MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 10 ottobre 2017
Modifiche al decreto 6 marzo 2013, in materia di «Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alla imprese sociali e nella apposita sezione dell’albo delle società cooperative»
Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale 6 marzo 2013
1. Al decreto ministeriale 6 marzo 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 1, le parole «di cui all’art. 5 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112»;
b) all’art. 2, comma 2, lettera b), le parole «la delibera di nomina» sono sostituite dalle seguenti: «la nomina»;
c) all’art. 2 è aggiunto, dopo il comma 4, il seguente comma: «5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società di mutuo soccorso per cui ricorrono le condizioni indicate nell’art. 44, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;
d) all’art. 3, comma 1, le parole «secondo le modalità indicate all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità indicate all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».
Art. 2
Entrata in vigore
1. Le disposizioni recate dal presente decreto acquisiscono efficacia il giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la pubblica amministrazione.