LAVORO – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI – PRESENZA DI PIÙ IMPRESE ESECUTRICI ANCHE NON CONTEMPORANEA – OBBLIGO PER IL COMMITTENTE O PER IL RESPONSABILE DEI LAVORI DI DESIGNAZIONE DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE – PORTATA – RISPOSTA A QUESITO
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008.
L’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta individuazione dei cantieri per i quali si applica l’art. 90, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008.
Al riguardo va premesso che l’articolo 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 sancisce l’obbligo, per il committente o per il responsabile dei lavori, di designare, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea.
Il successivo comma prevede che “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori […]”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
L’articolo 90, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la designazione del coordinatore per la progettazione “non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”.
Pertanto il committente o il responsabile dei lavori non è obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione, nei lavori privati, se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
– l’opera che si sta realizzando non necessita di permesso di costruire;
– l’importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro.
Nel caso di lavori soggetti all’obbligo del permesso di costruire, il committente è sempre tenuto, ove sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea, a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l’entità dell’opera.
La Commissione ritiene utile rammentare quanto già riportato nella circolare n. 30 del 29/10/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale si sottolineava che, anche se nei casi previsti dall’articolo 90, comma 11 il committente o il responsabile dei lavori non è tenuto a nominare il coordinatore per la progettazione, dovendo il coordinatore per l’esecuzione svolgere, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni previste dall’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008, questi deve “essere nominato contestualmente ali ‘affidamento dell’incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione”.
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