CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 ottobre 2017, n. 25756

Pubblico impiego – Indennità di buonuscita – Trattenuta a titolo di imposta – Contributi volontari per attività di assegnista di ricerca – Deducibilità – Sussiste

Fatti di causa

Con sentenza depositata il 13.1.2011, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda di R.S. volta al pagamento di quanto erroneamente detrattole dall’INPDAP a titolo di imposta dall’indennità di buonuscita corrispostale all’atto della cessazione dal servizio quale dipendente del Senato della Repubblica.

La Corte, per quanto qui rileva, riteneva che i contributi riscattati dall’assicurata e relativi al periodo di lavoro svolto quale assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Roma “L.S.” fossero contributi volontari, sicché priva di fondamento doveva considerarsi la pretesa dell’assicurata di averli dedotti dalla base imponibile su cui era stata calcolata l’imposta.

Contro tale pronuncia ricorre R.S. con due motivi, illustrati con memoria. L’INPS, subentrato nelle more all’INPDAP, resiste con controricorso.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 11, d.P.R. n. 1092/1973, e dell’art. 6, d.l. n. 580/1973 (conv. con I. n. 766/1973), nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che i contributi da lei riscattati e versati in dipendenza del compenso percepito quale assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Roma “L.S.” avessero natura di contributi volontari, laddove di trattava di contributi obbligatoriamente trattenutile dall’Università, come da documentazione prodotta.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 11, d.P.R. n. 1092/1973, per avere la Corte territoriale ritenuto che oggetto della propria domanda fosse la detrazione dalla base imponibile dell’intera quota di contributi versati per il riscatto, ivi compreso il periodo volontariamente riscattato relativo al corso di laurea.

Ciò premesso, il primo motivo è fondato.

L’art. 6, d.l. n. 580/1973 (conv. con I. n. 766/1973), dopo aver stabilito la disciplina degli assegni biennali di formazione scientifica e didattica e i doveri e i diritti dell’assegnista, prevede all’ultimo comma che «I titolari degli assegni hanno diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione a cura e sul bilancio dell’università, all’I.N.P.S. e all’E.N.P.D.E.P., loro e dei familiari a carico che non godono di altre forme di previdenza».

Considerato che, nell’interpretare la disposizione, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che, sebbene essa non provveda in ordine alla distribuzione dell’onere della posizione previdenziale tra l’amministrazione e il titolare dell’assegno, detto onere va ripartito secondo la normativa generale concernente sia i servizi assistenziali che quelli previdenziali (Cons. St., VI, nn. 1249 del 1978 e 347 del 1981), deve logicamente escludersi che il periodo in questione possa essere assimilato, dal punto di vista contributivo, al periodo in cui si attende agli studi universitari: diversamente da quest’ultimo, che non dà luogo ad alcun rapporto previdenziale, il conseguimento di un assegno di ricerca, mettendo capo ad una collaborazione stabile con l’ente universitario, sia pure connotata da una causa mista di lavoro e formazione scientifica, è infatti assoggettato ad un prelievo contributivo obbligatorio, come peraltro si evince dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente e menzionata nella sentenza di prime cure (debitamente trascritta, in parte qua, a pagg. 4-5 del ricorso per cassazione), per modo che il suo c.d. riscatto ai fini dell’indennità di buonuscita va assimilato ad una ricongiunzione di servizi prestati, piuttosto che al riconoscimento di un’anzianità fittizia e convenzionale, come invece accade per il riscatto del periodo di laurea.

Segue da quanto sopra che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che dovessero equipararsi i periodi in questione ai fini del calcolo dell’imponibile su cui versare l’imposta dovuta in occasione della corresponsione dell’indennità di buonuscita, di talché, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.