LAVORO – RAPPORTI DI LAVORO – LAVORO INTERMITTENTE – UTILIZZO TIPOLOGIA CONTRATTUALE – FIGURE DEI NECROFORI E DEI PORTANTINI ADDETTI AI SERVIZI FUNEBRI – AMMISSIBILITA’ – CHIARIMENTI
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro intermittente – R.D. n. 2657/1923 – personale delle aziende funebri.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti da questa Direzione generale in merito alla possibilità di instaurare rapporti di lavoro di natura intermittente in relazione alla figure dei necrofori e dei portantini addetti ai servizi funebri.
In particolare, l’istante chiede se il suddetto personale, impiegato presso aziende operanti nello specifico settore, possa essere assimilato alle categorie degli “operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”, indicate al n. 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, così come richiamata dall’art. 40, D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.M. 23 ottobre 2004 di questo Ministero.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Dalla lettura del n. 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, tra le attività a carattere discontinuo con riferimento alle quali è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente risulta contemplata, come anticipato dall’istante, quella espletata dagli “operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”, comprensiva dunque di tutte le prestazioni strumentali alla preparazione e allo svolgimento delle celebrazioni civili e dei riti religiosi.
Sulla base di tale nozione, non sembra possa negarsi una equiparazione tra tali figure e quelle dei necrofori e portantini impiegati dalle aziende di servizio funebre nelle attività preliminari ed esecutive del trasporto, della cerimonia e della connessa sepoltura.
Pertanto, in risposta alla questione sollevata si può ritenere che, a prescindere dai requisiti anagrafici ed oggettivi di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003, la tipologia di contratto di lavoro intermittente sia configurabile anche nei confronti delle categorie richiamate dall’interpellante, in quanto rientranti nell’ambito delle figure declinate al n. 46 della tabella allegata al citato R.D.
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