COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Molise sez. 2 sentenza n. 143 depositata il 2 marzo 2017
FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data .. l’Agenzia delle Entrate Ufficio di .., propone appello avverso la sentenza n. emessa dalla CTP di .
Trattasi di ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo notificato da . al sig. sulla scorta di alcune cartelle esattoriali notificate negli anni precedenti per un importo di € 11.728,99.
Proponeva ricorso il contribuente eccependo la mancata notifica e tardività delle cartelle.
In prima istanza i primi giudici dichiaravano il difetto di giurisdizione della CTP in favore del Giudice del lavoro in relazione ai contributi INPS ed INAIL e accoglieva il ricorso con riferimento agli altri tributi.
Nel proporre appello l’Agenzia delle Entrate ritiene la decisione dei primi giudici illegittima poiché non ha preso affatto in considerazione l’eccezione sollevata circa la propria carenza di legittimazione passiva e pertanto ribadisce che poiché nel caso di specie oggetto della controversia è l’impugnazione di atti di diretta emanazione del Concessionario o di atti viziati da presunti errori allo stesso direttamente imputabili, ossia da vizi propri della cartella di pagamento e dell’avviso di mora, la legittimazione passiva del Concessionario esiste in via esclusiva e quindi va pronunciata l’estromissione dell’Agenzia delle Entrate dal giudizio.
Per questi motivi l’accoglimento dell’atto di appello.
All’udienza odierna l’appello è riservato per la decisione.
Osserva nel merito il Collegio l’appello è meritevole di accoglimento.
La Corte di Cassazione sez. V con sentenza n. 14669 del 12 luglio 2005 e con sentenza n. 6450 del 6 maggio 2002, ha affermato che in caso di impugnazione di cartella di pagamento la legittimazione passiva del concessionario del servizio di riscossione dei tributi, ora agente della riscossione, sussiste solo se l’impugnazione concerne vizi dell’attività allo stesso direttamente riferibili, mentre va esclusa per i motivi di ricorso relativi alla debenza del tributo.
Il citato orientamento della sezione tributaria della Corte di cassazione annovera una ulteriore recente sentenza, n. 18972 del 10 settembre 2007, depositata successivamente alla pronuncia a sezioni unite n. 16412 del 2007, secondo cui in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs n. 546/92, il ricorso avverso l’avviso di mora, qualora tale atto venga impugnato esclusivamente per vizi propri, deve essere proposto nei confronti del Concessionario per la riscossione dei tributi, senza che sia necessario integrare il contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs sopra citato, nei confronti dell’ente impositore, sussiste infatti la legittimazione del concessionario del servizio di riscossione dei tributi se l’impugnazione concerne vizi propri di tale atto del procedimento esecutivo.
Nel caso di specie il contribuente eccepisce vizi attinenti alla notifica delle cartelle, pertanto va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell’A.F. La peculiarità delle questioni trattate giustifica la integrale compensazione delle spese tra le parti.
La Commissione accoglie l’appello. Spese compensate.