COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Piemonte sez. 5 sentenza n. 671 depositata il 18 aprile 2017
Notifica atto impositivo tramite servizio postale – Termini
Testo:
OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del contendere è l’avviso di accertamento n. T7E01230 ./2008 con il quale l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Il di Torino ha accertato a carico del signor XXX, per l’anno di imposta 2008, un reddito di ? 77.237,00 a fronte di un reddito dichiarato di ? 2.873,00.
Il contribuente ha proposto ricorso contro l’avviso di accertamento avanti la competente CTP eccependo che l’avviso di che trattasi era stato notificato, tramite servizio postale, l’8 Gennaio 2014 e, dunque, a mente dell’art. 43 del DPR 600/1973, quando l’Ufficio era ormai decaduto dalla possibilità di accertare l’annualità.
L’Ufficio contestava di essere incorso nella decadenza dell’art. 43 predetto (mancata notifica entro il 31/12 del 4° anno dalla presentazione della dichiarazione dei redditi) perché l’atto era stato consegnato dal notificante all’Ufficio Postale di spedizione, come da ricevuta allegata, in data 31/12/2013. La notifica si era pertanto perfezionata in tale data costituendo la data stessa il momento in cui il notificante ha compiuto tutte le attività rientranti nella propria disponibilità che nel caso di spedizione a mezzo posta consiste nella consegna dell’atto all’Ufficio Postale (Cass. 5.3.1 O n. 1293; Cass. 1.4.2004 n. 6402).
La CTP, facendo riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale N. 3 del 14/01/2010, ha ritenuto che l’avviso di accertamento è stato notificato oltre il 31 dicembre del 4° anno successivo alla dichiarazione ed ha perciò accolto il ricorso con condanna dell’Ufficio alle spese liquidate in ? 3.000,00 oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza ha proposto appello l’Ufficio per errata/falsa applicazione dell’art. 4 della L. 890/1982 e dell’art. 43 del DPR 600/73;motivazione perplessa/contraddittoria.
Sostiene, in buona sostanza, l’Ufficio appellante che la pronuncia dei primi giudici si pone in contrasto con l’art. 43 DPR 600/73 come interpretato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 477 del 20-26 Novembre 2002) la quale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 CPC e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982 n.890 (Notificazioni a mezzo posta ….. ), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto
all’ufficiale giudiziario”.
Evidenzia inoltre l’Ufficio che il riferimento dei primi giudici alla sentenza della Corte Costituzionale N. 3 del 14/01/2010 non è né congrua né pertinente, concernendo la medesima il caso di notifiche ex art. 140 c.p.c. Non si è costituita parte appellata.
Si procede in pubblica udienza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante (Agenzia Entrate- Direzione Provinciale l di Torino):
Accogliersi l’appello formulato dall’Ufficio riformando integralmente la legittimità dell’atto impositivo impugnato in primo grado.
Condannarsi parte ricorrente alle spese di lite del precedente e presente grado di giudizio.
Per parte resistente: (XXX): Non risulta costituito in grado di appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello dell’Ufficio è fondato e merita accoglimento.
Risulta ormai consolidato nell’ordinamento processuale il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario.
Il costante e consolidato insegnamento della Corte di Cassazione ( ex plurimis: Cass. 315/2010; Cass. 26053/2011; Cass. 11457/2012 …. )ha ribadito negli anni che il termine per verificare la tempestività della notificazione dell’avviso di un avviso di accertamento spedito a mezzo posta coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della sua ricezione da parte del contribuente. Il principio, ribadito e riaffermato dalla Suprema Corte, è stato per altro enunciato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. 20/11/1982 n. 890, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella antecedente , di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Nel caso di specie risulta documentato, provato e pacifico che il piego raccomandata in questione è stato consegnato in data 31/12/2013 agli uffici postali di Torino per la successiva notifica al contribuente.
Il riferimento effettuato dai primi giudici alla sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 14/01/2010 non risulta pertinente e decisiva riguardando e concernendo la fattispecie delle notifiche a mezzo posta ex art. 140 c.p.c.
L’appello deve essere accolto e riformata la sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza, tenuto nel debito conto la mancata costituzione in giudizio di parte appellata nel grado di appello.
P.Q.M.
IN ACCOGLIMENTO DELL’APPELLO DICHIARA LA LEGITTIMITA’ DELL’ATTO IMPUGNATO.
CONDANNA PARTE APPELLATA AL RIMBORSO DELLE SPESE DI CAUSA CHE LIQUIDA IN EURO 4.000,00 ED EURO 1.000,00 (RISPETTIVAMENTE PER IL 1° E 2° GRADO) OLTRE ACCESSORI DI LEGGE.
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