LAVORO – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RESPONSABILE “INTERNO” DEL SERVIZIO – INDIVIDUAZIONE – CHIARIMENTI
Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla corretta interpretazione dell’art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008
La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare viene chiesto “[…]” se in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all’interno dell’azienda – nei casi di cui all’art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 – il Responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
La modifica introdotta dal D.L. n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013, pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di organizzare il SPP prioritariamente all’interno.
Appare evidente che il legislatore abbia voluto sottrarre al datore di lavoro la facoltà di optare liberamente fra servizi esterni ed interni favorendo la scelta di quest’ultimo. A norma poi del comma 4 del suddetto articolo “Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 32“.
Il legislatore nel disciplinare l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione ha previsto nell’art. 31, comma 6, che: “L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’art. 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette ali ‘obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli artt. 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. “
Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all’interno dell’azienda.
Ciò premesso la Commissione ritiene che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno quando – a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 – egli sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell’azienda.
Pertanto, sarà cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere.
Il RSPP, proprio in virtù della peculiarità dei compiti da svolgere, deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell’organizzazione aziendale può possedere.
In tale quadro, dunque, il termine “interno” non può intendersi equivalente alla definizione di “dipendente”, ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.
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