CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 gennaio 2017, n. 97
Fallimento – Socio accomandatario e amministratore unico – Omessa notifica del ricorso al creditore istante
Fatti di causa
Su richiesta della curatela del F.I.S. sas di R.M. & C., il Tribunale di Cosenza, con sentenza 11 maggio 2001, ha dichiarato il fallimento del socio accomandatario e amministratore unico R., non avendo a ciò provveduto la sentenza che aveva dichiarato il fallimento della I.S..
Avverso questa sentenza il R. in proprio ha proposto reclamo, deducendo la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore istante nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società.
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza 24 aprile 2012, in accoglimento del reclamo, ha dichiarato la nullità della sentenza per omessa notifica del ricorso al creditore istante (B.N.) del primo fallimento, in quanto litisconsorte necessario nel procedimento per la dichiarazione di fallimento in estensione, ai sensi dell’art. 147 legge fall., e ha rimesso le parti dinanzi al primo giudice.
Il curatore del F.I.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; il R. e il B.N. non hanno svolto attività difensiva.
Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso il F.I.S. denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 148, 147, comma 6, 18, commi 1 e 6, legge fall., 100, 101, 324 e 331 c.p.c., per avere R.M., in proprio, notificato il reclamo al curatore del F.I.S. e non anche al curatore del proprio fallimento personale.
Il motivo è infondato, proponendo una doglianza – di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore del fallimento personale di R. – poco comprensibile, tenuto conto dell’identità (nella persona dell’avv. D.V.) del curatore del predetto fallimento e del F.I.S., quest’ultimo costituitosi nel giudizio di reclamo.
Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 147, commi 1, 3, 4 e 6, e 18, comma 6, legge fall., 100, 101, 102, 157, comma 2, e 354 c.p.c., 24 e 111 Cost.: erroneamente sarebbe stata dichiarata la nullità della sentenza di fallimento di R.M. a causa della mancata notifica del ricorso, con il quale il curatore aveva chiesto l’estensione del fallimento al R., e del relativo decreto di comparizione delle parti, al B.N., creditore e istante per la dichiarazione di fallimento della società I.S..
Il motivo è infondato, avendo la sentenza impugnata deciso in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale i creditori istanti per il fallimento di una società di persone o di un imprenditore individuale assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui il fallimento sia stato esteso, trattandosi di ipotesi ricompresa nell’art. 147 legge fall. (v. Cass. n. 10731/2013, n. 7152/2010, n. 10693/2005, n. 9359/2001).
Il ricorso è rigettato. Non sì deve provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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