INPGI – Circolare 16 gennaio 2017, n. 1
A) Gestionesostitutivadell’ago (lavoro subordinato)- Minimi Retributivi e contributivi per l’Anno 2017; B) Rateazione debiti contributivi; C) Abrogazione trattamento mobilità e relativa contribuzione; D) Gestione separata (lavoro autonomo) – Aliquotee massimale imponibile 2017; E) Contribuzione volontaria 2017; F) Aggiornamenti dasm
A) GESTIONE SOSTITUTIVA A.G.O. (LAVORO DIPENDENTE) – MINIMI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER IL 2017.
– MINIMALI DI RETRIBUZIONE PER L’ANNO 2017.
L’ISTAT, con comunicato del 16/01/2017, ha determinato l’indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) tra l’anno 2016 e l’anno 2015 nella misura negativa del – 0,1 %.
Tuttavia, si ricorda cha la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 287, ha disposto che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”.
Pertanto, ancorché la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo, tra l’anno 2016 e l’anno 2015, accertata dall’Istat sia pari a – 0,1%, la misura per l’anno 2017 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute è confermata in misura pari a quella dell’anno 2016.
Di conseguenza, si segnala che i minimali retributivi previsti dall’art. 7 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in legge n. 638/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1/01/2017 risultano confermati in Euro 47,68 giornalieri, pari a Euro 1.240,00 mensili.
Si ricorda che le vigenti disposizioni legislative prevedono che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva (D.L. n. 338/1989 convertito in legge n. 389/1989).
Si fa presente che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. Infatti, l’art.2 – comma 25 – della legge 549/1995 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria. Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG, e – limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale – il contratto stipulato tra la FNSI ed il coordinamento Aeranti-Corallo.
In relazione ai rapporti di lavoro regolati dall’art. 2 o 12 del CNLG Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore o corrispondente) – che non sono legati alla presenza quotidiana – le contribuzioni dovute all’INPGI non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori al suddetto importo minimo mensile.
Per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione e per i giornalisti dipendenti da aziende che operano in settori diversi da quello editoriale e/o radiotelevisivo – titolari di un rapporto di lavoro regolato dal CCNL del comparto di appartenenza – le retribuzioni minime di riferimento sono, invece, quelle relative al contratto collettivo applicato.
– CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA 1% DI CUI ALL’ART. 3 TER DELLA LEGGE N. 438/1992.
Si comunica che, relativamente all’anno 2017, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (posta a carico del dipendente), prevista dall’art.3 ter della legge n. 438/1992, è pari a Euro 46.184,00 (importo pari alla 1^ fascia di retribuzione pensionabile – art. 7 Regolamento INPGI). L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a Euro 3.849,00.
Si conferma, altresì, che il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se interviene in corso d’anno. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari.
Si ricorda che in base all’art. 12, comma 9, della legge 30/04/1969 n.153, come da ultimo modificato dall’art.6 del decreto legislativo 2/09/1997 n. 314, “le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione”. Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell’1% di cui all’art. 3 ter della legge n. 438/92.
– ART. 42, COMMA 5, D.LGS N. 151/2001 – INDENNITÀ ECONOMICA PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI PER L’ASSISTENZA AI FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE.
Si ricorda che – a decorrere dal 1/05/2011 – l’autorizzazione al congedo straordinario ed il pagamento dell’indennità economica rientra nelle competenze dell’INPS, anche per i giornalisti dipendenti da datori di lavoro privati assicurati presso l’INPGI (vedi la Circolare INPGI n. 4 del 7/04/2011 ed il Messaggio INPS n. 12440 dell’8/06/2011). L’INPGI – a richiesta del giornalista – provvede solo ed esclusivamente all’accredito della contribuzione figurativa.
Si riportano, in ogni caso, le misure previste per l’anno 2017, sulla base delle quali saranno accreditate le contribuzioni figurative (determinate tenendo conto dell’aliquota contributiva IVS dell’INPGI, pari nel 2017 al 33,00% della retribuzione imponibile):
Valori massimi dell’indennità (Importi in EURO, calcolati secondo l’aliquota IVS INPGI) | |||
---|---|---|---|
ANNO | Importo Complessivo Annuo(indennità + contributi IVS) | Importo massimo annuo della retribuzione figurativa | Importo massimogiornaliero della retribuzione figurativa(su 365 gg) |
2017 | 47.445,84 | 35.674,00 | 97,74 |
– RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 31/07/1987, N. 317 (CONVERTITO IN LEGGE N. 389/87), PER I GIORNALISTI OPERANTI ALL’ESTERO IN PAESI NON CONVENZIONATI
Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 22 dicembre 2016, sono state fissate le retribuzioni convenzionali di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
Tali retribuzioni convenzionali si applicano non soltanto ai giornalisti italiani ma anche ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea ed ai giornalisti extracomunitari, titolari di un regolare contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. Per l’anno 2017, i valori retributivi sono i seguenti:
Anno | Retribuzione Nazionale | Fascia | Retribuzione convenzionale | |
---|---|---|---|---|
Da | A | |||
2017 | 0 | 3.802,12 | I | 3.802,12 |
3.802,13 | 5.149,07 | II | 5.149,07 | |
5.149,08 | 6.496,02 | III | 6.496,02 | |
6.496,03 | 7.842,98 | IV | 7.842,98 | |
7.842,99 | in poi | V | 9.189,93 |
Si ricorda che i valori convenzionali mensili, nel caso di instaurazioni, di risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, avvenuti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate. La contribuzione deve essere riferita alle retribuzioni convenzionali in ragione di dodici mensilità.
Ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi, deve essere preventivamente determinato – dividendolo per dodici – il trattamento retributivo spettante secondo la normativa di legge e/o contrattuale italiana.
Si ricorda, altresì, che la disciplina relativa all’imponibile previdenziale sulla base delle retribuzioni convenzionali non riguarda i giornalisti operanti nell’ambito dei Paesi comunitari (Unione Europea). Si ricorda che, oltre all’Italia, fanno parte dell’Unione Europea i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Romania e Ungheria.
La suddetta disciplina non riguarda, inoltre, i giornalisti impiegati nei Paesi dello spazio SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), in Svizzera, in Turchia e nei seguenti Paesi extracomunitari legati all’Italia da accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Repubblica di Corea, Israele, Jersey e Isole del Canale, ex-Jugoslavia (Repubblica Serba, Repubblica del Montenegro, Repubblica di Macedonia e Repubblica di Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Uruguay, Stati Uniti d’America, Venezuela e Vaticano.
- B) RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI.
Si fa seguito alla circolare INPGI n. 5 del 1° ottobre 2008 in materia di versamento rateale del debito contributivo da parte dei datori di lavoro e/o committenti, per comunicare che – per l’anno 2017 – si prescinde dalla garanzia fideiussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore a 45.256,00 euro, purché la durata del rateizzo sia limitata a massimo 12 mesi.
Per la rateazione di debiti contributivi maggiori del predetto importo e/o di durata superiore ai 12 mesi, si rimanda alle disposizioni di cui alla citata circolare INPGI n. 5 del 1/10/2008.
- C) ABROGAZIONE INDENNITA’ DI MOBILITA’ E RELATIVA CONTRIBUZIONE
L’art. 2, comma 71, della legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive modificazioni, ha disposto – a decorrere dal 1/01/2017 – l’abrogazione del trattamento di indennità di mobilità ordinaria.
L’abrogazione dei trattamenti sopra richiamati comporta, dalla medesima data del 1/01/2017, la cessazione dell’obbligo di versamento del contributo ordinario di mobilità, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile (art. 16, comma 2, lett. a), della legge n. 223/91).
La predetta norma ha, inoltre, abrogato la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità. A decorrere dal 1/01/2017 sono altresì espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Le agevolazioni contributive disciplinate dall’articolo 8, commi 2 e 4, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 223/1991 troveranno applicazione fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione delle stesse dovesse scadere successivamente alla predetta data.
Per le assunzioni, le proroghe o le trasformazioni effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, il regime contributivo agevolato non potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.
- D) GESTIONE SEPARATA (LAVORO AUTONOMO SVOLTO SOTTO FORMA DI CO.CO.CO.) – ALIQUOTE E MASSIMALE IMPONIBILE PER IL 2017
– GESTIONE SEPARATA EX DLGS 103/96 – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE.
L’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l’anno 2017, sono confermate nelle seguenti misure:
Decorrenza dal | IVS | prestazioni temporanee | totale | committente | giornalista |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2017 | 26,00% | 0,72 % | 26,72 % | 17,81 % | 8,91 % |
L’aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche restano così stabilite:
Decorrenza dal | IVS | prestazioni temporanee | totale | committente | giornalista |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2017 | 17% | 0,00% | 17% | 11,33% | 5,67% |
Si ricorda che le predette aliquote ridotte, oltre ai titolari di trattamenti pensionistici, sono applicabili solo ed esclusivamente ai soggetti che risultino contestualmente assicurati in altra gestione previdenziale obbligatoria. A tal fine, si fa presente che non assume rilievo il fatto che il giornalista possa risultare già assicurato alla Gestione separata dell’INPGI per altro rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o attività libero professionale. Pertanto, nel caso in cui un giornalista non sia assicurato in altre gestioni previdenziali, ma svolga due o più collaborazioni giornalistiche con diversi committenti, tutti i compensi dovranno essere assoggettati ad aliquota contributiva intera.
Per le modalità applicative delle predette aliquote contributive, si rimanda comunque alle disposizioni di cui alla circolare INPGI n. 5 del 10/03/2009.
Si ricorda che, per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi – ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Di conseguenza, i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2017, purché riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016, sono da assoggettare a contribuzione con riferimento all’anno 2016 (aliquota e massimale 2016), avendo l’accortezza di dichiararli nella procedura DASM come compenso arretrato 12/2016.
Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative (con o senza progetto), come meglio individuati nella citata circolare INPGI n. 5 del 10/03/2009, resta confermata la misura del contributo integrativo del 2% a carico del committente (D.lgs 103/96), da erogare direttamente al giornalista.
Si ricorda, infine, che – a decorrere dal 1/01/2012 – è venuta meno la facoltà di NON iscrizione prevista per i soggetti pensionati e con più di 65 anni di età (Art. 18, comma 11, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111). Di conseguenza, a decorrere dalla predetta data, il contributo integrativo del 2% di cui sopra dovrà essere erogato anche ai giornalisti già pensionati e/o ultra sessantacinquenni.
– MASSIMALE IMPONIBILE
Per i giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione è dovuta nel limite del massimale contributivo annuo di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l’anno 2017, è confermato in 100.324,00 euro.
Il predetto massimale contributivo è riferito, ovviamente, anche ai giornalisti che svolgono attività libero professionale assicurati presso la Gestione Previdenziale separata INPGI.
– REDDITO MINIMO PER L’ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE
L’accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990. Tale minimale per l’anno 2017 è confermato in 15.548,00 euro. Pertanto, nel caso in cui – alla fine dell’anno – il predetto minimale non fosse stato raggiunto si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato. Si precisa che il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all’INPGI sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi, l’adeguamento al predetto importo.
Il predetto minimale di reddito, ai fini dell’attribuzione dell’anzianità contributiva, si applica anche ai giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica libero professionale (ancorché senza partita IVA e/o mediante cessione del diritto d’autore).
- E) CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
Per i giornalisti ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, per l’anno 2017, gli importi minimi dovuti sono i seguenti:
– Gestione sostitutiva dell’AGO (lavoro dipendente): 900,00 euro mensili;
– Gestione separata INPGI (co.co.co. e/o co.co.pro): 336,86 euro mensili;
Per i liberi professionisti (con Partita IVA, ritenuta acconto e/o Cessione diritti autore) iscritti alla Gestione separata INPGI, il contributo volontario è pari all’importo del contributo soggettivo ed integrativo versato nell’ultimo anno. Tuttavia, al fine di attribuire n. 12 mesi di anzianità assicurativa nell’anno è necessario che il contributo soggettivo volontario sia almeno pari a 1.554,80 euro annui. In caso contrario, in assenza di integrazione, si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione all’importo del contributo effettivamente versato.
- F) AGGIORNAMENTI PROCEDURA DASM.
Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2017, è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti – versione 5.3.6 – saranno disponibili nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it entro il 3 febbraio 2017.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPGI - Circolare n. 2 del 30 gennaio 2023 - Gestione INPGI (Liberi Professionisti) – contributi minimi 2023 - Liquidazione una-tantum ex art. 28 del Regolamento - Contribuzione volontaria 2023 - Iscritti all'INPGI che ricoprono cariche di…
- INPGI - Circolare 03 settembre 2019, n. 6 - Gestione Separata INPGI - Versamento contributi minimi 2019; Iscritti alla Gestione separata INPGI che ricoprono cariche di Amministratore Locale ex art. 81 e 86 del D.lgs. 267/2000 - Adempimenti contributivi
- INPGI - Circolare 27 febbraio 2020, n. 3 - Gestione Separata INPGI (Liberi Professionisti) - Contributi minimi 2020; - Liquidazione una-tantum ex art. 28 del Regolamento; - Contribuzione volontaria 2020; - Iscritti alla Gestione separata INPGI che…
- INPGI - Circolare 03 febbraio 2022, n. 3 - Gestione Separata INPGI (Liberi Professionisti) - aliquote e contributi minimi 2022 - Liquidazione una-tantum ex art. 28 del Regolamento - Contribuzione volontaria 2022 - Iscritti alla Gestione separata INPGI…
- INPGI - Circolare n. 2 del 7 febbraio 2024 - Gestione INPGI (Liberi Professionisti) – contributi minimi 2024 - Liquidazione una-tantum ex art. 28 del Regolamento - Contribuzione volontaria 2024 - Iscritti alla Gestione separata INPGI che ricoprono…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 24926 depositata il 21 agosto 2023 - Il Fondo costituito presso l’INPGI per la corresponsione della prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità fissa deve considerarsi un…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…