INPS – Messaggio 30 ottobre 2017, n. 4265
Pensioni delle gestioni dei dipendenti pubblici. Applicazione delle risultanze delle verifiche reddituali nei confronti dei pensionati. Prestazione Assegno al Nucleo Familiare
Si comunica che è stata completata la verifica reddituale degli assegno per il nucleo familiare, corrisposti dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016 sulle pensioni delle gestioni pubbliche.
Si rammenta che in materia di assegno per il nucleo familiare continua a trovare applicazione la normativa prevista dalla legge n. 153/1988 che prevede l’erogazione della prestazione sulla base del reddito conseguito nell’anno solare antecedente al primo luglio di ciascun anno. La verifica è stata pertanto effettuata sulla base dei redditi dell’anno 2014, sulla base dei criteri di seguito indicati.
1. Dati reddituali
Sono stati raffrontati i redditi presuntivi, sulla base dei quali sono state anticipate le prestazioni, e i redditi consuntivi sulla base dei quali consolidare il diritto e la misura della prestazione.
Le verifiche sono state effettuate, pertanto, sulla base dei redditi relativi all’anno 2014 registrati nel Casellario centrale dei pensionati e di quelli trasmessi dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 15, comma 1, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 (convertito con modifiche nella Legge 3 agosto 2009 n. 102).
1.1 Trattazione del reddito da lavoro – casi particolari.
L’importo del reddito da lavoro dipendente proveniente da Agenzia delle Entrate è stato escluso dal computo dei redditi influenti nei seguenti casi:
– l’importo del reddito da lavoro dipendente e assimilato sommato all’importo delle pensioni (visualizzabile nella BDR nel quadro REDDITI SOGGETTO) è uguale alla somma di tutti gli imponibili da pensione dell’anno 2014 (visualizzabile nella BDR nel quadro REDDITI PENSIONI).
– l’importo del reddito da lavoro dipendente (visualizzabile nella BDR nel quadro REDDITI SOGGETTO) è uguale al REDDITO IMPONIBILE DA CU2015 INPS (visualizzabile nella BDR nel quadro REDDITI SOGGETTO)
– l’importo del reddito da lavoro dipendente (visualizzabile nella BDR nel quadro REDDITI SOGGETTO) è uguale al REDDITO ASSIMILATO DA CU2015 INPS (visualizzabile nella BDR nel quadro REDDITI SOGGETTO)
2. Esiti della lavorazione
Nella intranet, vengono messi a disposizione:
a. le posizioni elaborate, seguendo il percorso Servizi- Accesso ai servizi GPD (SIN) “prospetto erogazione pensioni – esiti da rata – dicembre 2017”.Per ciascuna posizione sono riportati i codici fiscali dei componenti il nucleo familiare presenti nella banca dati reddituale, con l’indicazione dei relativi redditi, suddivisi per tipologia;
b. dal percorso Servizi\Punto Fiscale\Piattaforma Fiscale\2016\Banca Dati Reddituale, le informazioni reddituali utilizzate Eventuali anomalie riferite ai redditi da pensione relativi all’anno 2014dovranno essere comunicate alla casella di posta elettronica SIN-Pensioni@inps.it, indicando nell’oggetto ” Anomalia Redditi Anno 2014 – ANF”.
2.1 Posizioni scartate
Nei tabulati sono presenti alcune posizioni che non è stato possibile elaborare per scarto” Iscrizione da controllare per anomalia periodi ANF – Errore nel numero mesi”.
Tali pensioni devono essere elaborate a cura delle sedi competenti che dovranno altresì apportare le opportune modifiche in banca dati.
3. Posizioni a debito e modalità di recupero del debito
Nel caso in cui, in base al citato raffronto, siano stati corrisposti importi superiori a quelli effettivamente dovuti, è stato quantificato il debito e impostato il relativo recupero rateale, con un massimo di 60 rate, a partire dalla rateo di marzo 2018. La trattenuta viene determinata in misura pari a un quinto dell’importo lordo mensile della pensione, comprensiva anche dell’indennità integrativa speciale se corrisposta come emolumento a sé stante, al netto delle ritenute IRPEF art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544 ed art. 69 della legge n.153/1969).
L’eventuale importo incapiente sarà recuperato con le seguenti modalità:
– nel caso in cui il pensionato sia titolare anche di altra pensione diretta della gestione pubblica, il recupero sarà impostato automaticamente anche su tale trattamento;
– se non ha altri trattamenti, concordando con il pensionato le modalità di restituzione su convocazione della sede.
Si rammenta che, comunque, ove lo ritengano opportuno ovvero a richiesta degli interessati, gli operatori delle sedi possono intervenire modificando il piano di recupero impostato a livello centrale.
4. Comunicazioni agli interessati
Il debito e le relative modalità di recupero vengono notificate agli interessati con comunicazione dedicata inviata a livello centrale con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Entro 30 giorni dalla notifica il pensionato può contattare la Sede di gestione della pensione e produrre ogni documentazione utile alla eventuale rettifica della situazione reddituale accertata dall’Istituto.
Si ribadisce che nel caso in cui il debito e il relativo piano di recupero impostato dal centro debbano essere modificati in base alle nuove informazioni prodotte, le sedi non devono intervenire direttamente sulla gestione del recupero ma devono segnalare le informazioni reddituali con le modalità illustrate al precedente punto 2b.
A conclusione delle verifiche, la Sede dovrà comunicare all’interessato la situazione definitivamente accertata.
5. Adeguamento della prestazione corrente
Si rammenta che la lavorazione centrale opera solo per l’anno relativo alla campagna di verifica.
Conseguentemente, per evitare ulteriori eventuali erogazioni indebite, gli operatori sono tenuti ad intervenire tempestivamente aggiornando il reddito dell’anno 2015 e seguenti (periodi successivi al 1/7/2016).
Pertanto, qualora il pensionato presenti un’autodichiarazione dei redditi successivi all’anno 2014, le Sedi dovranno procedere tempestivamente a ricalcolare gli importi della prestazione in pagamento.
Per agevolare la individuazione di tali potenziali casistiche, vengono messe a disposizione nella intranet, nel percorso indicato al punto 2b, le posizioni con un debito superiore a € 1.000,00.
Si richiama inoltre l’attenzione delle sedi sulla necessità di indicare correttamente i periodi di spettanza dell’assegno al nucleo familiare, con riferimento ai singoli anni, e quindi con chiusura obbligatoria al 30 giugno di ciascun anno.
6. Verifica del nucleo familiare
Si rammenta che la campagna reddituale illustrata opera ai soli fini della verifica reddituale della prestazione.
I presupposti giuridici per il riconoscimento del diritto devono essere pertanto verificati a cura delle Sedi, le quali dovranno tempestivamente provvedere ad acquisire tutte le variazioni che incidono sul diritto e sulla misura dell’assegno.
In particolare, è necessario procedere:
– alla modifica della composizione del nucleo familiare al momento del compimento del 18° anno d’età dei figli o equiparati;
– alla cessazione dell’assegno quando il reddito da lavoro dipendente, pensione o altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente sia inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.
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