COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Umbria sez. 1 sentenza n. 81 depositata il 27 febbraio 2017

Redditi partecipazione – Plusvalenza – Cessione fabbricato – Deduzione -Perdita da fidejussione- Spese legali – Inerenza – Legittimità.

Massima: 

La prestazione di fidejussione in favore del proprio debitore e delle banche trova giustificazione economica in quanto permette al debitore di mantenere aperte le linee di credito e le sue ordinarie esigenze di cassa, risultando quindi inerente all’esercizio dell’impresa. Altrettanto vale per le spese legali connesse alla gestione dei debiti ed alla escussione della fidejussione.

Testo: 

Svolgimento del processo

La società xxxxx di xxxxx S.n.c. in liquidazione ha impugnato l’avviso di accertamento n. T3N020602850 con cui è stato accertato per l’anno 2011 un maggior reddito di € 349.096,00=; i soci xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx e xxxxx xxxxx hanno impugnato i rispettivi avvisi di accertamento per i maggiori redditi da partecipazione.

L’Agenzia delle Entrate ha contestato:

1. Il maggior valore di una plusvalenza patrimoniale da cessione di fabbricato.

2. Componenti negativi fiscalmente indeducibili; viene contestata la deduzione della perdita di € 335.000,00= con la descrizione “fidejussione vs. banche”. Il xxxxx S.n.c. negli anni fra il 2005 e il 2008 prestava fidejussione nei confronti di vari istituti di credito in favore della società xxxxx S.r.l., sua affittuaria di azienda; a seguito dell’insolvenza della S.r.l. le banche creditrici hanno agito contro il fideiussore che ha versato, in via transattiva, l’importo di € 335.000,00=; l’Agenzia ha contestato la regolarità delle annotazioni contabili e la deducibilità del costo per difetto di inerenza.

3. Deducibilità spese legali; l’Agenzia ha ritenuto non deducibile il costo di € 18.046,48= per spese legali relative alla transazione con gli istituti di credito di cui sopra, contestando sia la competenza temporale, in quanto parte dell’attività del legale si è svolta nel 2010, sia l’inerenza in quanto l’attività del legale è stata presta in favore della s.r.l. e non della s.n.c. I ricorrenti in primo grado hanno dedotto quanto al primo rilievo la sua correttezza sostanziale, osservando che tuttavia anche l’altro immobile, a cui effettivamente si erano riferite le spese ammortizzate, era stato venduto nel corso dell’anno. Per quanto riguarda la perdita su crediti, deducevano la correttezza delle annotazioni contabili e della deduzione della perdita; per quanto riguarda le spese legali deducevano essere infondata la contestazione di mancanza di competenza temporale, in quanto le prestazioni di servizi si intendono effettuate al momento della loro conclusione, e sussistente il requisito di inerenza per le ragioni esposte con riferimento alla perdita su crediti. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso relativamente ai rilievi due e tre e compensato le spese. Appella l’Agenzia delle Entrate e deduce difetto di motivazione della sentenza impugnata; osserva che erroneamente i primi giudici hanno ritenuto che la S.r.l. fosse una controllata della S.n.c.; ribadisce che difetta l’inerenza del costo sostenuto per fidejussione prestata in favore di un proprio debitore e delle spese legali sostenute per definire la controversia con gli istituti di credito garantiti. I contribuenti si sono costituiti in giudizio e chiedono la conferma della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Preliminarmente si osserva che si è formato il giudicato in ordine al rilievo numero 1 degli avvisi di accertamento impugnati (maggior valore di una plusvalenza patrimoniale) di cui è stata confermata le legittimità ed in riferimento al quale il contribuente non ha proposto appello incidentale. In merito agli altri due rilievi è opportuno ricostruire la vicenda dal punto di vista fattuale. xxxxx di xxxxx S.n.c. in data 31/12/2004 stipulava contratto di affitto di azienda con la società xxxxx S.r.l., cui cedeva in affitto l’attività di produzione e confezionamento di prodotti gastronomici per un canone annuo di € 240.000,00=.

Fra il 2005 e il 2008 la S.n.c. prestava inoltre fidejussione in favore della S.r.l. nei confronti ai alcuni istituti di credito. Tuttavia i risultati economici della S.r.l. non sono stati positivi e la società nel 2009 veniva ammessa a concordato preventivo, poi omologato nel 2011; le banche creditrici della S.r.l. hanno agito contro i fideiussori e pertanto la S.n.c. ha dovuto versare, peraltro a seguito di transazione, l’importo di € 335.000,00=.

La S.n.c. si è poi surrogata nei diritti di credito vantati dalle banche nei confronti della S.r.l. nel concordato preventivo, ma il commissario giudiziale ha stimato che la possibilità di soddisfazione di questo credito chirografario fosse oscillante fra lo zero ed il 15%; pertanto la S.n.c. ha prudenzialmente stimato totalmente irrecuperabile il credito ed ha portato l’intero ammontare di € 335.000,00= “a perdita su crediti”. L’Agenzia delle Entrate non ha reiterato le contestazioni fatte negli avvisi di accertamento sulla regolarità delle scritture contabili, ma si limita a contestare l’inerenza di tale costo in quanto non sarebbe correlato a nessun profitto o vantaggio; osserva che le fidejussioni risultano prestate a titolo gratuito e che l’operazione, per la sua struttura e per le modalità di esplicazione, non presentava alcun vantaggio per la s.n.c., ma solo rischi e pregiudizi.

La Commissione non ritiene fondate le argomentazioni dell’appellante. La prestazione di fidejussione in favore del proprio debitore per canoni di affitto di azienda e nei confronti degli istituti di credito è operazione che trova una sua giustificazione economica in quanto permette al debitore di mantenere aperte le linee di credito e quindi per le ordinarie esigenze di cassa, sia per reperire finanziamenti da destinare ad investimenti in macchinari ed attrezzature, con la prospettiva di crescita del fatturato. Il profitto, solo eventuale, correlato alla spesa anch’essa eventuale per la prestazione di fidejussione, è quindi ravvisabile sia nel regolare incasso dei canoni di affitto di azienda per l’intera durata del contratto di locazione (per un importo di € 1.440.000,00=), che nel mantenimento e possibile incremento del valore dell’asset ceduto in affitto, destinato a fine contratto a rientrare nel patrimonio della s.n.c..

La sentenza impugnata merita conferma anche per quanto riguarda il rilievo dell’avviso di accertamento relativo alle spese legali connesse alla definizione dell’esposizione debitoria verso le banche.

L’Agenzia ha contestato una fattura di € 18.046,48= per spese legali ritenendo mancante sia la competenza temporale, in quanto parte dell’attività del legale si è svolta nel 2010, sia l’inerenza in quanto l’attività del legale sarebbe stata prestata in favore della s.r.l. e non della s.n.c.. L’atto di appello è estremamente sintetico sul punto; comunque l’inerenza delle spese legali connesse alla gestione dell’esposizione debitoria della s.r.l. e all’escussione della fidejussione sussiste per i medesimi motivi per cui si è ritenuta sussistente l’inerenza del costo, mentre il difetto di competenza temporale non è stato riproposto in appello dall’Agenzia delle Entrate.

La sentenza appellata viene quindi integralmente confermata; le spese del giudizio restano a carico della parte soccombente ai sensi di legge.

P.Q.M.

Respinge l’appello. Condanna l’appellante alle spese del giudizio che liquida in € 2.000,00= oltre accessori.

Perugia, 12 dicembre 2016