CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 50126 depositata il 2 novembre 2017

Reato di riciclaggio – Utilizzo di denaro di provenienza illecita nell’attività di impresa – Sequestro probatorio della documentazione e delle scritture contabili

Motivi della decisione

1. Con il decreto di perquisizione spedito, il 20.10.2016 nei confronti della C. Srl, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Frosinone disponeva la ricerca ed il sequestro della documentazione e scritture contabili utilizzata per commettere il reato di cui all’art. 648 ter cod. pen, essendone il corpo di reato nonché fonte di prova ed elemento utile alle indagini. Ad esecuzione avvenuta, avverso il provvedimento di sequestro non è stato proposto riesame, ma è stato richiesto da S. e P., rispettivamente amministratore unico della società e socio, al GIP di quel Tribunale, il dissequestro e la restituzione dei beni ed il provvedimento con il quale il GIP ha respinto la relativa istanza è stato appellato, dalla sola parte privata, avanti al Tribunale del riesame, che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha concesso la restituzione dei soli cellulari.

1.1 Va preliminarmente rilevato che l’impugnazione avverso il provvedimento che ha negato il dissequestro dei beni sottoposti al sequestro probatorio, non si è devoluta conformemente alle norme ed ai principi enunciati da questa Corte.

Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che non è appellabile l’ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio. Tale mezzo non è stato infatti previsto (n. 1635/2014 riv 261864; Cass. 45623/2010 riv 249177; Cass. 5062/1997 riv 210106) e l’indagato, a fronte di un sequestro probatorio, può o impugnare il provvedimento di sequestro davanti al Tribunale del Riesame, ed, in caso di reiezione, ricorrere per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen.; ovvero può chiedere al Pubblico Ministero, la restituzione dei beni sequestrati e, in caso di reiezione, proporre opposizione davanti al giudice per le indagini preliminari, la cui decisione, eventualmente sfavorevole, può essere impugnata solo per cassazione a norma del combinato disposto degli artt. 263/5 e 127/7 cod. proc. pen. (n. 43341 del 2015 ). E’ stato anche affermato che, ove, avverso l’ordinanza di reiezione dell’istanza di restituzione pronunciata dal giudice per le indagini preliminari, l’indagato proponga appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen., il Tribunale si pronunci rigettandolo e, avverso l’ordinanza, l’indagato proponga ricorso per cassazione, l’ordinanza del Tribunale va annullata senza rinvio per difetto di competenza funzionale, e l’appello cautelare si converte in ricorso per cassazione ex art. 568/5 cod. proc. pen..

1.2 Valutato in tale ottica, il ricorso, che si sostanzia nei motivi di seguito indicati, non è fondato e va rigettato.

1.3 Deducono i ricorrenti che l’attività di esecuzione del provvedimento del P.M. è stata effettuata in assenza di appropriata delega, senza particolare riferimento alle apparecchiature elettroniche ed alle modalità previste dall’art. 247 co 1 bis cod. proc. pen., che nel caso di specie non sono state specificamente delegate, sono state eseguite successivamente all’apprensione dei supporti informatici e che, pertanto, hanno reso generico il provvedimento del P.M. e consentito l’arbitrio della P.G. nella individuazione delle cose ritenute pertinenti al reato. Con riferimento alla disposizione data dal P.M., il materiale digitalizzato non può essere definito documento se non quando è stato acquisito attraverso un procedimento idoneo a stabilizzare e rendere non alterabili i files contenuti nel supporto informatico.

1.4 Lamentano, pertanto i ricorrenti, che la genericità dell’indicazione delle cose da sottoporre a sequestro, imponeva la convalida al fine di giustificare correttamente il vincolo di indisponibilità anche con riguardo alla finalità perseguita con il sequestro, con riguardo al notebook .

1.5 Deducono il vizio della motivazione nella parte in cui il giudice ha equiparato il notebook personale di P. agli altri computer dell’azienda.

2. I rilievi non sono fondati.

2.1 Il provvedimento del P.M. è legittimo perché indica, con estrema puntualità ,l’oggetto del sequestro, vale a dire la documentazione e le scritture contabili relative all’attività delittuosa, in corso, di reimpiego, senza alcun limite connesso alla natura del formato utilizzato. Non vi è alcun dubbio che la ricerca andava estesa a qualsiasi tipo o formato di documentazione e dato contabile, esistente nei luoghi indicati per la ricerca e all’apprensione degli stessi, tutti e senza alcun tipo di discrezionalità da parte degli esecutori. La compiutezza e precisione della disposizione esclude la necessità di una ulteriore specifica o convalida motivata o la riconducibilità del vincolo di pertinenzialità alla discrezionale interpretazione dell’esecutore dell’ordine.

2.2 E’ poi priva di fondamento e del tutto generica l’affermazione che nega natura di documento al dato informatico, tenuto conto che l’art. 234 cod. proc. pen. non pone limiti al mezzo di rappresentatività del fatto, persona o cosa. A tal proposito vi è da dire che le disposizioni introdotte dalla legge 48/2008 riconoscono al “dato informatico”, in quanto tale, la caratteristica di oggetto del sequestro e sia l’art. 247, comma 1-bis, che l’art. 260, comma secondo, cod. proc. pen., si limitano a richiedere l’adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza imporre misure e procedure tipizzate (rv 265180; 264093).

Manifestamente infondata è la censura relativa alla motivazione del sequestro del notebook del P.: i vizi della motivazione del decreto di sequestro, infatti, come correttamente posto in evidenza dal P.G. in requisitoria, avrebbero dovuto essere tempestivamente censurati con ricorso al Tribunale del riesame, non potendo essere recuperati successivamente, e comunque attesi i limiti del giudizio di legittimità riservati alla sola violazione di legge.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., al provvedimento che rigetta il ricorso consegue la condanno del ricorrente alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Motivazione semplificata.