Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione III ordinanza n. 1082 depositata il 28 ottobre 2016
N. 01082/2016 REG.PROV.CAU.
N. 02487/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2487 del 2016, proposto da:
“T.” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Buscemi, C.F. xxxxxxxxxxx, domiciliato, ex art. 25 cpa, presso la segreteria si questo Tar in via Butera, n. 6;
contro
– Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità – U.R.E.G.A. Sezione provinciale di Agrigento, in persona dell’Assessore pro tempore,
– Comune di San Giovanni Gemini e Comune di Cammarata, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
– “E.” Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, C.F. xxxxxxxxxxx, e Leonardo Cucchiara, C.F. xxxxxxxxxxx, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Palermo, via G. Oberdan, n. 5;
– “Te.” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dei verbali del 20 novembre 2015, dell’11 dicembre 2015 e del 19 gennaio 2016 con i quali la Commissione di gara costituita presso l ‘U.R.E.G.A. sezione provinciale di Agrigento per l’affidamento dell’appalto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’A.R.O. di San Giovanni Gemini e Cammarata (CIG: 60969870D7), ha ammesso alla gara il costituendo RTI composto dalle Imprese E. S.r.l. (mandataria capogruppo) e Te. (mandante);
– dei verbali di gara del 3 febbraio 2016, 2 marzo 2016, 21 aprile 2016, 10 maggio 2016, 19 maggio 2016 e del 26 maggio 2016 nelle parti in cui la Commissione di gara, in seduta riservata, ha valutato il progetto tecnico presentato dal RTI E. – Te., e gli ha attribuito il punteggio di 63,50/700 e nella parte in cui ha invece attribuito al progetto tecnico presentato dal
RTI di cui fa parte la ricorrente T. S.r.l. il punteggio di 50,75/70.
– del verbale del 26 maggio 2016 con il quale la Commissione di gara ha provveduto alla comunicazione alle imprese partecipanti alla gara dei punteggi attribuiti al progetto tecnico dagli stessi presentato, ha proceduto altresì all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, ed ha determinato la graduatoria di merito ove il RTI contro interessato è collocato al primo posto con punti 93,501100, mentre il RTI S.- T. è stato collocato al secondo posto con punti 71,57/100;
-del verbale del 17.06.2016 con il quale la Commissione di gara ha proceduto alla valutazione delle giustificazioni dell’offerta presentate dal RTI contro interessato;
– del verbale del 29.06.2016 con il quale la Commissione di gara ha valutato positivamente le giustificazioni sull’anomalia dell’offerta del RTI contro interessato,
– del verbale di gara del 13.07.2016 con il quale la Commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto al RTI E. S.r.l.- Te. S.r.l.;
– della determinazione dirigenziale ARO San Giovanni Gemini- Cammarata n. 1 del 22.08.2016 (sconosciuta), con la quale l’appalto di che trattasi è stato definitivamente aggiudicato al RTI contro – interessato, nonchè dell’avviso di aggiudicazione definitiva comunicato alla ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, successivo e comunque sconosciuto e pregiudizievole per la ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di E. Srl;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 26 ottobre 2016 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Fermo restando la necessità di un maggiore approfondimento nella fase di merito, non sembrerebbe fondata l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla controinteressata, la quale sostiene che, in base al disposto dell’art. 120, comma 6 bis, c.p.a., aggiunto dall’art. 204, comma 1, lettera d), del d.lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016, costituente norma processuale, il provvedimento di ammissione contenuto nel verbale del 19 gennaio 2016 avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione.
Sembra, infatti, al collegio che, indipendentemente dalla complessa questione dell’applicabilità di tale disposizione a una gara bandita sulla base del previgente d.lgs.vo n. 163 del 2006, non appare ragionevole l’estensione del rigoroso regime dalla stessa previsto a provvedimenti di ammissione adottati più di 30 giorni prima della sua entrata in vigore con conseguente spostamento del dies a quo a tale data.
Nel merito, il ricorso è assistito da adeguato fumus boni juris in quanto la controinteressata sembrerebbe priva del requisito tecnico richiesto dal bando quanto meno con riferimento alla parte riferita alla gestione di “centri comunali di raccolta, presso uno o più comuni con popolazione cumulativamente non inferiore a 10.000 abitanti”.
Tale disposizione sembrerebbe, infatti, richiedere la gestione di almeno un centro di raccolta posto a servizio di una popolazione pari ad almeno 10.000 abitanti appartenenti a uno o più Comuni.
La controinteressata ha, invece, gestito più centri di raccolta riferiti a Comuni con popolazione inferiore a tale limite dimensionale.
Ritiene, pertanto, il collegio che, tenuto conto dell’esigenza di evitare l’interruzione del servizio, alle esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente può darsi adeguata tutela senza sospendere gli effetti degli atti e fissando l’udienza per la trattazione del merito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 6 dicembre 2016, ore di rito.
Condanna i Comuni intimati e la controinteressata costituita al pagamento pro quota delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00) da ripartire pro quota.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Solveig Cogliani, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Aurora Lento | Solveig Cogliani | |
IL SEGRETARIO
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