INPS – Comunicato 10 gennaio 2017
Le novità della legge di bilancio in tema previdenziale
Pubblichiamo alcune schede informative semplificate sulle principali novità in materia previdenziale introdotte dalla legge di Bilancio 2017.
Abolizione Penalizzazioni
Articolo 1, comma 194 Legge di Bilancio 2017
COS’E’
Sono abolite definitivamente le penalizzazioni previste dalla c.d. ‘legge Fornero’ (NOTA 1) ossia la riduzione percentuale della sola quota retributiva di pensione, proporzionata al numero di anni mancanti al raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni.
A CHI SI RIVOLGE
A coloro che raggiungono il diritto alla pensione anticipata dopo il 31 dicembre 2017. Per gli altri pensionati le penalizzazioni erano state tolte da provvedimenti specifici.
COME FUNZIONAVANO LE PENALIZZAZIONI
Se il lavoratore accedeva alla pensione anticipata all’età di 60 anni subiva e una riduzione pari all’1% per ciascun anno mancante ai 62; se il lavoratore accedeva al trattamento anticipato prima dei 60 anni subiva una riduzione del 2% per ogni anno mancante a 60 più la riduzione del 1% per ogni anno mancante ai 62 (es. il lavoratore che accedeva al trattamento anticipato all’età di 58 anni aveva una riduzione del 6%: 1%+1%+2%+2%).
La riduzione era permanente.
Le penalizzazioni non si applicavano ai trattamenti calcolati con il solo sistema contributivo e ai lavoratori salvaguardati e, in generale, ai lavoratori non riguardati dalla riforma Fornero.
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Note:
(1) C.d. decreto ‘Salva Italia’ Art. 24, comma 10, terzo e quarto periodo del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
APE Sociale – Anticipo pensionistico
Anticipo pensionistico
Articolo 1 comma 179 e seguenti Legge di Bilancio 2017
COS’E’
E’ un’indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall’Inps a soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta.
L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata.
Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio ed è soggetta a limiti di spesa (NOTA 1).
A CHI SI RIVOLGE
Ai lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla gestione separata che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- disoccupati che abbiano finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (NOTA 2)
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave (NOTA 3)
- sono invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%
- lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso all’interno delle seguenti professioni:
– Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
– Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
– Conciatori di pelli e di pellicce
– Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
– Conduttori di mezzi pesanti e camion
– Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
– Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
– Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido
– Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
– Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
– Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
REQUISITI
Per ottenere l’indennità è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:
– almeno 63 anni di età
– almeno 30 anni di anzianità contributiva. Solo per i lavoratori che svolgono attività difficoltose o rischiose l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni
– maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi
– non essere titolari di alcuna pensione diretta.
L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di qualunque attività lavorativa anche autonoma.
DURATA
L’indennità è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia o comunque fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata. (NOTA 4)
IMPORTO
L’indennità è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1500 euro) o pari a 1500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L’importo dell’indennità non è rivalutato.
INCOMPATIBILITA’
L’indennità non spetta ai titolari di pensione diretta.
Non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
E’ compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro annui.
COME SI OTTIENE
Per accedere al beneficio è necessario presentare domanda all’Inps.
Tutte le ulteriori istruzioni di dettaglio (procedura per l’accertamento delle condizioni per accedere all’indennità, documentazione da presentare ecc…) saranno specificate a seguito di emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO PER I DIPENDENTI PUBBLICI
Per i dipendenti pubblici che cessano l’attività e che richiedono l’APE sociale i termini di pagamento delle prestazioni di fine servizio iniziano dal compimento dell’età per la pensione di vecchiaia e in base alle norme vigenti che regolano la corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
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Note:
(1) Il beneficio è riconosciuto, a domanda, nel limite 300 milioni di euro per l’anno 2017, 609 milioni di euro per l’anno 2018, 647 milioni di euro per l’anno anno 2019, 462 milioni di euro per l’anno 2020, 280 milioni di euro per l’anno 2021, 83 milioni di euro per l’anno 2022 e 8 milioni di euro per l’anno 2023
(2) Art. 7 della legge n. 604/1966
(3) Art. 3, comma 3, legge 104/1992
(4) Nel caso in cui le risorse finanziarie stanziate a copertura del beneficio risultino insufficienti rispetto al numero degli aventi diritto, la decorrenza dell’indennità è differita secondo criteri di priorità individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
APE Volontaria – Anticipo finanziario a garanzia pensionistica
Anticipo finanziario a garanzia pensionistica
Articolo 1, comma 166 e seguenti Legge di Bilancio 2017
COS’E’
E’ un prestito erogato da una banca in quote mensili per 12 mensilità garantito dalla pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. E’ riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.
A CHI SI RIVOLGE
L’APE volontaria può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla gestione separata.
Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle Casse professionali.
REQUISITI
Per accedere al prestito è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:
– almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi
– maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi
– importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria
– non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità
– NON è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.
COME FUNZIONA
Il prestito è erogato da soggetti finanziatori e imprese assicurative scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipulare tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l’Associazione bancaria italiana e l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie.
Il prestito ottenuto è restituito in 260 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene effettuata dall’INPS all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico, inclusa la tredicesima.
La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione e si completa dopo venti anni dal pensionamento. Completata la restituzione la pensione sarà corrisposta per intero, senza ulteriori riduzioni per l’APE. E’ comunque prevista la possibilità di estinzione anticipata del prestito, secondo criteri che saranno successivamente fissati da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza; in caso di decesso dell’interessato prima dell’intera restituzione del debito l’assicurazione versa alla banca il debito residuo. L’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni.
DURATA
Il prestito è erogato per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Il prestito decorre entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto.
IMPORTO
Il prestito è commisurato alla pensione di vecchiaia attesa al raggiungimento degli ordinari requisiti anagrafici ed è erogato in quote mensili per 12 mensilità nell’anno. L’importo massimo e minimo richiedibile sarà stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
COME SI OTTIENE
Per ottenere l’APE:
– il richiedente presenta all’Inps in modalità telematica, direttamente o tramite intermediari autorizzati, domanda di certificazione del diritto all’APE
– l’Inps verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’APE e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile
– il soggetto in possesso della certificazione, direttamente o tramite intermediari autorizzati, presenta all’Inps domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. La domanda di APE e quella di pensione non sono revocabili, salvo il diritto di recesso da esercitarsi nei termini previsti dalla legge in materia creditizia e bancaria e dal codice del consumo. Nella domanda il richiedente indica sia il finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza
– l’Istituto finanziatore trasmette all’Inps il contratto di prestito ovvero l’eventuale comunicazione di rifiuto dello stesso. In quest’ultimo caso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti
– in caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile al richiedente in modalità telematica decorrono i termini di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso. In caso di recesso la domanda di pensione decade ed è priva di effetti.
La norma prevede una possibilità di intervento del datore di lavoro del settore privato, degli enti bilaterali o dei fondi di solidarietà, con il consenso del lavoratore, per ridurre la percentuale di incidenza della rata di ammortamento sulla futura pensione.
Il datore di lavoro, l’ente bilaterale o il fondo di solidarietà possono, infatti, versare in un’unica soluzione all’Inps un contributo correlato alla retribuzione percepita prima della cessazione dal servizio del lavoratore in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare in tutto o in parte gli oneri relativi alla concessione dell’APE.
Il contributo deve essere versato alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell’APE.
L’ammontare minimo del contributo del datore di lavoro è pari all’ammontare dei contributi volontari per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia (NOTA 1). Al contributo si applicano le norme in materia di riscossione e di sanzioni previste per i contributi previdenziali obbligatori (NOTA 2).
BENEFICI FISCALI
Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Alle somme erogate a titolo di APE si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50% dell’importo pari a 1/20 degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.
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Note:
(1) Deve essere non inferiore all’importo determinato ai sensi dell’art. 7 del d.lgs n. 184/1997 pari all’aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, applicata all’importo medio della retribuzione imponibile percepita nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda.
(2) Previste dall’art. 116, comma 8, lettera a) della legge 23 dicembre 2000 n. 388
Beneficio per i lavoratori precoci
Articolo 1, comma 199 e seguenti Legge di Bilancio 2017
COS’E’
E’ la possibilità, per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei 19 anni, di accedere con un requisito contributivo ridotto alla pensione anticipata (NOTA 1).
A CHI SI RIVOLGE
Ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle sue forme sostitutive ed esclusive, con almeno 1 anno di contribuzione (NOTA 2) per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età e che siano nelle seguenti condizioni:
– lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (NOTA 3) e che non percepiscono più da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante
– lavoratori dipendenti e autonomi che assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (NOTA 4)
– lavoratori dipendenti e autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%
– lavoratori dipendenti addetti a lavori usuranti (NOTA 5) o che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa una delle seguenti attività:
- Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
- Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- Conciatori di pelli e di pellicce
- Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- Conduttori di mezzi pesanti e camion
- Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido
- Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
BENEFICIO
I lavoratori interessati dal mese di maggio 2017 potranno ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contribuzione. Tale requisito è soggetto al normale adeguamento alla speranza di vita.
La riduzione riguarda sia i lavoratori che le lavoratrici: il requisito si abbassa di 1 anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne.
COME SI OTTIENE
Il beneficio verrà riconosciuto, dopo la presentazione di apposita domanda, a condizione che l’interessato risulti in possesso dei requisiti necessari per essere definito ‘precoce’ e rientri nel contingente numerico che tiene conto dei limiti di spesa previsti dalla norma (NOTA 6).
Le modalità di effettuazione del monitoraggio ai fini dell’ammissione al beneficio in esame saranno stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
INCOMPATIBILITA’
Se si accede alla pensione usufruendo della riduzione per i lavoratori precoci non si può svolgere lavoro subordinato o autonomo fino al raggiungimento dei requisiti ordinari di pensione anticipata e non si possono ottenere altre maggiorazioni previste per i lavoratori precoci.
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Note:
(1) Art. 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011
(2) L’anno di contribuzione si traduce in mesi (12), settimane (52) e giorni in riferimento alla gestione di appartenenza.
(3) Nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (tentativo di conciliazione)
(4) Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(5) Articolo 1, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 21 aprile 2011, n. 67
(6) Per la presente misura è stato inserito un limite di spesa di 360 mln di euro per l’anno 2017, 550 mln di euro per il 2018, 570mln di euro per i 2019 e 590 mln di euro dal 2020.
Beneficio per addetti a lavori usuranti
Articolo 1, comma 206 e seguenti Legge di Bilancio 2017
COS’E’
E’ la possibilità di accedere alla pensione anticipata con requisiti agevolati prevista per i lavoratori pubblici o privati che svolgono attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, definite usuranti.
A CHI SI RIVOLGE
Ai lavoratori:
- a) impegnati in mansioni particolarmente usuranti
- b) notturni a turni e/o per l’intero anno
- c) addetti alla cosiddetta “linea catena”
- d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Per mansioni particolarmente usuranti si intendono:
– “Lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo
– “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale
– “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento “lavori in cassoni ad aria compressa”
– “lavori svolti dai palombari”
– “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale
– “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio
– “lavori espletati in spazi ristretti” e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte
all’interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture
– “lavori di asportazione dell’amianto”.
REQUISITI
Per accedere alla pensione anticipata con i requisiti agevolati occorre che l’attività usurante sia svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva.
Dal 2016 al 2026, i requisiti agevolati per accedere al trattamento pensionistico anticipato sono:
– per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, addetti alla cosiddetta “linea catena”, conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno:
– dipendenti: quota 97,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni
– autonomi: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni
– per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno:
– dipendenti: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni
– autonomi: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni
– per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno:
– dipendenti: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni
– autonomi: quota 100,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.
Si precisa che coloro che svolgono attività usurante e hanno i requisiti per ottenere il beneficio previsto per i lavoratori precoci possono ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contribuzione indipendentemente dall’età.
ADEGUAMENTO ALLA SPERANZA DI VITA
Ai requisiti agevolati per accedere alla pensione anticipata non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.
COME SI OTTIENE
Per ottenere la pensione anticipata con i requisiti agevolati, è necessario che venga riconosciuto il beneficio per lavoratori addetti ad attività lavorative particolarmente faticose e pesanti.
La domanda di accesso al beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate all’Inps territorialmente competente:
– entro il 1º marzo 2017 qualora i requisiti agevolati siano maturati nel corso del 2017
– entro il 1º maggio dell’anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1º gennaio 2018 (ad esempio: se i requisiti saranno maturati nel 2018 la domanda deve essere presentata entro il 1° maggio 2017).
DECORRENZA
L’Inps comunica all’interessato, in caso di accoglimento della domanda di accesso al beneficio, la prima decorrenza utile della pensione.
Per accedere al trattamento pensionistico è necessario che l’interessato presenti domanda di pensione, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge (es. cessazione del rapporto di lavoro dipendente).
Dal 1° gennaio 2017, ai trattamenti pensionistici da liquidare in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti non si applicano le c.d. “finestre mobili” (ossia il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico di 12 mesi, per i lavoratori dipendenti, o di 18 mesi, per i lavoratori autonomi, dal perfezionamento dei requisiti).
Cumulo di periodi assicurativi
Articolo 1 comma, 195 e seguenti Legge di Bilancio 2017
COS’E’
E’ la possibilità di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un’unica pensione (NOTA 1).
Il cumulo dei periodi assicurativi non comporta il versamento di oneri a carico dell’interessato né il trasferimento di contributi da una gestione all’altra.
Ogni gestione che interviene nel cumulo determina, per la parte di competenza, il trattamento pro-quota in rapporto ai propri periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento.
A CHI SI RIVOLGE
Soggetti con contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali:
– Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti)
– Gestioni sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria
– Gestioni esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria
– Gestione separata (NOTA 2)
– Iscritti alle casse professionali (NOTA 3).
REQUISITI
Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti o dal 2017 per ottenere la pensione anticipata (NOTA 4). Il cumulo è previsto anche quando siano stati già raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni per le quali è previsto il cumulo.
COSA ACCADE PER LE RICONGIUNZIONI IN CORSO DI PAGAMENTO
Si può chiedere il cumulo anche nel caso si stia già pagando la ricongiunzione (NOTA 5) e si può chiedere la restituzione di quanto già versato.
Questo è possibile solo qualora non sia stato pagato integralmente l’importo e non sia stata liquidata una pensione considerando i periodi oggetto di ricongiunzione.
Quindi:
– non è consentito il recesso dalla ricongiunzione per ottenere la restituzione di quanto versato e accedere al pensionamento in cumulo se l’onere è stato pagato integralmente
– non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione, anche se su questa gravano trattenute a titolo di rate d’onere di ricongiunzione.
L’eventuale restituzione delle rate pagate decorre dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi.
RINUNCIA ALLA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE
Possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche coloro che, prima del 1° gennaio 2017, abbiano presentato domanda di totalizzazione (NOTA 6) a condizione che rinuncino alla domanda stessa e che il relativo procedimento non sia ancora concluso.
INDENNITA’ DI FINE SERVIZIO PER I DIPENDENTI PUBBLICI
I dipendenti pubblici che si avvalgono della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi percepiranno l’indennità di fine servizio al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia e saranno applicate tutte le disposizioni normative vigenti a tale data.
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Note:
(1) Art. 1 della legge n. 228 del 2012
(2) Di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
(3) Enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
(4) Di cui al comma 10 dell’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(5) Ricongiunzione onerosa ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29
(6) D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42
Quattordicesima
Articolo 1, comma 187 Legge di Bilancio 2017
COS’E’
E’ una somma aggiuntiva (NOTA 1) corrisposta a luglio di ciascun anno dall’INPS ai pensionati con età di almeno 64 anni e con un reddito complessivo fino a un massimo di 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (per l’anno 2016 reddito max €. 13.049,14).
NOVITÀ DALL’ANNO 2017:
La legge di bilancio 2017 ha:
– esteso il diritto alla somma aggiuntiva, nella misura prevista fino al 2016, a coloro che hanno un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
– incrementato l’importo della somma aggiuntiva spettante a coloro che hanno un reddito complessivo pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
MISURA DELLA SOMMA AGGIUNTIVA
Fino a 1,5 volte il trattamento minimo (anno 2016 € 9.786,86)
Lavoratori dipendenti – Anni di contribuzione | Lavoratori autonomi – Anni di contribuzione | Somma aggiuntiva (in euro) – Anno 2016 | Somma aggiuntiva (in euro) – Dal 2017 | Aumento |
---|---|---|---|---|
Fino a 15 | Fino a 18 | 336 | 437 | 101 |
Oltre 15 fino a 25 | Oltre 18 fino a 28 | 420 | 546 | 126 |
Oltre 25 | Oltre 28 | 504 | 655 | 155 |
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo (anno 2016 da € 9.786,86 a € 13.049,14)
Lavoratori dipendenti – Anni di contribuzione | Lavoratori autonomi – Anni di contribuzione | Somma aggiuntiva (in euro) – Dal 2017 |
---|---|---|
Fino a 15 | Fino a 18 | 336 |
Oltre 15 fino a 25 | Oltre 18 fino a 28 | 420 |
Oltre 25 | Oltre 28 | 504 |
COME SI OTTIENE
La somma aggiuntiva è riconosciuta d’ufficio quando tutte le condizioni prescritte dalla legge siano state verificate: non è, quindi, richiesta alcuna domanda.
La prestazione viene liquidata sulla rata pensionistica di luglio, per coloro che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 luglio dell’anno di riferimento; per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione sulla rata di dicembre dell’anno di riferimento.
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Note:
(1) Introdotta dall’art. 5, commi da 1 a 4, D.L. 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127
Regime sperimentale donna (c.d. opzione donna)
COS’E’
E’ un beneficio che consente alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2008 in poi. E’ un regime sperimentale in quanto previsto solo per chi ha maturato i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015.
A CHI SI RIVOLGE
Alle lavoratrici dipendenti e autonome in possesso di:
– anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che non abbiano altrimenti maturato il diritto a pensione di anzianità (NOTA 1)
– anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo (NOTA 2).
REQUISITI
Per avere diritto alla pensione di anzianità con l’opzione donna le lavoratrici devono possedere, entro il 31 dicembre 2015:
– un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni)
– un’età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome. Dal 1.1.2013, con gli adeguamenti alla speranza di vita cui all’articolo 12 della legge n. 122 del 2010, il requisito di accesso è divenuto di 57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti e 58 anni e 3 mesi per quelle autonome.
La facoltà è stata estesa retroattivamente (NOTA 3) anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, se dipendenti, e 58 anni, se autonome ma che a tale data non erano in possesso degli ulteriori tre mesi richiesti per effetto degli incrementi alla speranza di vita applicati dal 1.1.2013.
CONDIZIONI
La lavoratrice deve accettare che la pensione venga liquidata interamente con il calcolo contributivo.
Al momento della decorrenza del trattamento, inoltre, la lavoratrice deve cessare l’attività di lavoro dipendente.
DECORRENZA
La pensione di anzianità, nel caso di opzione donna, viene corrisposta alla lavoratrice decorsi 12 mesi, se lavoratrice dipendente, (18 mesi, se autonoma) dalla data di maturazione dei requisiti previsti (NOTA 4). Le lavoratrici dipendenti nate nell’ultimo trimestre del 1958 (ultimo trimestre del 1957, se autonome) devono attendere ulteriori 4 mesi relativi agli incrementi della speranza di vita del 2016.
DOMANDA
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
– Web – accedendo ai servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN o SPID attraverso il portale dell’Istituto
– telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
– patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
—
Note:
(1) La lavoratrice che ha già maturato i requisiti per la pensione di anzianità previsti dalla c.d. Riforma Maroni (legge n. 243 del 2004) consegue il diritto alla pensione secondo questa normativa e non come opzione donna.
(2) Art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
(3) Articolo 1, comma 222, della legge di Bilancio 2017
(4) La decorrenza della pensione è cioè differita rispetto alla maturazione dei requisiti (c.d. ‘finestre mobili’) secondo quanto previsto dall’articolo 12 della Legge 30 luglio 2010, n. 122; tale differimento è stato abolito, per la generalità delle pensioni, dal 1 ° gennaio 2012 (Legge 22 dicembre 2011, n. 214)
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