COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Umbria sez. 2 sentenza n. 113 depositata il 28 marzo 2017

Costi – Prova pagamento – Non fornita – Requisito certezza – Assenza –

Massima: 

Difetta del requisito di certezza il costo di cui il contribuente non fornisca la prova del pagamento; non costituiscono adeguata prova del costo assegni emessi a distanza di anni dalle fatture portate in detrazione, anche se emessi in favore delle emittente le fatture.

Testo: 

Svolgimento del processo

La xxxxx S.a.s. di xxxxx, che svolge l’attività di agenzia e rappresentanza di servizi telefonici, ha impugnato l’avviso di accertamento n. T3Q020401084/2014 emesso dall’Agenzia delle Entrate di Terni con riferimento al periodo di imposta 2008. Con detto avviso l’Agenzia ha contestato la deducibilità di costi per complessivi € 102.290,00=, e la relativa Iva per € 12.308,00=, portati da quattro fatture emesse da xxxxx per ricerche di mercato e pubblicità, per difetto dei requisiti di certezza ed inerenza. Il ricorrente deduceva:

– violazione dell’art. 12 comma 7 l. 212/2000 per mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla chiusura del processo verbale per l’emanazione dell’avviso di accertamento

– illegittimità costituzionale della norma che riconosce un aggio al concessionario già al momento dell’affidamento in carico

– infondatezza nel merito dell’avviso di accertamento: i costi sono documentati da contratto e da altra documentazione;

i pagamenti sono documentati da assegni reperiti presso gli istituti di credito;

il volume di affari è aumentato da € 168.364,00= nel 2007 ad € 401.538,00= nel 2008.

La Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso. Appella la società contribuente e ripropone gli argomenti del primo grado di giudizio;

deduce inoltre che l’Agenzia ha solo dedotto ma non dimostrato la sproporzione dei costi rispetto alle medie di mercato e che non ha tenuto conto degli assegni emessi in favore del xxxxx per complessivi € 52.900,00=;

le altre somme sarebbero state pagate per contanti.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e chiede la conferma della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di impugnazione l’appellante torna ad eccepire l’illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 12 comma 7 l. 212/2000 nella parte in cui prevede che l’avviso di accertamento non possa essere emanato prima del decorso di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione. Il motivo non è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito sia che non esiste nell’ordinamento un obbligo generalizzato per l’amministrazione finanziaria di attivare il contradditorio preventivo con il contribuente prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, sia che le garanzie di cui all’art. 12 l. 212/2000 si riferiscono solo alle ipoteso di provvedimenti conseguenti a verifiche eseguite presso la sede del contribuente (Cass. 24823/2015).

Nel merito si osserva quanto segue. L’avviso di accertamento impugnato contesta la mancanza di certezza ed inerenza dei costi portati dalle fatture emesse da xxxxx sulla base dei seguenti elementi: le prestazioni fatturate da xxxxx per attività di ricerche di mercato e pubblicità non sono coerenti con l’attività esercitata dallo stesso, che è di “intermediazione commerciale”; xxxxx fin dal 1997 non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi, né pagato imposte e dal 2007 è stato cancellato dal registro delle imprese; non vi è traccia dei pagamenti delle fatture emesse dal xxxxx da parte di xxxxx; l’importo fatturato è sproporzionato rispetto a beni e servizi analoghi reperibili sul mercato. A fronte di ciò il contribuente non ha adeguatamente documentata l’effettività del costo che intende dedurre, onere di cui è gravato in base ai principi generali.

L’elemento di maggiore rilevanza in proposito è la mancanza di prova del pagamento delle fatture emesse dal xxxxx; l’appellante ha prodotto, solo in corso di giudizio, copia di alcuni assegni bancari emessi da xxxxx S.a.s. nei confronti di xxxxx.

La Commissione osserva però che tali assegni sono tutti emessi in periodo successivo a quello oggetto di accertamento, infatti gli assegni sono stati emessi a partire dal 30 luglio 2009 e poi successivamente fino al 4 gennaio 2012, mentre le fatture contestate sono tutte del 2008; peraltro il contratto sottoscritto fra xxxxx e xxxxx prevedeva il saldo delle prestazioni entro giugno 2009. Si osserva inoltre che il totale degli assegni (€ 52.900,00=) è di importo diverso da quello delle fatture (€ 102.290,00= oltre Iva € 12.308,00=); l’appellante deduce che la differenza sarebbe stata pagata per contanti, ma di ciò non vi è alcuna prova. Si deve quindi confermare che non vi è prova del sostenimento del costo de quo, che pertanto solo per questa considerazione non può essere dedotto. Tale carenza nella necessaria documentazione del costo non viene colmata dalla produzione di una serie di tabulati di nominativi, che non dimostra che gli stessi siano stato effettivamente segnalati dal xxxxx, nè dalla produzione dei blocchi e cartelline con il marchio xxxxx, neanche queste riferibili con certezza a prestazioni rese dal xxxxx. La sentenza impugnata viene quindi integralmente confermata; le spese del giudizio restano a carico della parte soccombente ai sensi di legge.

P.Q.M.

Respinge l’appello. Condanna l’appellante alle spese del giudizio che liquida in € 1.200,00= oltre accessori di legge.

Perugia, 30 gennaio 2017