Tributi – Accertamento fiscale – Cartella di pagamento IVA – Omissione della dichiarazione IVA
Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
Con sentenza in data 11 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dalla I.F.M. spa avverso la sentenza n. 423/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IVA ed altro 2008.
La CTR in particolare affermava che la, pacifica, omissione della dichiarazione IVA per il 2007 impediva la detrazione del credito maturato per tale imposta mediante la sua esposizione nella dichiarazione per l’anno successivo, invece necessariamente implicando la proposizione di un’ istanza di rimborso. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di varie disposizioni normative interne ed eurounitarie concernenti il diritto di detrazione IVA.
Con il secondo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione dell’art. 54 bis, d.P.R. 633/1972, ritenendo tale disposizione non applicabile nel caso di specie.
Le censure vanno esaminate congiuntamente per stretta connessione, ma con inversione d’ordine di trattazione.
Il secondo motivo è senz’altro infondato, dovendosi ribadire che «In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (Sez. U, Sentenza n. 17758 del 08/09/2016, Rv. 640942).
Ed è tuttavia proprio dalla seconda parte del principio che deriva la piena fondatezza del primo motivo, dovendosi altresì ribadire che «La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943).
Orbene, essendo incontestato che la contribuente abbia posto in essere i presupposti “sostanziali” per avvalersi della detrazione de qua, la presentazione della dichiarazione IVA successiva a quella omessa con l’esposizione del relativo credito per IVA passiva implica la detraibilità del medesimo.
La sentenza impugnata non è conforme al secondo principio di diritto e per tale ragione merita dunque cassazione.
Non essendo peraltro occorrenti ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso della contribuente.
Essendosi la giurisprudenza di legittimità solo di recente assestata su detti arresti, risulta equo compensare le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso della contribuente; compensa le spese del processo.