La legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016) con il comma 36 dell’articolo 1 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2017, l’obbligo di tracciabilità per i corrispettivi, indipendentemente dall’importo, pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi resi ai condomini. I pagamenti dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi resi ai condomini devono essere effettuati tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati o attraverso modalità facilmente controllabili. Modalità che possono essere stabilite con decreto del ministro delle Finanze.
La norma in commento, nell’introdurre il nuovo comma 2-ter all’art. 25-ter DPR 600/1973, stabilisce che il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 del citato art. 25-ter devono essere eseguito dal condomìnio tramite conti correnti bancari o postali intestati al condominio stesso ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
La norma introdotta dal legislatore è una misura per il contrasto all’evasione fiscale, che impone all’amministratore di condominio, nella sua qualità di rappresentante del condominio, di pagare la fattura della ditta che ha eseguito l’opera o il servizio per il condominio stesso, attraverso strumenti tracciabili. Inoltre l’obbligo della tracciabilità sussiste indipendentemente dall’importo da pagare.
Il nuovo articolo 25-ter DPR 600/1973 al comma 2-ter ultimo periodo sancisce che l’inosservanza dell’obbligo di tracciabilità in parola comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 art. 11 D. Lgs. n. 471/1997, ossia una sanzione amministrativa, per il condominio che non osserva l’obbligo, da 250 euro a 2.000 euro.
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