CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2017, n. 25385

Inps – Fondo di garanzia tfr – Pagamento avvenuto prima della notifica del ricorso giudiziale – Cessazione della materia del contendere – Compensazione delle spese processuali

Ritenuto

che P. M. G. e P. M. chiesero la condanna dell’INPS al pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia e che il tribunale di Napoli, poiché l’INPS aveva pagato la prestazione prima della notifica del ricorso, dichiarò la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali per giusti motivi;

che la Corte d’Appello di Napoli con sentenza 5904/2011 respinse gli appelli proposti da P. R. e N. C. sul punto riguardante la compensazione delle spese, e dispose la compensazione delle spese del giudizio di appello;

che a fondamento della pronuncia la Corte di Appello rilevava che il pagamento della prestazione da parte dell’INPS fosse avvenuto prima della notifica del ricorso e prima ancora dell’esaurimento della fase amministrativa e che tanto giustificava la decisione del primo giudice di compensare le spese del giudizio di primo grado;

che propongono ricorso per cassazione P. R. e N. C. con due con i quali denunciano: 1) la violazione e falsa applicazione di legge (art. 2 I. 297/1982), vizio di motivazione, e violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in quanto la norma speciale stabilisce l’obbligo dell’INPS di pagare la prestazione in oggetto entro 60 giorni dalla richiesta; i ricorrenti correttamente avevano agito in giudizio allo scadere del prescritto termine; il richiamo al termine stabilito dalla legge 88/1989 per l’esaurimento della fase amministrativa fosse del tutto inconferente; 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 1° comma e art. 92, 2° comma poiché il pagamento della prestazione, disposto dall’INPS dopo il deposito del ricorso e prima della notifica, determinava, oltre alla cessazione della materia del contendere, il diritto al pagamento delle spese processuali.

che l’INPS ha resistito con controricorso; e le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.;

Considerato

che il ricorso è infondato poiché come stabilito da questa Corte di Cassazione nella sentenza n. 21595/2004, richiamata dalla Corte d’Appello di Napoli nella pronuncia impugnata, la natura previdenziale delle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia comporta l’applicazione delle norme che regolano le modalità per conseguire le prestazioni previdenziali e pertanto oltre all’onere di presentazione della domanda amministrativa, ricorre anche quello di rispettare l’iter procedimentale da ultimarsi nei termini stabiliti dalla legge (ex art. 7 l. 533/1973 e 46, commi 5 e 6 I. 88/1989);

che tanto risulta pure confermato dal dato normativo fornito dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, il cui art. 24 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti), che al comma primo elenca espressamente il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (l’estensione ad altri crediti retributivi non era, all’epoca, prevista) tra le forme di previdenza a carattere temporaneo, diverse dalle pensioni, che sono fuse nell’unica gestione che assume la denominazione di “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”; mentre l’art. 46 dello stesso testo normativo, al primo comma, demanda espressamente al comitato provinciale dell’Inps di decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Istituto concernenti, tra l’altro, “le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto”;

che pertanto per le prestazioni a carico del Fondo di Garanzia prima del ricorso giudiziale, occorre rispettare lo spatium deliberandi riconosciuto all’INPS dall’applicazione della disciplina dettata per la procedura amministrativa, mentre non è sufficiente il rispetto del termine di 60 giorni stabilito per l’esame della domanda da parte dell’Istituto ex art. 2 della legge 297/1982;

che pertanto alcuna violazione di legge o di principi costituzionali può derivare dalla corretta affermazione operata dalla Corte territoriale circa l’obbligo di rispettare i termini del procedimento amministrativo preordinati in generale dalla legge per la liquidazione delle prestazioni previdenziali;

che le spese processuali devono essere compensate considerato il travagliato sviluppo giurisprudenziale sulla natura (retributiva o previdenziale) del credito per TFR posto a carico del Fondo di Garanzia e delle sue conseguenze anche sul tema oggetto di discussione, in materia di rispetto delle regole sul procedimento amministrativo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.