CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 novembre 2017, n. 26284
Fallimento – Crediti tributari iscritti a ruolo ma non notificati – Ammissione al passivo – Sussiste – Aggi di riscossione – Natura privilegiata – Esclusione – Spese di insinuazione sostenute dall’Agente della riscossione – Ammissione al passivo – Sussiste
Rilevato
che con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione proposta da EQUITALIA SUD S.P.A. avverso lo stato passivo del fallimento D. S.R.L.; che, avverso tale pronuncia EQUITALIA SUD S.P.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistiti dall’intimata curatela con controricorso;
considerato
che con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 93 R.D. 267/42 – 33 d. Igs. 112/99 – 87 e 88 del D.P.R. n. 602 del 1973, 17 e 18 d.lgs 46/99 per avere il Tribunale giudicato inidonea a documentare il credito tributario la produzione delle cartelle esattoriali non notificate;
che con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 17 co. 1 – 5 Dlgs 112/99 e 2749 cod.civ. per avere il Tribunale escluso che agli aggi debba essere riconosciuta la medesima natura privilegiata dei tributi alla cui riscossione accedono;
che con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 30 del D.P.R. 602/73, del D.M. Ministero Finanze 28.7.2000 e dell’art. 2749 cod.civ. per avere il Tribunale negato il riconoscimento del privilegio agli interessi moratori;
che con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 17 co. 6 D.lgs 112/99 e D.M. Ministero Finanze 21.11.2000 per avere il Tribunale escluso che siano ammissibili al passivo le spese per l’insinuazione allo stato passivo;
che il controricorrente Fallimento ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è fondato poiché la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene ammissibile il credito impositivo sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell’art. 88, secondo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, allorché sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (Sez. U, Sentenza n. 4126 del 15/03/2012; Sez. 1, Sentenza n. 6126 del 17/03/2014; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12019 del 31/05/2011; Sez. L, Sentenza n. 5063 del 26/02/2008);
che il secondo motivo di ricorso è infondato, avendo questa Corte precisato che l’aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l’attività svolta su incarico e mandato dell’ente impositore, ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi “pro quota”) a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento: ne deriva che, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio (Sez. 1, Sentenza n. 25932 del 23/12/2015);
che il terzo motivo è inammissibile in quanto – premesso che gli interessi di mora previsti dall’art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica di cui all’art. 7, comma 2 sexies, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. nella I. 12 luglio 2011, n. 106) possono essere ammessi al passivo solo se alla data di dichiarazione del fallimento è decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’estratto del ruolo (cioè della cartella), e che nella specie (come detto) alcune delle cartelle di pagamento non risultavano notificate – la censura rivolta alla statuizione del Tribunale sul punto (che ha evidenziato la genericità della opposizione diretta al riconoscimento del privilegio nei limiti del disposto dell’art. 2749 cod.civ.) è a sua volta generica, omettendo il ricorso di specificare gli elementi necessari al calcolo, a partire dal presupposto scaturente dal disposto normativo sopra indicato;
che il quarto motivo è fondato, avendo questa Corte precisato (cfr. Cass. n. 25802/15; n. 16951/17; n. 17669/17) che le spese d’insinuazione al passivo sostenute dall’Agente della riscossione (c.d. diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfetizzati di una funzione pubblicistica e, in quanto previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui agli artt. 51 e 52 l.fall., hanno natura concorsuale, e vanno ammesse al passivo fallimentare in ragione di un’applicazione estensiva dell’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un’esecuzione di carattere generale sull’intero patrimonio del debitore. Il credito per le spese di insinuazione va, peraltro, riconosciuto in via chirografaria e non privilegiata, dovendo escludersi l’inerenza delle stesse al tributo riscosso;
che pertanto si impone la cassazione del decreto impugnato, limitatamente ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio;
che non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo;
P.Q.M.
Accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, cassa il decreto e rinvia innanzi al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.
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