della prova del danno a seguito di richiesta del risarcimento del danno, ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del cliente, va valutata secondo criteri probabilistici.
La vicenda ha riguardato due avvocati chiamati in giudizio dal loro cliente che domandava che fosse accertata la loro responsabilità professionale per negligenza in relazione alla mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione in materia di lavoro, con conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro assistito. Il Tribunale adito riconobbe la responsabilità professionale dei convenuti, ma rigettò la richiesta di risarcimento per mancanza di prova in ordine ai danni dell’attore. Avverso la sentenza del Tribunale la parte attorea propose ricorso innanzi alla Corte di Appello. I giudici di appello accolsero parzialmente il ricorso principale, condannò i due legali in solido al risarcimento del danno subito dalla parte attorea.
I due legali condannati al risarcimento del danno proponevano ricorso in cassazione fondato su sette motivi.
Gli Ermellini accolgono parzialmente il ricorso dei due avvocati enunciando il principio di diritto secondo cui “in tema di responsabilità per colpa professionale consistita nell’omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza, o “del più probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa.”
Per i giudici del palazzaccio hanno ritenuto che in caso di responsabilità professionale degli avvocati, e di altri professionisti, per omessa impugnazione di atti inclusi atti di imposizione di tributi non può chiedersi una prova rigorosa e certa del danno, inteso come mancato vantaggio che il cliente avrebbe conseguito, ove l’attività professionale fosse stata svolta con la dovuta diligenza; l’accertamento di tale danno è necessariamente ipotetico, in quanto riferito a un evento non verificatosi, per l’appunto, a causa dell’omissione.
Sul punto i giudici di legittimità hanno richiamato il proprio orientamento in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività di difensore secondo cui l’affermazione di colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cass. n. 10966/204, n. 9917/2010 e n. 2638/2013). Nei casi come quello di specie “l’accertamento del nesso causale si estende – con medesimi criteri probabilistici – anche alle conseguenze dannose risarcibili sul piano della causalità giuridica (i.e. della relazione etiologica evento/conseguenze), ossia al mancato vantaggio che, ove l’attività professionale fosse stata svolta con la dovuta diligenza, il cliente avrebbe conseguito.”