LAVORO – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGONO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE – PROCEDURE – CORSI DI AGGIORNAMENTO – CHIARIMENTI
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni risposta al quesito relativo al numero massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento di cui al decreto interministeriale 4 marzo 2013, ex art. 161, comma 2-bis del d.lgs. n. 81/2008.
L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato istanza di interpello per chiedere un chiarimento in merito al decreto 4 marzo 2013 ovvero se il numero massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento di cui al punto 10 dell’allegato II del summenzionato decreto, anche nel caso dell’ora che tratta di contenuti tecnico-pratici, è pari a 25.
AI riguardo va premesso che il D.I. 04/03/2013 “individua, ai sensi dell’articolo 161, comma 2-bis, del d.lgs. n. 81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”. In particolare l’art. 3 del decreto in parola prevede l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare che “ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all’articolo 2”. La durata, i contenuti minimi e le modalità della suddetta formazione sono individuati nell’allegato II del citato decreto.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
L’art. 3, comma 2, del D.I. 04/03/2013 prevede che i corsi di formazione siano effettuati in conformità a quanto previsto dall’allegato II del medesimo decreto.
In particolare il citato allegato individua durata, contenuti minimi, requisiti dei docenti e modalità di erogazione della formazione. Il punto 5 dell’allegato II del D.I. 04/03/2013 prevede che il numero massimo dei partecipanti per ogni corso sia di 25 unità, mentre per le attività addestrative pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi). Il suddetto principio vale sia per i corsi di formazione che per i corsi di aggiornamento previsti dal punto 10 dell’allegato II del decreto in parola.
La Commissione ritiene inoltre che il contenuto tecnico-pratico previsto nel corso di aggiornamento, della durata di un’ora, qualora non sì concretizzi in attività svolte direttamente dal discente e relative alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, non sia da ritenersi “attività addestrative pratiche”. In tali casi non opera il vincolo del rapporto di 1 a 6.