Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione III sentenza n. 2260 depositata il 23 settembre 2016
N. 02260/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01342/2016 REG.RIC.
Il disallineamento tra importo in cifre ed in lettere – dovuto dall’indicazione in lettere di un numero del tutto differente rispetto a quello risultante da decimali del ribasso in cifre – dà adito a due distinte offerte da risolversi mediante l’applicazione della regola di preferenza (C.G.A., Sez. I, 22 gennaio 2015, n. 45).
Soltanto allorquando sia ravvisabile un mero errore materiale palesemente evidente, e di immediata riconoscibilità, potrebbe operarsi una deroga alla regola sopra esposta, dando rilievo al valore effettivo dell’offerta quale desumibile da elementi di valutazione diretti e univoci.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2016, proposto da:
Giovanna Cecchini, rappresentato e difeso dall’avvocato Ornella Sarcuto C.F. SRCRLL78D48A089V, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Abela N.10;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Modica C.F. MDCSVT54A06G273B, con domicilio eletto presso Palermo Ufficio Legale Del Comune – Pa in Palermo, piazza Marina N.39;
Consiglio Comunale di Palermo non costituito in giudizio;
PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Palermo in relazione all’atto dichiaratorio
della ricorrente, giudizialmente notificato in data 19 maggio 2015, volto ad ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica al terreno di sua proprietà a seguito della decadenza del vincolo espropriativo sullo stesso gravante;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 la dott.ssa Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante, premesso di essere proprietaria di un appezzamento di terreno di circa 1700 mq, sito nel Comune di Palermo, in via Sant’Isidoro alla Guilla, catastalmente individuato al foglio di mappa n. 131, p.lle nn. 1270 (ex 1178 del catasto terreni) e 619, da via S. Isidoro e da piazzetta S. Giovanni alla Guilla, ricadente nell’ambito della variante generale al P.R.G. approvata con D.Dir. 558 e 124/ DRU/02 dell’Ass. Reg. Territorio ed Ambiente, all’interno della zona omogenea “A”, nonché nell’ambito del Piano Particolareggiato Esecutivo (P.P.E.) di recupero del centro storico approvato con decreto dell’ A.R.T.A. 13 luglio 1993, n. 525, in un’area destinata a “verde pubblico di progetto”, esponeva che:
– con istanza dell’l1 marzo 2002, assunta al prot. n. 2652, aveva chiesto al Comune la variante dello strumento urbanistico, al fine di realizzare sull’area un parcheggio privato, ottenendo la risposta con nota del 12 dicembre 2002, prot. n. 8390/CS, con cui si comunicava “che l ‘area interessata è destinata, con la Tav. 14 del Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico, approvato con D.A.R. T.A. n. 525 del 13/0711993, a “verde pubblico di progetto e/o nuova sistemazione” con “demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni. Per quanto sopra il progetto proposto risulta non conforme allo strumento urbanistico”, ed, inoltre, che “l ‘Amministrazione Comunale ha inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 1999/2001, Settore Ambiente, la progettazione preliminare della sistemazione a verde pubblico della stessa, pertanto la presente si intende quale avviso di avvio del procedimento, … , per la realizzazione di quanto previsto con il piano particolareggiato esecutivo”;
– ad integrazione dell’istanza già presentata, in data 3 febbraio 2003, dunque inviava una nuova relazione tecnica e gli elaborati grafici sostitutivi dei precedenti, e ribadiva la richiesta di variante dello strumento urbanistico per la realizzazione di un parcheggio privato alberato provvisorio, a cui faceva seguito la nota dell’11 aprile 2003, prot. n. 2771, il Comune comunicava alla ricorrente che “1 ‘area in oggetto è stata inclusa nel Progetto Preliminare di realizzazione del Giardino murato di S. Isidoro. Il progetto è stato inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2003/05 e contestualmente approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 66 del 4.4.2003. Pertanto, per la realizzazione dell’intervento, si darà corso al procedimento espropriativo, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in vigore”, procedimento che non aveva tuttavia seguito;
– con istanza del 12 gennaio 2012, prot. n. AREG- 2012/0026346-A, la ricorrente chiedeva, ai sensi dell’art. 29 delle NTA del PRG di Palermo, l’autorizzazione per l’utilizzo temporaneo dell’area a parcheggio pubblico a pagamento. A tal fine, secondo quanto prescritto dalla citata disposizione, si impegnava a fare pervenire al Settore Centro Storico l’atto unilaterale d’obbligo debitamente trascritto e la polizza fideiussoria; relativamente a tale istanza, con nota del l7 settembre 2012, prot. n. 657126, il Comune comunicava alla ricorrente che l ‘ufficio tecnico comunale aveva espresso parere contrario “in quanto l ‘intervento è difforme alla prescrizione del P. P. E. in particolare in progetto non si prevede la demolizione dei manufatti edilizi (cabina di proiezione e casetta del custode) con modalità d’intervento “demolizione senza ricostruzione'”‘ e inoltre, “che la richiesta potrà essere riesaminata nel caso in cui il Presidente della Regione accolga la richiesta di sospensione della ordinanza di demolizione n. 28/0D del27/08/2010”;
– con istanza rimasta senza riscontro del 6 marzo 2014, prot. n. 2014/0198242, la ricorrente chiedeva che, in variante allo strumento urbanistico, l’area di sua proprietà, venisse destinata da “Verde pubblico” a “Verde privato di progetto”. Precisava, al riguardo, che “tale area ha da centinaia di anni avuto carattere esclusivamente privato in quanto giardino di pertinenza di residenza nobiliare”.
Esponeva ancora che interveniva la decadenza del vincolo espropriativo per decorso del termine quinquennale, sicchè la ricorrente medesima, con atto dichiaratorio giudizialmente notificato il 19 maggio 2015 e pervenuto al comune in data 22 maggio 2015, diffidava l’ente ad adottare, entro 30 giorni dalla data di notifica dell’atto, la necessaria delibera di variante volta ad imprimere all’area in questione una nuova destinazione urbanistica; sennonché dopo la notifica dell’atto dichiaratorio, il Comune, Ufficio Città Storica- U.O. 7- Centro storico, con nota prot. n. 463959 datata 9 giugno 2015, riscontrava la richiesta di variante presentata dalla ricorrente nell’anno 2014, comunicandole che “l ‘istanza … risulta priva dei necessari pareri ai sensi degli art. 12 e 13 della L. R. 71/78 della Soprintendenza Regionale BB. CC.AA. “. In conclusione, si legge: “al fine di dare corso all’istruttoria della pratica, occorre che la S. V. produca entro trenta giorni dal ricevimento della presente la seguente documentazione: Parere Soprintendenza Regionale BB. CC.AA. “.
A distanza di pochi giorni, il medesimo Ufficio inviava al patrocinatore la nota prot. n. 479384, datata 15 giugno 2015, avente ad oggetto “Richiesta di variante urbanistica per l ‘area sita in via Sant ‘Isidoro alla Guilla- Atto dichiaratorio e diffida”, nella quale si legge: “in riscontro all ‘atto dichiaratorio e diffida, … , si informa che, con nota prot. n. 463959/CS del 09/06/2015, che si allega in copia, questo Ufficio ha già comunicato all’’interessata che serve produrre il necessario parere della Soprintendenza Reg.le BB.CC.AA. ai sensi degli artt. 12 e 13 della L. 71/78, propedeutico all’’istruttoria della richiesta di variante urbanistica presentata … “.
Pertanto, la ricorrente evidenziava che l’Amministrazione era incorsa in un errore, confondendo il procedimento relativo alla proposta di variante con l’istanza del 6 marzo 2014 ed evidenziava che comunque a fronte di tale istanza il Comune rimaneva inerte.
Contestava dunque la natura provvedimentale della nota sopra richiamata in quanto afferente ad altra istanza, invocando l’obbligo gravante sul Comune, in caso di decadenza di vincolo espropriativo, di adozione di una variante specifica o di una variante generale, al fine di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già impresse ad aree situate nelle zone più diverse del territorio comunale rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze di pubblico interesse (in tal senso: Cons. Stato, IV, 31 maggio 2007, n. 2885).
Precisava per completezza di aver trasmesso nelle more, il parere favorevole (pro t. n. 7504 dell’1 dicembre 2015) rilasciato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo sulla modifica di destinazione dell’area da “verde pubblico” a verde privato” .
Si costituiva il Comune con memoria formale.
Alla camera di consiglio del 14 settembre 2016, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Osserva il Collegio che per giurisprudenza costante – come richiamata anche da parte ricorrente – la decadenza dei vincoli urbanistici espropriativi, per decorso del termine quinquennale d’efficacia, o che comunque privano la proprietà del suo valore economico comporta l’obbligo per il Comune di “reintegrare” la disciplina urbanistica dell’area resa «zona bianca» (art.9 D.P.R. 380/2001).
Ritenuto che alla nota sopra riferita non possa essere riconosciuta alcuna valenza provvedimentale, il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla domanda a riguardo presentata dalla ricorrente, deve essere dichiarato illegittimo e, conseguentemente, deve dichiararsi l’obbligo del comune di provvedere sulla predetta istanza nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.
Si nomina sin d’ora per il caso di perdurante inerzia, il Prefetto della provincia di Palermo, con facoltà di subdelega, perché – accertato il perdurare dell’inerzia – provveda al posto dell’Amministrazione, nel termine di ulteriori gg. 60 (sessanta) dallo scadere del primo termine.
Il Comune intimato è condannato al pagamento delle spese di giudizio, determinate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiarara l’obbligo del comune di provvedere sulla predetta istanza nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.
Dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini indicati in motivazione nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, determinate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Solveig Cogliani, Presidente, Estensore
Nicola Maisano, Consigliere
Maria Cappellano, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
Solveig Cogliani | ||
IL SEGRETARIO
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