LAVORO – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO – STRUTTURE FORMATIVE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO O DEL LAVORATORI – COSTITUZIONE – ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE – CHIARIMENTI
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito al criterio della diretta emanazione o almeno partecipazione per lo svolgimento di attività formative da parte di strutture formative delle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, degli Organismi paritetici e degli enti bilaterali.
La Regione Sicilia ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al criterio della diretta emanazione o almeno partecipazione per Io svolgimento di attività formative da parte di strutture formative delle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, degli Organismi paritetici e degli enti bilaterali. In particolare l’interpellante chiede un parere in merito al concetto – sotto il profilo giuridico – della c.d. “diretta emanazione ” o “partecipazione ” alla luce della normativa vigente su esposta ed alla conseguente validità di un contratto di associazione in partecipazione, quale requisito idoneo a configurare, con riferimento alle strutture che operano per conto di Associazioni di categoria, Organismi paritetici e Enti Bilaterali, la predetta “diretta emanazione” o la “partecipazione”.
Al riguardo va premesso che l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, inerente i corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008, individua, al punto 1, i soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento. In particolare, la nota del punto 1 del citato Accordo stabilisce che “le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione”.
Successivamente è stato emanato l’Accordo Stato-Regioni del 25/7/2012, concernente le linee guida applicative ed integrative dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, il quale chiarisce che, “[…] gli organismi paritetici sono soggetti formatori per i datori di lavoro qualora effettuino le “attività formative o di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione”. Tale previsione, applicabile anche alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e agli enti bilaterali, implica che gli organismi paritetici debbano svolgere attività di formazione direttamente o per mezzo di strutture formative proprie o almeno partecipate, senza poter procedere all’utilizzo di strutture esterne se non accreditate […]”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
La Commissione ritiene che per esaminare se una struttura formativa di diretta emanazione dell’associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, degli enti bilaterali e degli organismi paritetici possa costituirsi mediante un contratto di associazione in partecipazione, risulta necessario declinare brevemente i tratti di tale figura contrattuale contemplata dagli artt. 2549 ss. c.c..
L’associazione in partecipazione è un contratto con cui il titolare di un’impresa (associante) attribuisce ad un lavoratore (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto che può consistere anche in una prestazione di lavoro (vedi art. 2549 c.c.). La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante, ma l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno (art. 2552 c.c.). Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta (art. 2552, comma 2, c.c.). Infine, salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto (art. 2552 c.c.).
Pertanto, l’associato opera sul mercato attraverso l’attività dell’associante che ha il potere di dirigere l’attività senza bisogno di accordarsi con gli associati in partecipazione. Questi, per contro, possono pretendere dall’associante solo il rendiconto della sua attività per poter eventualmente effettuare dei controlli.
Stante quanto sopra, la Commissione ritiene che l’associazione in partecipazione soddisfi il requisito della diretta emanazione prescritto dall’Accordo citato in premessa in quanto lo svolgimento dell’attività formativa, che costituisce l’affare del contratto, è di diretta gestione dell’associante per il tramite dell’associato.
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