CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 dicembre 2016, n. 26255

Tributi – IRAP – Nessun rimborso dell’IRAP per il professionista che corrisponde compensi elevati a terzi

Fatto e diritto

Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis cod. proc. civ., osserva quanto segue:

La CTR-Veneto ha disatteso l’appello del dott. O., gravame proposto contro la sentenza n. 175/03/2010 della CTP di Verona che aveva respinto la domanda di rimborso dell’IRAP (2004-2006) avanzata sulla premessa che il ricorrente – esercente la professione di odontoiatra — fosse privo di autonoma organizzazione. La CTR — premesso che la CTP aveva disatteso il ricorso ritenendo che il ricorrente svolgesse la propria attività organizzando anche l’attività di altri professionisti individuati in base alle necessità del paziente – ha motivato la decisione evidenziando che emergevano notevoli compensi corrisposti a terzi (oltre trentamila euro per ciascun anno considerato), il che era “dimostrazione della sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione.

La parte contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’Agenzia si è difende con controricorso. A seguito della notifica della relazione non è stata depositata alcuna memoria; indi la causa è stata riassegnata ad altro consigliere relatore con decreto prot. n. 130/VI/16 del 29 luglio 2016.

Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art.2 del D.Lgs. n. 446 del 1997 assumendo che il giudice di appello erri nel ravvisare il presupposto dell’autonoma organizzazione riguardo agli ingenti compensi erogati a terzi, senza esaminare se detti compensi fossero “il corrispettivo di prestazioni di lavoro ovvero altre ad esse equivalenti” e senza considerare che la parte contribuente aveva fornito “ampia dimostrazione … di avere sostenuto modeste spese relative ad immobili e nessuna spesa per lavoro dipendente”. Il motivo è manifestamente infondato perché, riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive (SU, 9451 /2016). Tale parametro orientativo è oltrepassato nella specie ove si consideri che, anche dal tenore delle difese, è evidente l’impegno finanziario del professionista per dotarsi d’ingenti ausili mancando ogni specifica censura sul punto ed essendovi invece riscontro contrario nell’inserimento nel quadro RE di oltre trentamila euro annui per esborsi inerenti all’attività. Per far sorgere l’obbligo di pagamento del tributo basta, infatti, “l’esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluente, ovverosia di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista”. Ovverosia “si deve … trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità non sia, in definitiva, irrilevante perché capace … di rendere più efficace o produttiva l’attività” (tilt. cit.). Il che rende ultronea ogni indagine sull’equivalenza o meno degli apporti collaborativi di prestatori di servizi rispetto a quelli di lavoratori dipendenti o similari, atteso che ciò che rileva, agli effetti impositivi è la sussistenza di un’autonoma e “non minima” organizzazione dei fattori produttivi.

Il secondo motivo, denunciante asseriti vizi motivazionali, è inammissibile perché comporta un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, valutazione delle risultanze degli atti di causa, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio né costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere la supposta ingiustizia della decisione impugnata. (SU, 8053/2014, 7931/2013).

Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti atteso il recente consolidamento della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.