I nuovi limiti di reddito per gli Assegni familiari per il 2017,  sono stati determinati con la circolare n° 229 del 30 dicembre 2016 dell’INPS, oltre il quale si ha la riduzione o cessazione del diritto agli ANF . Infatti tali limiti di reddito familiare sono stati rivalutati, con effetto dal 1° gennaio 2017  nei confronti dei soggetti cui trova applicazione la normativa sull’assegno per il nucleo familiare

Le disposizioni troveranno applicazione nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi
L’INPS, nella circolare in commento, precisa che nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare) la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Nella circolare vengono definiti che gli importi delle prestazioni sono di:
Euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
Euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
Euro 1,21 mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Limiti di reddito familiare per l’erogazione degli assegni familiari

I limiti del  reddito familiare, per l’anno 2017, per la determinazione della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d’inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.
La misura del tasso d’inflazione programmato per il 2016 è stata pari al 1,5% per cento, tale valore è stato utilizzato dall’INPS per l’aggiornamento delle tabelle da applicare il 1° gennaio 2017 nei confronti dei soggetti sopra indicati.
Le Tabelle degli Assegni familiari per il 2017 si distinguono in base a:
  1. limiti di reddito da applicare alla generalità dei soggetti interessati;
  2. limiti di reddito da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati minori che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile;
  3. limiti di reddito da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili;
  4. limiti di reddito da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati minori che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonché nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili .

Limiti di reddito mensili

In applicazione delle norme per la perequazione automatica delle pensioni la circolare INPS ha determinato il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che risulta fissato dal 1° gennaio 2017 e per l’intero anno nell’importo mensile di euro 501,89. 
In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l’anno 2017:
Euro 706,82 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
Euro 1236,94 per due genitori ed equiparati.
I nuovi limiti di reddito valgono anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).

Assegni familiari: per quali familiari spettano

Gli assegni spettano ai lavoratori autonomi per i seguenti familiari:

  • coniuge;
  • figli o equiparati anche se non conviventi, purché possiedano i seguenti requisiti:
    • età inferiore a 18 anni;
    • età inferiore a 21 anni se apprendisti o studenti;
    • età inferiore a 26 anni se studenti universitari (nel limite del corso legale di laurea);
    • inabili al lavoro (senza limiti di età);
  • fratelli, sorelle e nipoti conviventi (per i nipoti valgono gli stessi requisiti dei figli);
  • ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.

Assegni familiari: come fare domanda

La domanda di assegni familiari deve essere inviata:

  • tramite sito web dell’Inps, se l’interessato dispone di codice pin dispositivo o Spid: è necessario accedere alla sezione «invio online di domande di prestazioni a sostegno del reddito»;
  • tramite contact center Inps Inail, accessibile al numero 803.164 (è necessario essere in possesso di codice pin dispositivo);
  • tramite i servizi telematici di un patronato.

Se la domanda è presentata quando il diritto è già sorto, gli arretrati sono riconosciuti nel limite massimo dei 5 anni precedenti.