L’accordo interconfederale, firmato da CONFAPI e CGIL, CISL, UIL il 22 dicembre 2016, definisce gli aspetti relativi all’inquadramento e alla retribuzione degli apprendisti a partire dalle indicazioni contenute nel Decreto ministeriale del 12/10/2015, con cui sono stati fissati gli standard formativi dell’apprendistato e gli schemi di protocollo formativo e di piano formativo individuale (Pfi).
Nello specifico specifica che:
– per entrambi gli apprendistati, il piano formativo individuale ed il protocollo di formazione devono comprendere anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento;
– all’apprendista assunto con il contratto di I livello deve essere attribuito un livello di inquadramento contrattuale – coerente con il percorso formativo al fine della determinazione della retribuzione di riferimento. La retribuzione, di conseguenza, deve essere stabilita in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento come da tabella che segue:
1°anno | non inferiore al 45% |
2°anno | non inferiore al 55% |
3°anno | non inferiore al 65% |
4°anno | non inferiore al 70% |
– l’apprendista assunto con il contratto di III livello, invece, sarà inquadrato ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, come segue:
Per i percorsi di durata superiore all’anno | |
per la prima metà del periodo di apprendistato | due livelli sotto quello di destinazione finale; |
per la seconda metà del periodo di apprendistato | un livello sotto quello di destinazione finale. |
Per i percorsi di durata non superiore all’anno. | |
per il periodo di apprendistato | un livello sotto quello di destinazione finale |
Le Parti si danno, altresì, atto che l’accordo è cedevole rispetto a eventuali regolamentazioni di contrattazione collettiva nazionale sulla medesima materia.
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