COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per le Marche sez. 3 sentenza n. 187 depositata il 21 marzo 2017

Inesistente la notifica a una società di capitali in mani del rappresentante legale cessato dalla carica.

Massima: 

La notifica dell’avviso di accertamento a una società cooperativa a responsabilità limitata, effettuata in mani del soggetto precedentemente cessato dalla carica di rappresentante legale, è affetto da nullità assoluta ed insanabile, configurandosi come atto inesistente.

Testo: 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con decisione n. 40/4/10 del 8/3/2010 la C.T.P. di Pesaro respingeva il ricorso presentato da R. F., in qualità di legale rappresentante della soc. “A.P. S. C. a R.L. nell’anno 2002, avverso avviso di accertamento n. R9NO3020046512008 emesso dalla Agenzia delle Entrate Ufficio di Fano, con il quale, per l’anno d’imposta 2002, veniva determinata maggiore imposta a fini IRPEF, IRAP, IVA e relativi interessi e sanzioni. Infatti l’Ufficio, rilevando l’omessa presentazione da parte della società della dichiarazione dei redditi per l’anno 2002 e facendo proprie le risultanze di un P.V. di constatazione della Guardia di Finanza di Urbino, aveva escluso la sussistenza per la società verificata delle condizioni per le agevolazioni fiscali previste per le piccole società cooperative e aveva poi proceduto ad accertare ricavi non dichiarati per complessivi euro 155.927,00, determinando, dedotti i costi, un reddito imponibile non dichiarato di euro 37. 881,00. Il R. eccepiva preliminarmente la nullità e/o inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, in quanto notificato ad esso ricorrente nell’anno 2008, quando il medesimo aveva rivestito la carica di rappresentante legale della società solo fino al 14/1/2003, cosicché all’atto della notifica era soggetto del tutto estraneo alla A. Eccepiva inoltre, nel meritoquanto agli accertamenti bancari da cui erano risultati componenti positivi extra contabili recuperati a reddito, che aveva proposto querela di falso, poiché i relativi documenti bancari non erano a lui riferibili. Rilevava infatti il primo Giudice, per valutare la fondatezza e la rilevanza dell’eccezione di nullità della notifica dell’avviso di accertamento che “… La società A. è una società a base azionaria minima: un socio nella persona di R. F., che ad un certo punto delegava l’attività di amministrazione a tale R. F….. la notifica eseguita nelle mani del R. è legittima ed efficace in quanto ha consentito l ‘esercizio del diritto di difesa, con la tempestiva presentazione del ricorso… in tal modo deve ritenersi sanata ogni possibile nullità ai sensi dell ‘art 156uco. c.p.c.” Nel merito, osservava che non vi erano doglianze circa le componenti positive non dichiarate e che, circa i dati risultanti dalle movimentazioni bancarie, il contribuente non aveva portato elementi idonei a contrastare la presunzione di ricavi, non potendosi dare alcun rilievo alla perizia di parte prodotta a sostegno della querela di falso. Respingeva pertanto il ricorso, compensando le spese, in ragione della complessità delle questioni controverse. Con atto di appello depositato in data 16/12/2010 ricorreva il R., chiedendo la totale riforma della decisione, con vittoria delle spese, rappresentando che

1. erroneamente la CTP aveva ritenuto efficace la notifica dell’avviso di accertamento, la quale invece, piuttosto che nulla doveva essere ritenuta inesistente, e dunque non sanabile, in quanto eseguita nelle mani di un soggetto che non aveva più nulla a che fare con la soc. A. fin dal 2003;

2. quanto al merito, che erroneamente la CTP. aveva pretermesso i motivi svolti dal R. circa le risultanze degli accertamenti bancari e le ulteriori doglianze relative alla violazione del principio della capacità contributiva per omesso riconoscimento dei costi rappresentati dai prelievi registrati sulle movimentazioni bancarie.

Con atto depositato in data 17 gennaio 2011 si costituiva l’Ufficio, controdeducendo, a proposito della regolarità della notifica, che gli accertamenti avevano dimostrato che la A. piuttosto che una società cooperativa era una società di capitali a base ristretta, dove si erano succeduti nel tempo due soci e presidenti, e che il R., avendo partecipato alle attività di verifica e poi alle fasi di attività amministrativa e contenziosa, non poteva certo dirsi estraneo né alle operazioni contestate alla società né agli utili accertati; a proposito della fondatezza della pretesa erariale, che erano in contestazione solo le movimentazioni bancarie, in relazione alle quali correttamente la CTP aveva ritenuto non superata la presunzione a favore dell’Erario, posto anche che il R. era in fatto risultato unico socio dell’A. nell’anno d’imposta in contestazione. Chiedeva pertanto il rigetto dell’appello con vittoria delle spese. La causa è stata discussa nell’udienza del 24/1/2017, dove, su richiesta della parte privata, veniva rinviata all’udienza del 7/3/2017 al fine di consentire alle parti di depositare visura camerale storica dell’A.. All’udienza del 7/3/2017 il R. depositava visura storica dell’A. a.r.l., le parti si riportavano alle conclusioni come in atti e la causa è stata decisa.

2. Il ricorso del R. è fondato e pertanto merita accoglimento. Invero risulta confermato dalla visura storica acquisita agli atti che la “A.P. S. C. a r.l” , iscritta in data 23/8/2002 nel Registro delle Imprese, era rappresentata da R. F. da tale data fino al 14/1/2003data in cui il medesimo cessava da tale carica, che veniva assunta da C. S.. Successivamente al 14/1/2003 non risulta alcun tipo di rapporto tra il R. e la società stessa, peraltro cancellata in data 7 gennaio 2014. Si deve pertanto concludere che la notifica dell’avviso di accertamento di cui è causa, effettuata nel 2008 nelle mani del R., veniva effettuata nei confronti di soggetto del tutto estraneo alla società e pertanto affetta da nullità assoluta ed insanabile, sostanziandosi in atto inesistente. Ogni altra questione appare assorbita. La decisione di primo grado, pertanto, non può essere confermata. Trattandosi di una controversia che presenta questioni di fatto particolarmente controverse si ritiene legittimo compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

la Commissione accoglie l’appello. Spese compensate.