CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 49014 depositata il 25 ottobre 2017
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale – Amministratore di fatto – Imputazione – Dichiarazioni testimoniali
Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Giudice della preliminare presso il locale Tribunale, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato M.G. per il delitto continuato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per il delitto di bancarotta semplice, quale amministratore di fatto, a far data dal 2008, della (…) S.r.l., dichiarata fallita il 7 aprile 2010, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato riconoscendogli le attenuanti generiche e gli ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Interpone ricorso per cassazione la difesa del M. che affida l’impugnativa ad un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 40 cod. pen., e il vizio di motivazione, denunciando promiscuamente:
– quanto al delitto di qui al capo a) della rubrica (bancarotta fraudolenta documentale), l’attribuzione della relativa responsabilità all’imputato per via di mera congettura e, comunque, per effetto di un travisamento delle prove dichiarative e l’insussistenza del dolo specifico richiesto dall’art. 216, comma 1, n. 2, L.F.;
– quanto al delitto di cui al capo b) della rubrica (bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e dissipazione), l’insufficienza della motivazione resa dalla Corte territoriale sia in punto di prova della qualifica di amministratore di fatto riconosciuta al M., sia in punto di dimostrazione dell’efficienza eziologica della condotta dell’imputato rispetto al dissesto, vertendosi in ipotesi di bancarotta impropria societaria di cui l’art. 223, comma 2, n. 1, L.F.;
– quanto al delitto di cui al capo c) della rubrica (bancarotta semplice per aggravamento del dissesto da ritardata richiesta del fallimento) l’inesigibilità da parte dell’amministratore di fatto del comportamento richiesto, non avendo questi titolo formale per avanzare l’istanza di fallimento della società.
Considerato in diritto
Il ricorso non può essere accolto.
1. Le doglianze complessivamente sviluppate evocano un controllo non consentito alla Corte di legittimità, essendo dirette, pur dietro la prospettazione del vizio di motivazione, a suggerire una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove: e ciò malgrado rimanga estranea al giudizio di cassazione la verifica della correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi e altri, Rv. 214567).
Invero, dalla lettura della decisione impugnata, emerge, piuttosto, che il giudice di appello ha dimostrato di avere proceduto ad una rivisitazione critica dei temi affrontati nel primo giudizio e devolutigli con i motivi di gravame – in particolare per quel che riguarda il ruolo di amministratore di fatto della società fallita ascritto all’imputato, riconosciutogli sulla base delle dichiarazioni rese sia dal coimputato amministratore di diritto della società che dalle dipendenti della compagine e dagli altri imprenditori, venuti in contatto con la FM, che lo avevano indicato come il dominus della società, della cui gestione amministrativa era, tra l’altro, investito perché incaricato delle relative mansioni, con potere di firma sui conti correnti e piena discrezionalità nell’assunzione dei dipendenti, e come la sola figura di riferimento nella conduzione delle operazioni di acquisto e di vendita di beni sociali – e di avere fornito una spiegazione esaustiva e non palesemente illogica della responsabilità del M. per le fattispecie di reato ascrittegli.
Va altresì, soggiunto, che, quando, come nella specie, oggetto della denuncia di vizio della motivazione sia il contenuto di dichiarazioni testimoniali, requisito di ammissibilità del ricorso è la produzione integrale dei verbali nei quali quella dichiarazione è inserita, ovvero la sua integrale trascrizione nel ricorso, giacché tale integralità, stante l’impossibilità per il giudice di legittimità di accedere agli atti, è essenziale per consentire di verificare se il “senso o significato probatorio” dedotto dal ricorrente sia congruo rispetto al “complesso” della dichiarazione (Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. l, n. 6112 del 22/01/2009, Bouyahia, Rv. 243225; Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023). In questa prospettiva risulta evidente l’insufficienza degli elementi offerti tramite l’atto di impugnazione, che si è limitato a richiamare il contenuto di alcune dichiarazioni per confutarne il significato, atteso che i dati evocati non consentono di apprezzare elementi che possano indurre a ritenere illogico il giudizio di credibilità formulato dal giudicante sulle dichiarazioni testimoniali.
2. Infondata è la censura che attinge il dolo richiesto per l’integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui l’art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, L.F., come espressamente indicato nel capo a) della rubrica, riguardante la tenuta della contabilità della società fallita in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari. Nel ritenere che l’assenza pressoché totale di documentazione era stata finalizzata a rendere impervia tale ricostruzione, la Corte territoriale si è allineata all’insegnamento impartito da questa Corte allorché ha affermato che, mentre per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri o scritture contabili, per espresso dettato dall’articolo 216, comma 1, n. 2, L.F., è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilità, caratterizzate dalla tenuta delle scritture in maniera da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, è richiesto, invece, il dolo intenzionale, perché la finalità dell’agente è riferita ad un elemento costituivo della stessa fattispecie oggettiva – l’impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell’impresa – anziché a un elemento ulteriore, non necessario per la consumazione del reato, quale è il pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008 – dep. 13/01/2009, Vianello e altri, Rv. 242550; Sez. 3, n. 46972 del 03/11/2004, Francalacci, Rv. 230482; Sez. 5, n. 21075 del 25/03/2004, Lorusso, Rv. 229321; Sez. 5, n. 5905 del 06/12/1999 – dep. 16/02/2000, Amata, Rv. 216267). Nondimeno, nelle più recenti pronunce di legittimità, è stato oltretutto superato l’orientamento secondo cui l’irregolare tenuta delle scritture, rilevante ex art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte L.F., presuppone il dolo intenzionale, precisandosi che il detto reato richiede esclusivamente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell’agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione, anche perché la locuzione “in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”, formulata appunto in relazione alla fattispecie della irregolare tenuta delle scritture contabili, connota la condotta e non la volontà dell’agente (Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013 – dep. 03/02/2014, Comirato, Rv. 258982; Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 – dep. 03/02/2014, Manfredini, Rv. 258881; Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247444).
3. Destituita di fondamento è la ragione di censura che si dirige sulla mancanza di prova in ordine al nesso eziologico tra la condotta dell’imputato e il dissesto. Contrariamente a quanto asserito dalla difesa, al M. è stato contestato non il delitto di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, di cui all’art. 223, comma 2, n. 1, L.F., ma quello di bancarotta fraudolenta impropria di cui all’art. 223, comma 1, L.F., che punisce le condotte di cui all’art. 216 L.F., ove commesse dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori della società dichiarata fallita, e che non richiede, per l’integrazione della fattispecie, che la condotta abbia cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto, il quale riflette il substrato economico-patrimoniale dell’insolvenza e non fa parte della struttura del reato (Sez. 1, n. 40172 del 01/10/2009, Simonie, Rv. 245350; Sez. 5, n. 34584 del 06/05/2008, Casillo, Rv. 241349).
4. Parimenti infondata, e in parte inammissibile, è la doglianza che riguarda l’inconfigurabilità in capo all’amministratore di fatto del reato di cui all’art. 217, comma 1, n. 4, in relazione all’art. 224, L.F., per la cui sussistenza è sufficiente che l’aggravamento del dissesto costituisca il naturale esito del prolungamento dell’attività dell’impresa, di per sé considerato idoneo dalla norma incriminatrice a produrre tale esito anche solo, ad esempio, attraverso l’ulteriore accumulo dei costi ordinari di gestione. In relazione a tale reato, il ricorrente ha sostanzialmente riproposto le doglianze già avanzate con i motivi d’appello, che la Corte territoriale ha respinto con motivazione certamente sintetica, ma non per questo meno adeguata e che risulta, allo scrutinio di legittimità, non manifestamente illogica e, comunque, coerente alle risultanze probatorie di cui si è dato conto nelle sentenze di merito, che avevano messo in luce come già dall’esercizio 2007 la società avesse registrato perdite tanto consistenti da portare alla progressiva erosione del capitale sociale.
Dove, poi, la censura si mostra aspecifica è sul punto relativo all’esigibilità del comportamento richiesto – quello di avanzare l’istanza di fallimento – da parte dell’amministratore di fatto, poiché la deduzione articolata dal ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione sviluppata sulla questione dal giudice del gravame, che ha evidenziato come la detta istanza potesse essere <<proposta in proprio, dichiarando la propria qualità, ovvero attraverso colui che amministrava solo formalmente l’azienda>>, atteso che il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall’art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore “di fatto” di una società è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest’ultimo addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli e altri, Rv. 250094; Sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, Salamida, Rv. 239040), essendo egli stesso tenuto, in caso di inerzia dell’amministratore di diritto, ad impedire le condotte vietate riguardanti l’amministrazione della società ovvero a pretendere l’esecuzione degli adempimenti imposti dalla legge.
4. Le superiori considerazioni conducono al rigetto del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.