COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per le Marche sez. 6 sentenza n. 182 depositata il 22 marzo 2017

Ritenute Irpef scomputabili anche in assenza di certificazione.

Massima: 

Sulla base di quanto affermato dalla Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 68 del 19.03.2009) la locuzione “certificazioni richieste ai contribuenti” di cui all’articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973 deve essere intesa secondo una portata più ampia, idonea a consentire anche l’utilizzo di certificazioni diverse. Pertanto, nel caso in cui fattura e documentazione bancaria di addebito siano prodotte in sede di controllo ai sensi dell’art. 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973, alle stesse deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui il contribuente dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata (in sostanza tale dichiarazione è finalizzata a certificare che la documentazione bancaria presentata si riferisce proprio a quella specifica fattura).

Testo: 

CONCLUSIONI DELLE PARTI: 
Dell’appellante: “piaccia a codesto onorevole Commissione Tributaria Regionale in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza impugnata dichiarare l’infondatezza della pretesa tributaria nonché, nel merito, dichiarare il vizio insanabile, la nullità, l’illegittimità, l’erroneità e comunque l’inefficacia dell’impugnata cartella di pagamento”‘; – Dell’appellato: chiede a codesta onorevole Commissione Tributaria Regionale il rigetto dell’appello e la condanna del ricorrente le spese del giudizio”. 
FATTO
La controversia trae origine dal controllo formale della dichiarazione annuale 2005 presentata dall’appellante, C. A. a seguito del quale l’Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno ha escluso in parte la detrazione dall’Irpef lorda di ritenute d’acconto che non risultavano da dichiarazione dei sostituti d’imposta e dalle certificazioni richieste ai contribuenti; per effetto di tale rettifica era iscritta a ruolo una maggiore IRPEF di euro 982 oltre sanzioni ed interessi. La CTP di Ascoli Piceno rigettato il ricorso proposto dal sunnominato appellante, condividendo la tesi dell’ufficio. Propone appello il contribuente rilevando che nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta, pur obbligato dalla legge, non ottemperi all’obbligo di rilasciare la certificazione prevista, è sempre possibile documentare le ritenute subite mediante la fattura e la relativa documentazione proveniente da banche o altri intermediari finanziari, comprovanti l’importo del compenso netto effettivamente percepito al netto delle ritenute; ciò è consentito per effetto della recente risoluzione dell’agenzia delle entrate numero 68/E del 19 marzo 2009. Chiede pertanto l’annullamento dell’impugnata cartella di pagamento. Si è costituito l’ufficio rilevando che la circolare citata dall’appellante richiede che la fattura e la documentazione delle ritenute subite siano corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio specifica e circostanziata, che il contribuente non ha prodotto. Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2017 le parti hanno illustrato oralmente i motivi a sostegno delle proprie richieste ed all’esito la Commissione si è riservata di decidere e, quindi, all’udienza del 13 marzo 2017 ha deciso la causa come di seguito esposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla questione oggetto della controversia in esame (cioè lo scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e d’impresa in assenza della certificazione rilasciata dal sostituto) l’articolo 36-ter, -, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dispone che, in sede di controllo formale delle dichiarazioni, gli Uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria possono escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti, tra l’altro, “… dalle certificazioni richieste ai contribuenti”. Al riguardo l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ha precisato (con la risoluzione n. 68 del 19 mano 2009) che la locuzione “certificazioni richieste ai contribuenti” utilizzata dalla norma suddetta si riferisce non soltanto alle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta, ai sensi dell’articolo 4, comma 6- bis e 6-ter, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322., ma assume una portata più ampia, idonea a consentire anche l’utilizzo cli certificazioni diverse. Nell’ipotesi in cui fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo ai sensi dell’articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, ritiene l’Agenzia che alle stesse debba essere allegata anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui il contribuente dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata. In sostanza tale dichiarazione è finalizzata a certificare che la documentazione bancaria presentata si riferisce proprio a quella specifica fattura. Ciò premesso ritiene la Commissione che la dizione normativa “certificazioni richieste ai contribuenti” si estenda anche ad ogni altra documentazione bancaria o di altri intermediari finanziari purché idonea a documentare in modo incontrovertibile l’importo del compenso percepito al netto della ritenuta, come risulta dalla fattura. In particolare l’ufficio ha recuperato ritenute d’acconto non documentate per complessivi euro 982,00, relative a sei posizioni ritenute non giustificate. Osserva la Commissione, sulla base dell’esame della documentazione versata in atti, che i suddetti incassi sono documentati da fatture e contabili bancarie, al netto delle ritenute d’acconto (all. 24, 29, 35, 36, 37 e 38 al ricorso primo grado); in particolare ciascuna fattura espone l’onorario corrisposto all’avv. C. per la prestazione professionale, più l’IVA e la ritenuta d’acconto effettuata dal soggetto erogante (il sostituto d’imposta indicato con nome e luogo); la somma netta è, poi, riportata nella contabile bancaria che ne attesta il versamento, in data pari o di qualche giorno successivo. Non può, pertanto, dubitarsi che i corrispettivi siano stati incassati dall’appellante al netto della ritenuta d’acconto e che esattamente quella somma sia stata versata sul conto corrente bancario del beneficiario. Orbene, atteso che la soluzione adottata dall’Agenzia delle Entrate (di cui alla circolare suindicata) “disincaglia” lo scomputo della ritenuta dalla presenza di una certificazione “legale”, ammettendo altre certificazioni da parte del contribuente, cui, dunque, è riconosciuta un’ampia possibilità di provare l’avvenuta ritenuta ad opera del sostituto e mai dallo stesso certificata, ritiene la Commissione che nel caso di specie la prova richiesta dall’ufficio sia stata raggiunta. Pertanto l’appello va accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata. Le spese processuali vanno compensate atteso che il contribuente ha documentato quanto sopra soltanto in sede giurisdizionale (ricorso di primo grado).
P.Q.M.
la Commissione accoglie l’appello del contribuente ed annulla l’impugnata decisione. Spese compensate.