La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26519 depositata il 9 novembre 2017 intervenendo in materia di esecuzione esattoriale ha statuito l’illegittimità dell’atto di pignoramento presso terzi qualora non venga chiaramente riportato il credito per cui si procede. Inoltre la Corte Suprema ha precisato che l’attestazione contenuta nell’atto delle attività svolte dal funzionario che lo ha materialmente predisposto non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso.

La vicenda ha riguardato un contribuente nei cui confronti l’Agente della riscossione procedeva ai sensi dell’art. 72 bis d.P.R. n. 603/72 attivando il pignoramento dello stipendio. Il contribuente proponeva avverso tale azione opposizione con ricorso al Tribunale.

Il Tribunale adito accoglieva le doglianze del contribuente dichiarando la nullità degli atti esecutivi per omessa indicazione dei crediti per i quali si procedeva. In particolare si evidenziava la violazione del secondo comma dell’articolo 543 del codice di procedura civile, secondo cui il pignoramento di crediti del debitore verso terzi deve contenere l’indicazione del credito per il quale si procede. Infatti per il giudice di merito evidenziava che l’atto di pignoramento in questione indicava il credito posto in riscossione solo in modo generico – con la dicitura “€ 11.540,76 per tributi/entrate” – e inoltre l’ente riscossore non aveva dimostrato che fosse stato notificato alla debitrice e al terzo anche il documento che elencava le cartelle di pagamento, trattandosi di un foglio separato, materialmente spillato all’atto di pignoramento senza alcun timbro di unione e apparentemente con data posteriore.

Avverso tale decisione l’Agente della riscossione proponeva ricorso straordinario fondato su due motivi. In particolare si lamentava della circostanza che il giudice di merito avesse disconosciuto la fede privilegiata di cui godono i fatti accertati dal pubblico ufficiale. Tale fidefacienza, in particolare, doveva essere riferita all’attestazione del responsabile della procedura contenuta nell’atto di pignoramento, relativa all’allegazione allo stesso dell’elenco delle cartelle di pagamento.

La Corte suprema rigetta il ricorso condividendo il ragionamento decisionale dei giudici di merito.

Sul primo motivo i giudici di legittimità affermano che “in punto di diritto e che al pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 si applica, in quanto non espressamente derogato dalla disciplina speciale e con essa compatibile (art. 49, comma 2, d.P.R. n. 602/1973), il disposto dell’art. 543, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., secondo cui l’atto in questione deve contenere l’indicazione del credito per cui si procede. Poiché nell’esecuzione forzata esattoriale gli unici atti che rendono edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella di pagamento ed eventualmente l’avviso di mora, la previsione del requisito contenutistico dell’atto di pignoramento implica quantomeno il riferimento a tali atti, i quali a loro volta indicano, specificandone la fonte e la natura, il credito per il quale si procede a riscossione.”  

Gli Ermellini, nella sentenza in commento, rigettando la doglianza, inerente alla presunta natura pubblica dell’atto, dell’Agente della riscossione fanno affermato il seguente principio di diritto secondo cui “L’atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’agente di riscossione ai sensi dell’articolo 72 bis d.P.R. n. 602 del 1973 in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., conservando invece quella di atto processuale di parte. Consegue che l’attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l’atto (nella specie, concernente l’allegazione di un elenco contenente l’indicazione delle cartelle di pagamento relative ai crediti posti in riscossione) non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l’agente di riscossione esercita – ex art. 49, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973 le funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto.”