AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 10 gennaio 2017, n. 244/RU
Legge 1° dicembre 2016, n.225, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili ” – Art. 4, comma 4, lettera b) – Soppressione delle comunicazioni concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea (Modelli INTRA -2).
Com’è noto, l’articolo 4, comma 4, lett. b) del Decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n.225 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la soppressione delle comunicazioni concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, di cui all’articolo 50, comma 6, del Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre, n. 427 (Modelli INTRA-2), elenchi riepilogativi sinora presentati telematicamente a questa Agenzia (NOTA 1).
Di tale circostanza questa Direzione Centrale ha dato notizia con nota prot. n.137063/RU del 20 dicembre 2016, pubblicata anche sul sito internet dell’Agenzia, precisando che non v’è dubbio alcuno circa la permanenza dell’obbligo di comunicazione degli elenchi riepilogativi concernenti invece le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE.
La formulazione della suddetta disposizione ha tuttavia generato qualche perplessità, ciò in quanto essa stabilisce la soppressione dell’adempimento – limitandosi a fissarne la data di decorrenza – senza precisare il periodo di riferimento delle operazioni riepilogate negli elenchi riepilogativi di cui viene prevista l’abolizione.
Al fine di garantire l’uniforme ed il corretto adempimento da parte degli operatori economici interessati, è stato pertanto chiesto alla scrivente di voler chiarire se, alla luce delle intervenute modifiche normative in materia, persista l’obbligo della comunicazione degli elenchi riepilogativi delle suddette operazioni riferite all’ultimo trimestre e all’ultimo mese dell’anno 2016.
Dall’esame degli atti parlamentari relativi al suddetto Decreto legge, si evince che l’espressa abrogazione operata dall’art. 4, comma 4, di una serie di obblighi di comunicazione prima posti a carico dei contribuenti soggetti all’IVA – tra cui quella delle comunicazioni INTRASTAT relative agli acquisti di beni e servizi – è strettamente correlata all’introduzione (prevista dal comma 1) di un nuovo adempimento, vale a dire la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, attraverso una riscrittura dell’art. 21 del Decreto legge n. 78 del 2010 che disciplinava il cosiddetto <<spesometro>>. Oggetto di detta comunicazione sono i dati delle fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate nel medesimo periodo, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.
Poiché tale nuovo adempimento decorre dal 1° gennaio 2017, ne deriva che le informazioni relative a periodi precedenti non devono essere oggetto di detta comunicazione telematica.
Per le suesposte ragioni, la scrivente ritiene che non costituisca una duplicazione di adempimenti a carico dei soggetti IVA la comunicazione a questa Agenzia degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE con riferimento all’ultimo trimestre e all’ultimo mese dell’anno 2016, informazioni di cui, altrimenti, l’Amministrazione finanziaria non potrebbe diversamente disporre.
Conseguentemente, i soggetti obbligati sono tenuti alla trasmissione telematica a questa Agenzia – entro il prossimo 25 gennaio 2017 – degli elenchi riepilogativi (Modelli INTRA -2) concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, di cui all’articolo 50, comma 6, del Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre, n. 427, riferiti al quarto trimestre ed al mese di dicembre dell’anno 2016.
Codeste Direzioni Interregionali, Regionali e Interprovinciale vorranno assicurare la massima diffusione, in ambito locale, della presente comunicazione, non mancando di segnalare eventuali problematiche che dovessero verificarsi nell’applicazione delle suddette disposizioni.
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