Il D.L. n. 66/2014 ha introdotto il bonus Irpef 80 euro a partire dal mese di maggio 2014 è stato poi confermato “a regime“, e quindi è divenuto “strutturale”, dal 2015 con la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 12, 13 e 15 della Legge n. 190/2014).

Il bonus consiste in un credito Irpef che il datore di lavoro riconosce in busta paga ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a € 26.000.

In particolare, il bonus è ora riconosciuto a regime nelle seguenti misure:

IMPORTO DEL BONUS IRPEF
Reddito ≤ € 8.000
€ 0
(incapienza d’imposta, in quanto le detrazioni per lavoro dipendente in tal caso sono superiori o pari all’Irpef lorda dovuta)
Reddito > € 8.000 ma ≤ € 24.000
€ 960
(€ 80 euro mensili)
Reddito > € 24.000 ma < € 26.000
 (€ 26.000 – Reddito complessivo) x € 960
€ 2.000
Reddito ≥ € 26.000
 
€ 0
 

Il credito spetta solo se l’Irpef lorda è di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

Bonus Renzi 80 euro: i requisiti del lavoratore dipendente

Potenziali beneficiari del credito sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai seguenti redditi:
POTENZIALI BENEFICIARI DEL BONUS IRPEF
TITOLARI DI:
Redditi di lavoro dipendente
 
(art. 49, comma 1, TUIR)
Alcuni redditi assimilati:
Compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative
(art. 50, comma 1, lett. a), TUIR)
Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti
per incarichi svolti in relazione a tale qualità
(art. 50, comma 1, lett. b), TUIR)
Borse di studio, premi o sussidi per fini di studio o addestramento
(art. 50, comma 1, lett. c), TUIR)
Redditi derivanti da rapporti di co.co.co.
(art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR)
Remunerazioni dei sacerdoti
(art. 50, comma 1,lett. d), TUIR)
Prestazioni pensionistiche di previdenza complementare, comunque erogate
(art. 50, comma 1, lett. h-bis), TUIR)
Compensi per lavori socialmente utili
(art. 50, comma 1, lett. l), TUIR)

Diritto al bonus Renzi 2017 spetta a:

Lavoratore dipendente e assimilati:

Socio di cooperative;
Percettore di indennità di mobilità o cassa integrazione;
Lavoratore a progetto;

Lavoratore a tempo determinato;
Lavoratore socialmente utili;

Chi è titolare di un assegno legato alla formazione professionale o a borse di studio;

Lavoratore disoccupati che percepisce l’indennità di disoccupazione Naspi;

Percettore di remunerazioni sacerdotali.

Ne consegue che sono esclusi dal bonus Irpef i titolari di altri redditi, tra cui, per esempio, quelli da pensione.
Essere titolari dei redditi “agevolabili” indicati dalla norma non è sufficiente ma occorre anche avere anche un’Irpef lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Non rileva la circostanza che l’imposta lorda sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall’art. 13, comma 1, del TUIR, quali le detrazioni per carichi di famiglia previste dall’articolo 12 del TUIR.
Per aver diritto al credito (bonus Renzi) è necessario che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo inferiore a 26.000 euro. Il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
I lavoratori che rispettino tutti e tre i requisiti (tipo di reddito, sussistenza di un’Irpef a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro dipendente, reddito complessivo inferiore a € 26.000) ricevono il bonus automaticamente in busta paga dal proprio sostituto d’imposta senza dover presentare alcuna domanda.
Si tenga presente che il credito deve essere “rapportato al periodo di lavoro nell’anno”, considerando il numero di giorni lavorati.
Il bonus Irpef ricevuto dal lavoratore non concorre a formare reddito.
Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef non concorre, invece, l’eventuale quota di TFR anticipata in busta paga.